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1 LA CAMBIALE PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

2 Indice 1 CAMBIALE TRATTA E VAGLIA CAMBIARIO I REQUISITI FORMALI DELLA CAMBIALE LA CAMBIALE IN BIANCO CAPACITÀ E RAPPRESENTANZA CAMBIARIA di 9

3 1 Cambiale tratta e vaglia cambiario è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di danaro attribuendo nel contempo al prenditore la possibilità di monetizzare agevolmente il credito concesso, con il trasferimento del titolo. È quindi uno strumento di credito. è un titolo di credito la cui disciplina è largamente coincidente in molti paesi europei ed extraeuropei. Esistono due tipi di cambiale: -la cambiale tratta - il vaglia cambiario (o pagherò cambiario). Diversa è la struttura dei due titoli. Nella cambiale tratta, una persona (traente) ordina ad un'altra persona (trattario) di pagare una somma di danaro al portatore del titolo. tratta ha perciò la struttura di un ordine di pagamento. In essa figurano tre persone: il traente che dà l'ordine e per legge garantisce l'accettazione ed il pagamento del titolo; il trattario che è il destinatario dell'ordine di pagamento e che diventa obbligato cambiario ed obbligato principale solo in seguito all'accettazione; il prenditore che è il beneficiario dell'ordine di pagamento. Il vaglia cambiario ha invece la struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano solo due persone : l'emittente, che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale; il prenditore che è il beneficiario della promessa di pagamento. tratta ed il vaglia cambiario, pur diversi per struttura, presentano alcuni caratteri fondamentali comuni che è bene tenere subito presenti : a) (tratta e pagherò) è un titolo di credito all'ordine; circola quindi mediante girata. b) è un titolo astratto. c) è un titolo rigorosamente formale. d) è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni : quelle del traente, dell'accettante, dei giranti, dei loro avallanti e dell'accettante per intervento, nella cambiale tratta; quelle dell'emittente, dei giranti e dei loro avallanti, nel vaglia cambiario. Gli obbligati cambiari sono obbligati in 3 di 9

4 solido verso il portatore del titolo, ma nel contempo sono disposti per gradi e distinti per legge in obbligati diretti (emittente, accettante e loro avallanti) ed in obbligati di regresso (traente, giranti, loro avallanti ed accettante per intervento), come meglio si vedrà in seguito. e) è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento. È necessario però che siano state osservate le disposizioni tributarie in tema di imposta di bollo. 4 di 9

5 2 I requisiti formali della cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati, predisposti dall'amministrazione finanziaria, con i quali viene assolta l'imposta di bollo sulle cambiali. Il modulo bollato (o qualsiasi altro pezzo di carta) è qualificabile come cambiale solo se contiene determinate indicazioni, fissate dagli artt. 1 (cambiale tratta) e 100 (vaglia cambiario) della legge cambiaria, che rispondono allo scopo di dare un contenuto standardizzato alla cambiale rendendola facilmente riconoscibile. Sono questi i requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale. Tuttavia, mentre alcune di tali indicazioni sono indispensabili (requisiti essenziali), altre possono anche mancare in quanto, se nulla risulta dal titolo, la lacuna è colmata dalla legge con norme suppletive (requisiti naturali). Sono requisiti formali essenziali della cambiale: 1. La denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto.. 2. L'ordine incondizionato nella cambiale tratta («pagherete a...») o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario («pagherò a...») di pagare una somma determinata. Somma che è di regola espressa sia in lettere sia in cifre. In caso di discordanza, prevale la somma scritta in lettere. Se la somma è scritta più volte, in lettere o in cifre, in caso di discordanza la cambiale vale per la somma minore. 3. L'indicazione nella cambiale tratta del nome di chi è designato a pagare (trattario), nonché il luogo e data di nascita ovvero il codice fiscale dello stesso. 4. L'indicazione nel vaglia cambiario del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente. 5. Il nome del primo prenditore. 6. La data di emissione della cambiale; ossia l'indicazione del giorno in cui il titolo è messo in circolazione. 7. La sottoscrizione del traente o dell'emittente. 5 di 9

6 A differenza di tutti gli altri requisiti, la sottoscrizione deve essere autografa; cioè apposta manualmente dal traente o dall'emittente. Inoltre, deve contenere il nome ed il cognome o almeno la ditta di colui che si obbliga. Sono requisiti formali naturali della cambiale: 1. L'indicazione della scadenza. Questa infatti può essere omessa ed in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista. Se indicata, la scadenza deve rientrare, a pena di nullità, in uno dei quattro tipi previsti dalla legge: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso. 2. L'indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell'emittente. Mancando anche quest'ultima indicazione, la cambiale è nulla. 3. L'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza, la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario; il vaglia cambiario, nel luogo di emissione del titolo. È possibile indicare come luogo di pagamento anche il domicilio di un terzo (ad esempio, di una banca) ed in tal caso la cambiale si dice domiciliata. Non costituisce requisito di validità della cambiale il pagamento, all'atto dell'emissione, dell'imposta proporzionale di bollo. La mancanza o l'insufficienza originaria del bollo privano però la cambiale della qualità di titolo esecutivo. La successiva regolarizzazione fiscale è comunque necessaria affinché il portatore possa esercitare in giudizio i diritti cambiari, ferma restando la perdita della qualità di titolo esecutivo 6 di 9

7 3 in bianco Il titolo privo di alcuno dei requisiti (essenziali) non vale come cambiale. Eccezion fatta per la sottoscrizione del traente o dell'emittente (unico requisito per il quale è richiesta l'autografia), non è però necessario che tutti i requisiti siano presenti all'atto dell'emissione del titolo. Basta che la cambiale sia completa al momento in cui il portatore ne chiede il pagamento. che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco. E perché si possa parlare di titolo di credito cambiario, sia pure in bianco, basta la sola sottoscrizione autografa apposta sull'usuale modulo bollato o anche su un qualsiasi foglio di carta che porti la denominazione «cambiale». Tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo. Di regola, l'emissione della cambiale in bianco è accompagnata da un accordo di riempimento fra emittente e primo prenditore, con il quale si fissano le modalità del successivo riempimento. All'emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari non sono attualmente determinabili, ma lo saranno in futuro. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito nell'accordo di riempimento : al rischio cioè di un abusivo riempimento. Tale rischio è limitato se il pagamento della cambiale viene richiesto da colui con cui è intercorso l'accordo di riempimento: a questi l'emittente potrà sempre opporre la violazione dell'accordo di riempimento, pur restando a suo carico l'onere di provare in giudizio il riempimento abusivo. Il rischio è ben più grave se l'immediato prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli accordi, lo giri ad un terzo. L'eccezione di abusivo riempimento è infatti un'eccezione personale. Essa non è opponibile al terzo possessore «a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola». Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. In sintesi, per aversi valida assunzione di obbligazione cambiaria basta che il modulo cambiario, sia pure incompleto, sia sottoscritto, nelle forme previste dall'art. 8, da una persona capace di agire al momento dell'emissione del titolo o da un suo rappresentante munito dei necessari 7 di 9

8 poteri, sempre al momento dell'emissione. La completezza del documento per contro non è requisito di validità, ma semplice condizione di efficacia dell'obbligazione cambiaria. 8 di 9

9 4 Capacità e rappresentanza cambiaria L'assunzione di obbligazione cambiaria costituisce sempre atto eccedente l'ordinaria amministrazione, anche se tale non è il relativo rapporto sottotante. Tanto si desume dalla disciplina dettata per l'assunzione di obbligazione cambiaria da parte degli incapaci. Il rappresentante legale del minore o dell'interdetto può assumere obbligazioni cambiarie in loro nome solo previa autorizzazione del giudice tutelare, salvo che sia stato autorizzato alla continuazione dell'esercizio di impresa commerciale. Per l'inabilitato ed il minore emancipato non autorizzato all'esercizio di impresa commerciale, è previsto che la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. In mancanza, il curatore è obbligato personalmente. L'obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo rappresentante. Questi deve far risultare dal titolo tale sua qualità, utilizzando la formula «per procura» od altra equivalente purché idonea ad evidenziare che sta assumendo obbligazione in nome altrui. In merito al primo punto, la soluzione è diversa a seconda che il rappresentato sia o meno imprenditore commerciale. Il rappresentante generale di un imprenditore commerciale può assumere obbligazioni cambiarie, salvo che non risulti diversamente dall'atto di conferimento dei poteri soggetto a pubblicità legale. Per contro, il rappresentante generale di chi non è imprenditore commerciale non può assumere obbligazioni cambiarie, salvo prova contraria. In merito al secondo punto, l'art camb. introduce una vistosa deroga alla disciplina di diritto comune. Infatti, il rappresentante cambiario senza poteri (o che ha ecceduto i poteri conferitigli) è per legge «obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio». Vale a dire, è tenuto al pagamento in luogo del preteso rappresentato, che può eccepire il difetto di rappresentanza anche al terzo possessore di buona fede trattandosi di eccezione reale. Il rappresentante senza poteri che ha pagato ha «gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato». Può cioè agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obbligati cambiari di grado anteriore. 9 di 9

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