CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TOSOLINI, MAZZOCCHI, BUONTEMPO, FABRIS, FINO, NEGRI, FOTI, ANTONIO PEPE, PAGLIUZZI, RASI, LANDI

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI TOSOLINI, MAZZOCCHI, BUONTEMPO, FABRIS, FINO, NEGRI, FOTI, ANTONIO PEPE, PAGLIUZZI, RASI, LANDI Norme in materia di assegni bancari postdatati Presentata il 30 ottobre 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! In Italia uno degli strumenti più diffusi di pagamento è senza dubbio l assegno bancario. Nel 1995 sono transitati nel circuito bancario 395 milioni di assegni bancari per un importo complessivo di miliardi di lire (esclusi gli assegni circolari). In mancanza di dati certi, ma con buona approssimazione, si può ipotizzare che nel rispetto delle normative vigenti siano stati emessi assegni per un ammontare oscillante tra i ed i miliardi di lire. Assegni bancari per un importo complessivo di circa miliardi di lire al momento dell emissione, da fonti non ufficiali ma attendibili, recavano una postdatazione variante tra i quindici ed i centottanta giorni. Il fenomeno dell assegno postdatato, conosciuto e tollerato da decenni, sottrae all erario notevoli introiti. L illegalità, tra l altro difficilmente individuabile, viene perseguita e punita con scarsissimo successo. Mancano allo stato attuale i meccanismi di controllo, ma soprattutto i mezzi per arginare e contenere il dilagare di questa consuetudine; si rende pertanto necessario un intervento legislativo con un provvedimento correttivo che legalizzi l assegno postdatato. Il beneficio che ne deriverebbe per le casse dell erario, considerando che l assegno postdatato seguirebbe un flusso parallelo alla circolazione del pagamento effettuato mediante titoli bollati, è notevole. La semplice istituzione di un imposta per l an-

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2590 ticipazione allo sconto bancario del sei per mille (il 50 per cento di quella attualmente in vigore per i «pagherò» diretti) si tradurrebbe, annualmente, in un entrata supplementare per le finanze dello Stato di circa miliardi di lire, che potrebbero rappresentare un sostanziale contributo integrativo alla «tassa per l Europa». In sintesi, i vantaggi a seguito della legalizzazione dell assegno post datato sarebbero i seguenti: a) un primo graduale accostamento alle normative vigenti negli altri Paesi della Unione europea, dove l assegno postdatato è, sotto ogni aspetto, un titolo legale; b) un consistente recupero finanziario per lo Stato, riducendo contemporaneamente l aliquota dell imposta attualmente in vigore per i bolli delle cambiali (12 per mille); c) maggiori affidamenti da parte degli istituti di credito alle piccole e medie aziende essendo il rischio espositivo dell assegno bancario inferiore a quello delle ricevute bancarie e di queste ultime ottima alternativa; d) monitoraggio e controllo più efficaci sulla situazione finanziaria dell operatore emittente l assegno postdatato; e) maggiore agilità, semplificazione e snellimento rispetto agli attuali sistemi di pagamento.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2590 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Emissione dell assegno bancario postdatato). 1. L assegno bancario postdatato deve evidenziare: a) la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; b) l ordine incondizionato di pagare una somma determinata; c) il nome di chi è designato a pagare (trattario); d) il luogo del pagamento; e) la data e il luogo dove l assegno bancario è emesso; f) la sottoscrizione di colui che emette l assegno bancario (traente); g) l indicazione della data di riscossione che non dovrà superare i centottanta giorni a partire dalla data di emissione. ART. 2. (Imposta erariale sull assegno bancario postdatato). 1. È istituita un imposta erariale espressa in percentuale sull importo dell assegno bancario postdatato, qualora lo stesso venga presentato per l anticipazione allo sconto presso un istituto di credito in data anteriore a quella indicata per la riscossione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sono definite le modalità per il versamento e la riscossione, nonché la misura dell aliquota dell imposta di cui al comma 1.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2590 ART. 3. (Presentazione e pagamento). 1. L assegno bancario postdatato è pagabile a vista dal giorno indicato per la riscossione. Ogni disposizione contraria si ha per non apposta. L assegno bancario non può essere presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di riscossione. 2. L assegno bancario postdatato deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni dalla data di riscossione se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; di quindici giorni se è pagabile in altro comune della Repubblica. L assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile, deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni a seconda che il luogo di pagamento sia nello stesso o in continenti diversi. A questo effetto gli assegni bancari postdatati, emessi in un Paese europeo e pagabili in un Paese che si affaccia sul Mediterraneo, o viceversa, sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell assegno bancario come data di riscossione. 3. Se un assegno bancario postdatato è tratto tra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno della riscossione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo del pagamento. ART. 4. (Regresso per mancato pagamento). 1. Il portatore può chiedere in via di regresso: a) l ammontare dell assegno bancario postdatato non pagato; b) gli interessi al tasso legale dal giorno indicato per la riscossione;

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2590 c) le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese. ART. 5. (Disposizioni finali e transitorie). 1. Gli assegni bancari postdatati emessi prima della data di entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti della legislazione antecedente ancorché alcune delle obbligazioni in essa contenute siano state assunte successivamente. 2. Sono applicabili le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ciò che concerne la forma ed i termini del protesto, l ammortamento, la prescrizione e la decadenza dell assegno bancario. ART. 6. (Abrogazioni). 1. Gli articoli 1, 31, 32, 33, 50, 118, 120, 121, 122, 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono abrogati. 2. L articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, è abrogato. ART. 7. (Disposizioni confermate). 1. Ad esclusione delle disposizioni abrogate dall articolo 6, vengono fatti salvi i requisiti previsti dal regio decreto 21 dicembre 1933, n nonché quelli contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernente la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. ART. 8. (Sanzioni). 1. Chiunque emetta assegni bancari postdatati in violazione della disposizione di cui all articolo 1, comma 1, lettera g), è

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2590 punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire trecentomila a lire sei milioni. 2. Chiunque emetta un assegno bancario postdatato che, presentato in tempo utile nei termini previsti dall articolo 3, comma 2, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da lire trecentomila a lire sei milioni.

7 PAGINA BIANCA

8 DDL Lire 500

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