LA TRATTA E IL VAGLIA CAMBIARIO



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I TITOLI DI CREDITO I titoli di credito trattati in questa guida sono: il vaglia cambiario, la tratta (accettata o non) e l assegno bancario o postale. Sono documenti che contengono, incorporati in se stessi, un diritto di credito, un diritto, cioè, ad ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro. Il titolo di credito è un documento prestampato che deve essere riempito nelle parti in bianco. Il possessore materiale del documento ha diritto al pagamento dell importo indicato in proprio favore alla scadenza del titolo. Ne consegue che, facendo circolare il titolo, si trasmette ad altri il diritto di credito in esso incorporato; la semplicità d uso fa sì che i titoli di credito siano degli strumenti operativi indispensabili nella realtà commerciale, dove vengono usati da imprenditori o da privati, come un normale mezzo di pagamento o finanziamento. Per pretendere il pagamento necessita aver conseguito il possesso del titolo in buona fede o nei modi previsti dalla legge (leggi di circolazione): questi requisiti legittimano il diritto incorporato nel titolo e, quindi, a ricevere il pagamento. La cambiale è un titolo di credito importante e molto diffuso, il suo impiego è frequente non solo nei rapporti fra imprese commerciali, ma anche tra privati o nell ambito del credito al consumo (acquisto di autovetture, elettrodomestici, mobili, ecc.) con possibilità di pagamento dilazionato e ripartito nel tempo. Infatti con l emissione di effetti cambiari, il debitore ottiene la prestazione (la fornitura o la consegna di un determinato bene di consumo che ha acquistato) rimandando però il pagamento alla scadenza indicata sui titoli. Dall altro lato, il creditore può trattenere il titolo fino alla scadenza, oppure girarla a terzi per pagare propri debiti, o presentarla subito in banca, che la sconterà e ne anticiperà l ammontare, per poi chiedere il pagamento alla scadenza al debitore che ha emesso il titolo. La cambiale può contenere un ordine di pagamento o una promessa di pagamento, nel primo caso verrà denominata cambiale tratta o più semplicemente tratta ; nel secondo vaglia cambiario o più comunemente pagherò. 1

LA TRATTA E IL VAGLIA CAMBIARIO La tratta consiste in un ordine che un soggetto (traente) dà a un altro (trattario) di pagare una determinata somma di denaro a favore di un terzo (prenditore); dunque nella tratta vi sono tre soggetti: - il traente, cioè colui che impartisce l ordine di pagamento; - il trattario, cioè colui che riceve l ordine ed è tenuto al pagamento; - il prenditore, cioè il terzo che ha diritto a ricevere il pagamento. Nella tratta, in sostanza, si verifica una delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) dal traente al trattario, la delegazione comporta che il traente sia al tempo stesso creditore del trattario e debitore del prenditore. Succede spesso che, il traente e il prenditore siano la stessa persona. Il trattario non diventa obbligato cambiario, e non è tenuto pertanto al pagamento, se non ha accettato la tratta, cioè non ha accettato l ordine di pagamento datogli dal traente. La responsabilità nasce solo con l accettazione apposta sul titolo; per ottenerla occorre che il portatore, entro la data di scadenza, presenti la cambiale al trattario per l accettazione. In caso di rifiuto dell accettazione, il prenditore può far protestare il titolo per mancata accettazione, e quindi richiedere il pagamento direttamente al traente (o a eventuali giranti in via di regresso). Il vaglia cambiario o pagherò è una promessa che un soggetto (emittente o trattario) fa di pagare una somma di denaro a un altro (prenditore o traente). Dunque i soggetti ordinari del pagherò sono in ogni caso soltanto due: - l emittente, cioè colui che promette di pagare rilasciando la cambiale (trattario); - il prenditore, cioè colui a favore del quale la promessa viene fatta e che ha quindi diritto di ricevere il pagamento (traente). Sia l ordine (nella tratta) sia la promessa (nel pagherò) devono essere incondizionati: qualora venga apposta una condizione, il titolo 2

non vale come cambiale, ma vale solo come semplice promessa di pagamento e non può essere protestata. La cambiale va compilata su apposito modulo filigranato, i cui nuovi foglietti bollati sono stati istituiti con provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 5/8/2004, sul quale è apposto il bollo cambiario che normalmente è del 12 per mille dell obbligazione assunta, salvo casi particolari; la sua mancanza rende il titolo non esecutivo. I contenuti che una cambiale deve obbligatoriamente contenere sono: a) la denominazione di cambiale : ciò è richiesto al fine di avvertire il debitore della natura del documento che sta per sottoscrivere e delle conseguenze giuridiche alle quali si sottopone; b) l ordine di pagamento (se è una tratta), oppure la promessa di pagamento (se è un pagherò) di una precisa somma di denaro. La somma è indicata tanto in lettere quanto in cifre: in caso di discordanza prevale l indicazione in lettere; c) il nome, luogo e data di nascita, ovvero il codice fiscale, di chi deve pagare (trattario nella tratta ed emittente nel pagherò); nonché il nome di chi deve ricevere il pagamento; d) il luogo e la data di emissione, cioè la data in cui la cambiale viene sottoscritta; e) la data di scadenza, cioè la data entro la quale il debitore sarà tenuto a effettuare il pagamento; f) il luogo del pagamento: normalmente la cambiale va pagata al domicilio del debitore (trattario nella tratta o emittente nel pagherò), ma le parti possono indicare nel titolo il domicilio di un terzo (spesso una banca): si ha allora la c.d. cambiale domiciliata; g) la sottoscrizione di chi emette la cambiale (traente nella tratta o emittente nel pagherò) con la sottoscrizione si instaura il rapporto cambiario e le parti assumono le rispettive obbligazioni. Si ricordi che per emettere una cambiale è necessario avere la capacità d agire (essere quindi maggiorenni). Che cosa accade se viene emessa una cambiale priva dei predetti requisiti? 1) Se mancano dei requisiti essenziali quali: la denominazione della cambiale, l ordine o la promessa di pagamento incondizionato, il 3

nome, la data e il luogo di nascita o codice fiscale di chi deve pagare e la firma del debitore, la cambiale non può essere considerata tale, ma non vuol dire che il documento sia privo di valore e, pur non valendo come cambiale, potrà sempre costituire una promessa di pagamento o un riconoscimento del debito. 2) Se invece mancano dei requisiti che non sono essenziali quali: il luogo di emissione, la data di scadenza, il luogo di pagamento, la cambiale non perde efficacia in quanto la legge sopperisce alla loro mancanza (art. 2 comma da 2 a 5 del R. D. 14/12/1933, n. 1933). Così, per esempio, la cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista (cioè al momento della presentazione), mentre quella senza indicazione del luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell emittente. I requisiti formali non devono per forza essere presenti al momento della emissione della cambiale ma è sufficiente che il titolo porti la denominazione cambiale e la sottoscrizione dell emittente o del traente. Essi devono comunque essere presenti nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento. LA GIRATA La cambiale è un titolo all ordine. Ciò significa che circola mediante girata, apposta sul retro del titolo, con l ordine che il traente impartisce al debitore di pagare non più a se stesso ma ad un altro (portatore) che acquisisce la qualifica di nuovo creditore, e così di seguito. Si può impedire che il titolo circoli mediante girata, inserendo sul titolo la clausola non all ordine, in questo caso la cambiale circola con le forme della cessione del credito. La girata trasferisce al giratario tutti i diritti inerenti la cambiale, e comporta al tempo stesso la responsabilità del girante per il mancato pagamento del titolo, questo significa che in caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore principale, il portatore del titolo può chiedere il pagamento al suo girante o a quelli precedenti (azione di regresso). 4

L AVALLO Il pagamento di una cambiale può essere garantito da terzi. L obbligazione cambiaria con la quale un terzo garantisce il pagamento del vaglia cambiario o tratta si chiama avallo. L avallo viene prestato con l apposizione sul titolo della clausola per avallo oppure per garanzia, seguita dalla firma dell avallante. In quanto garanzia cambiaria, l avallo deve risultare dal titolo e non da altri documenti, può essere prestato per l intero importo del titolo o solo per una parte di esso. L avallante assume una responsabilità solidale con l avallato per il pagamento del titolo: ciò significa che il portatore del titolo può chiedere il pagamento indifferentemente o all avallante o all avallato. L avallante che abbia pagato acquista i diritti nascenti dal titolo contro l avallato e contro gli altri soggetti che risultino obbligati cambiari verso quest ultimo (egli ha quindi il diritto di richiedere, in base alla cambiale, la restituzione di quanto pagato). L AMMORTAMENTO In caso di distruzione del titolo, il possessore ha diritto ad ottenere il duplicato da parte dell emittente, a condizione però che riesca a provare la distruzione (art. 2007 c.c.). Se invece il titolo viene smarrito o sottratto, il possessore ha diritto ad ottenere il pagamento, purché abbia denunciato all emittente la sottrazione o lo smarrimento e gliene abbia dato prova, occorre inoltre che sia trascorso il termine di prescrizione (art. 2006 c.c.) senza che altri si siano presentati per il pagamento. Se l emittente ha pagato il titolo a terzi, il denunciante può chiedere che chi ha ricevuto il pagamento restituisca quanto intascato. Per i titoli all ordine e nominativi la legge prevede uno speciale procedimento, detto ammortamento (artt. 2016 e 2027 c.c.). Con l ammortamento, il titolo smarrito, sottratto o distrutto diventa inefficace e chi ne ha perso il possesso può ottenere ugualmente il pagamento in forza di un provvedimento del Giudice, detto appunto Decreto di ammortamento. 5

Il ricorso va presentato al Presidente del Tribunale dove è pagabile la cambiale, con l indicazione dei requisiti essenziali del titolo, il Presidente del Tribunale, accertata la veridicità dei fatti ed il diritto del portatore, emette il decreto con il quale menziona i dati della cambiale, ne pronuncia l ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se la cambiale è già scaduta o é a vista, oppure dalla data della scadenza se questa è successiva alla detta pubblicazione, purché non venga fatta, nel frattempo, opposizione dal detentore. Il decreto deve essere notificato a cura del ricorrente al trattario. L ASSEGNO BANCARIO E L ASSEGNO POSTALE In questa parte trattiamo solo dell assegno bancario o assegno postale (da poco tempo equiparati: art. 7, comma 4, DPR 14.3.2001, n. 144), e considerati entrambi allo stesso modo, anche nell atto di protesto. L assegno bancario o postale, deve avere necessariamente un collegamento con una banca o un ufficio postale con i quali bisogna avere un contratto di deposito (conto corrente), dove depositare fondi, ed un autorizzazione a emettere assegni. La banca o posta rilascia al cliente un blocchetto di assegni, con i quali riceveranno l ordine di pagamento assumendo così la veste di trattario. L assegno bancario o postale come la cambiale, consiste in un ordine di pagamento fatto dal traente al trattario (banca o posta) presso il quale sono depositati i fondi necessari per far fronte al pagamento. Questo fa sì che nelle transazioni commerciali si attribuisca maggiore fiducia all assegno bancario o postale che alla cambiale, in quanto il mancato pagamento di un assegno bancario (assegno protestato scoperto o senza provvista) è un fatto più grave che influisce sulla correttezza e affidabilità dei rapporti bancari e può comportare l applicazione di una sanzione. A causa di queste caratteristiche la cambiale e l assegno rispondono a funzioni economiche diverse: mentre la cambiale è 6

uno strumento di credito, l assegno è uno strumento di pagamento che sostituisce il denaro contante, rendendo più semplice l esecuzione del pagamento. L assegno è sempre pagabile a vista, cioè su semplice presentazione in banca. Il pagamento deve avvenire entro otto giorni dall emissione se pagabile nello stesso comune di emissione su piazza ; entro quindici giorni, se pagabile in un comune diverso da quello dell emissione fuori piazza. Proprio per questa ragione l assegno deve essere compilato con l indicazione della data e il luogo di emissione. La mancata presentazione del titolo all incasso da parte del portatore entro i termini sopra descritti, comporta, in caso di mancato pagamento, la perdita del diritto di far protestare l assegno e quindi di agire in via di regresso contro giranti e avallanti e il rischio che il traente revochi l ordine dato alla banca di pagare l assegno. La banca o l ufficio postale sono tenuti a controllare la regolare continuità delle girate e devono controllare l autenticità della firma del traente apposta sull assegno con quella depositata presso i predetti enti. Per la girata e per l avallo valgono le stesse regole già viste per le cambiali. L assegno bancario o postale deve contenere: 1) la denominazione di assegno bancario o postale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l ordine incondizionato di pagare una determinata somma; 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario); 4) l indicazione del luogo di pagamento; 5) l indicazione della data e del luogo dove l assegno bancario è emesso; 6) la sottoscrizione di colui che emette l assegno bancario (traente). L assegno deve essere compilato in tutti i suoi elementi, ma è possibile non indicare sul titolo il nome del prenditore: in tal caso il titolo circola al nome del portatore. Per ridurre il rischio che l assegno circoli indebitamente e venga incassato da chi non né ha diritto, sono previste clausole di sicurezza (es.: non trasferibile ). 7

IL PROTESTO Il mancato pagamento dei titoli di credito comporta il protesto. Il protesto avviene con un atto di un pubblico ufficiale (ufficiale levatore) incaricato alla levata dei protesti, normalmente un notaio o ufficiale giudiziario oppure, nei comuni dove non esiste una di queste due figure è il segretario comunale che accerta e fa risultare ufficialmente il mancato pagamento del titolo (protesto per mancato pagamento), oppure la mancata accettazione della tratta da parte del trattario (protesto per mancata accettazione). I titoli vengono consegnati agli ufficiali levatori, quasi esclusivamente dagli istituti di credito attraverso i quali i titoli vengono negoziati; la consegna deve avvenire entro le ore 18 del giorno feriale successivo alla scadenza. L Ufficiale levatore deve registrare i titoli nel repertorio dei protesti entro due giorni lavorativi successivi alla scadenza; i titoli (cambiale tratta, tratta accettata e pagherò) possono essere pagati il giorno dopo la registrazione nelle mani dell Ufficiale che si reca presso il domicilio del debitore e ne cura l esazione. La dichiarazione di protesto viene scritta sul titolo o su un foglio di allungamento attaccato al titolo stesso e vi sono riportati tutti i dati riguardanti il protesto comprese le spese e bolli che devono essere pagate per l operazione; da quel momento il portatore del titolo può iniziare l azione di regresso (rivalsa sui condebitori di quanto pagato per essi). Il portatore del titolo che non fa levare il protesto nei termini previsti dalla legge, decade dal diritto di regresso e non potrà agire per ottenere il pagamento dagli obbligati in via di regresso. L assegno, va protestato subito dopo la consegna, e non può essere pagato nelle mani dell ufficiale; il protesto, in questo caso può avvenire oltre che a cura del notaio, dell ufficiale giudiziario o del segretario comunale, anche tramite la stanza di compensazione della Banca D Italia, che emette un atto equipollente al protesto: dichiarazione della stanza di compensazione con la data e attestante che l assegno bancario o postale le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. 8

La stanza di compensazione svolge un attività di intermediazione fra istituti di credito, consistente nel versamento, da parte di ogni istituto all intermediario, di quanto dovuto a ciascuno degli altri istituti in base alla negoziazione di assegni tratti su ciascuno di essi. Il protesto è un atto autentico attraverso il quale un Pubblico Ufficiale appositamente individuato, a fronte di una constatazione di mancato pagamento di un titolo, tenuto conto delle motivazioni date dal debitore per il mancato pagamento, procede all inserimento in un elenco di protestati, che sarà poi pubblicato nel Registro informatico dei protesti cambiari tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Nell atto di protesto devono essere indicati anche i dati identificativi dei soggetti protestati (luogo e data di nascita ovvero codice fiscale); questo aspetto totalmente innovativo è stato introdotto dall art. 45, comma 1 della Legge 12.2.2002, n. 273 ed eviterà i frequenti problemi di omonimie. 9

LA LEGGE n. 235 del 18 AGOSTO 2000 La vera novità per quanto riguarda la gestione dei protesti cambiari, è avvenuta con l emanazione della Legge 18.8.2000, n. 235, che ha modificato in alcuni punti la Legge 12.2.1955, n. 77. Ha previsto tra l altro il passaggio delle competenze, prima assegnate al Tribunale, alle Camera di Commercio, le quali fino a quel momento non avevano fatto altro che svolgere il compito di editore per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari. Gli elenchi dei protesti trasmessi dagli ufficiali levatori (non più quindicinali ma mensili) devono, ora, essere presentati direttamente alla Camera di Commercio, che provvede a inserirli nel Registro informatico non oltre 10 giorni dalla presentazione. L ELENCO DEI PROTESTI Le Camere di Commercio assegnano dei codici identificativi a ciascun ufficiale levatore che opera nell ambito territoriale della Camera di appartenenza. L ufficiale provvede a redigere due elenchi di protesti su un programma informatico fornito da Infocamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio: il primo in cui vengono caricati gli assegni, i vaglia cambiari (pagherò) e le tratte accettate, il secondo le tratte non accettate. Gli elenchi hanno cadenza mensile e riportano i protesti levati in un determinato periodo (es. dal 27 gennaio al 26 febbraio) e devono essere trasmessi dagli ufficiali levatori alla Camera di Commercio il giorno successivo alla fine di ogni mese (es. 1 marzo). La Camera di Commercio ha il compito di provvedere a elaborare gli elenchi non oltre 10 giorni dall arrivo. L elenco protesti va inserito nel Registro informatico dei protesti cambiari e dal giorno successivo la pubblicazione possono essere richieste, da chiunque, informazioni su titoli o persone protestate. 10

Gli elenchi delle tratte non accettate vengono caricati in altro registro, e usati solo per fini statistici, pertanto, non è possibile ricercare singoli protesti. Chiunque ne abbia necessità può richiedere l elenco dei protesti, sia a livello nazionale che provinciale, pagando dei diritti di segreteria (D.M. 29.11.2004 pubblicato sulla G.U. n. 283 del 2.12.2004) da quantificarsi all atto dell istanza. Gli elenchi saranno scaricati su un supporto informatico il 15 del mese e spediti dalla Soc. Infocamere (Società consortile di informatica delle Camere di Commercio) ai diretti interessati. Inoltre chiunque può richiedere visure o certificati per controllare la presenza o non di protesti; la ricerca può avvenire: - o tramite gli sportelli camerali di tutta Italia; - o con il sistema Telemaco Telepay che permette la consultazione direttamente dal computer di casa tramite una tessera prepagata; - o tramite società informatiche collegate a Infocamere, che consentono la consultazione del Registro informatico direttamente dal computer del proprio ufficio o casa. IL REGISTRO INFORMATICO Il Decreto 9 agosto 2000, n. 316, ha regolamentato l istituzione del registro informatico dei protesti cambiari (art. 3 bis del D.L. 18.9.1995, n. 381 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.11.1995, n. 480). La maggior parte del suo contenuto non è altro che il vecchio bollettino on line, con carattere di ufficialità. Con l avvento del nuovo regolamento è stato abolito il vecchio bollettino dei protesti cambiari, caratterizzato soprattutto da un circuito locale di distribuzione e da evidenti difficoltà di costante aggiornamento, e sostituito con uno strumento di consultazione più moderno che permette una gestione nazionale degli elenchi e una costante aggiornabilità oltre alla possibilità di consultazione immediata su tutto il territorio nazionale. L immediatezza della pubblicazione dei protesti fa sì che chiunque possa attingere dati utili dal registro, con un notevole beneficio per 11

la salvaguardia della fede pubblica. E accresciuto il livello di certezza e trasparenza nei rapporti commerciali, si assicura maggiore competenza, organicità e tempestività dell informazione su tutto il territorio nazionale, attraverso una veloce informazione resa agli operatori economici, agli istituti di credito e a tutti i cittadini che, altrimenti ignari, potrebbero concedere crediti o avere rapporti con soggetti a rischio. LA CANCELLAZIONE La fase della cancellazione è il punto più importante della legge (art. 4, Legge 77/55), e stabilisce che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese di protesto per il precetto e per il processo esecutivo, ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti cambiari, presentando istanza alla Camera di Commercio che ha pubblicato il titolo. Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine, può, invece, chiedere l annotazione dell avvenuto pagamento sul registro informatico. La legge prevede anche che analoga istanza di cancellazione può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto in modo illegittimo o erroneo, nonché dai pubblici ufficiali o dalle aziende di credito, quando si sia proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto. Il dirigente responsabile dell ufficio protesti, entro 20 giorni dalla presentazione dell istanza deve provvedere sulla base dell accertamento e della regolarità dell adempimento o della sussistenza dell illegittimità o erroneità del protesto; dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso. 12

In caso contrario, decreta la reiezione dell istanza; in caso di reiezione dell istanza o di mancata decisione l interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui risiede. Per ottenere la cancellazione del protesto, bisogna presentare formale istanza alla Camera di Commercio competente per territorio (dove è stato pubblicato il protesto). Si usa un modello già prestabilito (riportato in appendice e contrassegnato dalla lettera a), sul quale si appone una marca da bollo del valore di 14,62 euro e al momento della presentazione si paga un diritto di segreteria pari a 8,00 euro per ogni titolo (D.M. 29.11.2004 pubblicato sulla G.U. n. 283 del 2.12.2004) per il quale si chiede la cancellazione. Alla domanda si devono allegare: a) il titolo o i titoli per cui si chiede la cancellazione; b) una quietanza per ciascun titolo, che può consistere: - o in una dichiarazione del portatore del titolo in cui si dichiari la data di avvenuto pagamento; - o in un timbro riportante la dicitura pagato, la data di pagamento, il nome dell istituto di credito e la firma del cassiere. Il titolo deve essere presentato sempre in originale; pertanto, non sono previsti documenti alternativi in sua sostituzione. La Legge 77/1955 non prevede la cancellazione degli assegni, protestati per mancanza fondi e pagati nei 60 giorni subito dopo il protesto. Diversi sono stati i ricorsi presentati per far si che fosse riconosciuta a tal proposito, un equiparazione tra assegno bancario e vaglia cambiario o cambiale, la Corte Costituzionale, però, sollecitata con ordinanza del giudice di pace di San Sepolcro del 30 luglio 2002, con sentenza n. 70 del 14/03/2003, ha stabilito che non sussiste alcuna irrazionalità del diverso trattamento riservato in merito a due situazioni distinte, come quella del traente di assegno bancario e del debitore cambiario, pur se entrambi adempienti nel termine di garanzia in funzione della peculiare natura dell assegno quale mezzo di pagamento (a differenza della cambiale); pertanto, non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost. l art. 4 comma 1) Legge 12.02.1955 n. 77, come sostituito dall art. 2 comma 1 Legge 18.8.2000 n. 235, nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nell apposito registro informatico), prevista invece per l obbligato cambiario, il predetto traente, sebbene 13

abbia pagato nei sessanta giorni dalla levata del protesto la somma portata dal titolo con gli accessori e la penale. La stessa Corte, successivamente, con ordinanza promossa dal giudice di pace di Ferrara, con provvedimento n. 84 del 23 febbraio 2 marzo 2004, ha ribadito quanto in precedenza stabilito... come è stato rilevato dalla Corte Costituzionale in precedenti pronunzie tuttora diversa è la funzione tipica dei due titoli di credito, costituendo l assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, invece, uno strumento di credito, sicché si giustifica ancor oggi una disciplina differenziata quanto alla cancellazione del protesto. CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA O ERRONEITA Le modifiche apportate alla Legge 77/1955 dalla Legge 235/ 2000, hanno previsto, che, può essere presentata istanza di cancellazione da chiunque dimostri di aver subito un protesto illegittimo o erroneo, in questo caso è permessa la domanda di cancellazione anche per gli assegni oltre che per le tratte accettate ed i vaglia cambiari. Il Dirigente responsabile deve valutare in merito alla richiesta e alla documentazione allegata all istanza, se ritiene motivata la richiesta, autorizza la cancellazione, se invece la documentazione non è ritenuta sufficiente o idonea a provare l illegittimità o l erroneità, la rigetta. L interessato a cui è stata rigettata l istanza può ricorrere al Giudice di pace del luogo in cui risiede. 14

CANCELLAZIONE RICHIESTA DAGLI UFFICIALI LEVATORI O ISTITUTI DI CREDITO Anche in questo caso la Legge 235/2000 ha provveduto a dare la possibilità sia agli ufficiali levatori che agli Istituto di credito di chiedere la cancellazione in caso di errore o di illegittimità. LA RIABILITAZIONE La Legge 7 marzo 1996 n. 108, all art. 17, stabilisce che il debitore che ha adempiuto all obbligazione, per la quale è stato levato il protesto (cioè abbia pagato i titoli protestati), può chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale dove si ha la residenza, trascorso un anno dall ultimo protesto. All istanza rivolta al Presidente del Tribunale di Teramo (vedi appendice allegato B ), deve essere allegata la seguente documentazione: a) titoli in originale corredati dall atto di protesto; b) dichiarazioni liberatorie con firma autentica (è possibile non autenticare la firma se si allega copia del documento di riconoscimento), oppure timbro di quietanza apposto sul titolo originale dalla banca; c) visura protesti; d) a richiesta altra documentazione. Anche in questo caso vanno pagati dei diritti (contributo unificato) uno pari a 70,00 euro ed un altro pari a 8,00 euro, entrambi da versare tramite lottomatica. In caso di approvazione il soggetto interessato, ritira una copia del decreto di riabilitazione, da allegare, poi, alla domanda di cancellazione (vedi appendice allegato C ) da presentare alla Camera di Commercio dove è stato pubblicato il protesto. Anche in questo caso, la domanda da presentare alla Camera di Commercio deve 15

essere compilata su un modello già prestabilito (riportato in appendice e contrassegnato con la lettera b))nel quale viene apposta una marca da bollo del valore di 14,62 euro ed all atto della presentazione devono essere pagati dei diritti pari a 8,00 euro per ogni titolo per cui si chiede la cancellazione. La Camera di Commercio appena presentata l istanza, deve provvedere a inserire la dicitura riabilitato e gli effetti rimangono in questo stato per almeno 10 giorni. Il provvedimento è reclamabile da chiunque né abbia interesse entro 10 giorni dalla pubblicazione. La cancellazione è disposta dal Dirigente responsabile dell ufficio protesti, e deve avvenire non oltre 20 giorni dalla presentazione dell istanza. In caso di diniego da parte del Presidente del Tribunale, l interessato può proporre reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione, alla Corte di Appello che decide in camera di consiglio. Per effetto della riabilitazione i protesti una volta cancellati, si considerano come mai avvenuti. IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE La Legge 235/2000, prevede che in caso di reiezione dell istanza o di mancata decisione (entro i 20 giorni stabiliti dalla stessa legge) da parte del Dirigente responsabile dell ufficio protesti l interessato può proporre ricorso all autorità giudiziaria ordinaria: il giudice di pace. La competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Il Giudice di pace, acquisito il ricorso, fissa la data dell udienza e può decidere al momento della presentazione del ricorso la sospensione dalla pubblicazione nel Registro informatico del titolo o dei titoli protestati per cui si chiede la cancellazione, oppure fissa solo la data di udienza riservandosi la decisione. L interessato deve notificare alla Camera di Commercio e alla eventuale controparte una copia autentica del ricorso, entro la data stabilita dal giudice. 16

Il Giudice di pace, decide sull accoglimento del ricorso e in caso favorevole decide l annullamento del provvedimento di rigetto e ordina la cancellazione dei protesti dal Registro informatico dei protesti cambiari, o in caso contrario, rigetta il ricorso. IL RICORSO IN BASE ALL EX ART. 700 C.P.C. Il ricorso ex art. 700 c.p.c., prima molto usato in caso di protesti illegittimi o erronei, con l emanazione della Legge 235/2000, ha perso una parte della sua importanza, in quanto oggi si preferisce in molti casi adire il Giudice di pace, che offre una maggiore celerità nella discussione dei ricorsi, oltre ad avere dei costi più contenuti. E uno strumento residuale, che però ha ancora la sua importanza, soprattutto per la levata di protesti per illegittimità o erroneità degli assegni, titolo non fornito di particolare tutela dall ordinamento giuridico. Si può ricorrere in base all art. 700 c.p.c., (ricorso d urgenza) per chiedere l immediata sospensione dalla pubblicazione del titolo protestato (periculum in mora), nel registro informatico, anche in questo caso il giudice, alla presentazione del ricorso fissa la data di udienza e se lo ritiene motivato decide la sospensione del titolo dalla pubblicazione del titolo e fissa la data entro cui si deve provvedere a notificare copia autentica dell atto alle controparti. La Camera di Commercio si costituisce e se ritiene immotivate le ragioni riportate nel ricorso le controbatte nella nota di comparsa e costituzione, ciò al fine di attivare idonee cautele tese a tutelare la fede pubblica. Il Giudice decide sull accoglimento o meno del ricorso e in caso favorevole, se ha gia deciso di sospendere, conferma la sospensione, se diversamente non l ha decisa alla presentazione del ricorso, lo fa con il dispositivo di sentenza, ordina alla Camera di Commercio di provvedere in merito, e fissa il termine per l inizio del giudizio di merito che proseguirà fino all emissione della sentenza definitiva di 17

cancellazione o in caso di nuove motivazioni la reiscrizione del protesto nel registro informatico. Se diversamente ritiene immotivate le ragioni per cui si chiede la cancellazione dei titoli illegittimamente protestati, rigetta il ricorso. 18

APPENDICE Allegato A : istanza di cancellazione per avvenuto pagamento della cambiale o del vaglia cambiario. Allegato B : istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale. Allegato C : istanza di cancellazione da presentare alla Camera di Commercio con allegato decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale. 19

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