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Se il diritto penale è l insieme delle norme in base alle quali lo Stato è legittimato ad imporre sanzioni nei confronti dei soggetti che ledono o mettono in pericolo gli interessi ritenuti fondamentali, il diritto processuale penale è l insieme delle norme concernenti lo svolgimento di tale potere da parte della c.d. autorità giudiziaria, cui è demandato dalla Costituzione il compito di accertare le violazioni alle regole di condotta e di infliggere le sanzioni stabilite dalla legge. 3

I sistemi processuali Sistema processuale inquisitorio un giudice-inquisitore prevalenza dei poteri dell accusa su quelli della difesa prove scritte e segrete presunzione di colpevolezza dell imputato Sistema penale accusatorio terzietà del giudice rispetto all accusa e alla difesa centralità e pubblicità del dibattimento oralità parità tra le parti onere della prova a carico dell accusa presunzione di innocenza dell imputato Sistema penale misto combinazione dei caratteri dell accusatorio e di quelli dell inquisitorio 4

Caratteristiche principali del sistema italiano Fino al 1989 vigeva in Italia un processo di tipo inquisitorio con temperamenti accusatori Infatti la fase del dibattimento era preceduta da una fase istruttoria segreta e scritta. Tale sistema appariva in contrasto con i principi costituzionali e fu perciò necessario riscrivere il codice per intero L accusa e la difesa oggi sono poste su un piano di tendenziale parità Il pubblico ministero non può disporre della libertà personale del cittadino, ma deve chiedere al giudice i provvedimenti ritenuti necessari le prove sono indicate da entrambe le parti e sono raccolte in dibattimento alla presenza del giudice che dovrà poi valutarle 5

IL CODICE DI PROCEDURA PENALE Il c.p.p. rappresenta lo strumento attraverso il quale i fatti costituenti reato sono valutati e giudicati seguendo un apposito procedimento finalizzato all applicazione delle sanzioni stabilite dalla norma penale Il Codice di procedura penale attualmente in vigore è quello approvato con d.p.r. il 22 settembre 1988, n. 447 suddiviso in 11 libri libro primo Soggetti libro secondo Atti libro terzo Prove libro quarto Misure cautelari libro quinto Indagini preliminari e udienza preliminare libro sesto Procedimenti speciali libro settimo Giudizio libro ottavo Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica libro nono Impugnazioni libro decimo Esecuzione libro undicesimo Rapporti giurisdizionali con autorità straniere 6

I principi del processo penale italiano Oralità il processo si svolge prevalentemente in udienza, davanti al giudice Pubblicità l udienza dibattimentale è pubblica Terzietà del Giudice il giudice è chiamato esclusivamente a valutare le prove che sono portate davanti a lui in udienza, anche se in alcuni casi può ordinare al p.m. lo svolgimento di ulteriori indagini Parità delle parti nel dibattimento la parità tra accusa e difesa è piena e completa 7

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Il pubblico ministero L imputato Il difensore La parte civile Il giudice La polizia giudiziaria 9

Il pubblico ministero è il titolare dell accusa nel procedimento penale raffigura l interesse generale dello Stato alla repressione dei reati ha l importante dovere di accertare la verità anche ricercando elementi a favore dell indagato dopo aver identificato l autore del reato esercita l AZIONE PENALE 10

L autore del reato assume una diversa denominazione nel corso del procedimento penale INDAGATO nella fase delle indagini preliminari la qualità di indagato sorge con l invio dell informazione di garanzia (in gergo giornalistico avviso di garanzia) spedita per posta dal p.m. con lo scopo di salvaguardare i diritti e le facoltà difensive IMPUTATO nel processo, dopo che il p.m. ha esercitato nei suoi confronti l azione penale la qualità di imputato è assunta dall interessato dal momento in cui è formulata a suo carico un imputazione e cioè quando dalla fase pre-processuale delle indagini di passa a quella del processo davanti ad un giudice 11

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento Il difensore è un soggetto dotato di particolari conoscenze tecnico-professionali legato alla parte da un contratto di prestazione d opera intellettuale con la legge 7 dicembre 2000, n. 397 è stato introdotto il titolo VI-bis nel libro V del C.p.p. relativo alle INVESTIGAZIONI DIFENSIVE in base a tale dettato il difensore può assumere informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell attività investigativa, soprattutto nella fase delle indagini preliminari 12

La parte civile è il titolare di una pretesa risarcitoria nei confronti dell autore del reato. Presupposto alla sua esistenza è pertanto un illecito civile costituente reato posto in essere dall imputato 13

Il giudice è il titolare del potere decisionale ed è il garante della legalità e ritualità del procedimento le sue caratteristiche sono: l indipendenza e l imparzialità Primo grado Secondo grado Terzo grado I giudici penali: il Tribunale in composizione monocratica o collegiale la Corte d assise il giudice di pace il Tribunale per i minorenni la Corte d appello, la Corte d assise d appello la Corte di cassazione (solo per motivi di legittimità) 14

La Competenza del giudice Competenze per materia Corte d Assise: è competente per i reati più gravi puniti con pena superiore a 24 anni di reclusione; Tribunale per i minorenni: è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto Giudice di pace: è competente a giudicare i reati che si caratterizzano per la tenuità della sanzione e la semplicità dell accertamento Tribunale: ha una competenza residuale Competenza per territorio è determinata dal luogo nel quale il reato è stato consumato Competenza per connessione tale competenza nasce dall esigenza di affidare a un singolo magistrato procedimenti legati fra loro da un particolare vincolo e che, secondo le regole sulla 15 competenza, dovrebbero essere giudicati da magistrati diversi

Gli atti del giudice Sentenza è il provvedimento che contiene la decisione del giudice Ordinanza è il provvedimento con cui si risolvono singoli punti del processo sottoposti al giudice nel corso dell iter procedimentale Decreto è un provvedimento che può assumere varie funzioni perché può essere emanato in varie fasi del procedimento, e può avere vari contenuti 16

Sezioni di polizia giudiziaria Servizi di polizia giudiziaria Alla polizia giudiziaria spettano POTERI INVESTIGATIVI la strutturazione della P.G. Ufficiali ed Agenti secondo l art. 57 c.p.p. gli appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria. La Polizia Locale è ricompresa nella previsione dell art. 57 comma 2, lettera b c.p.p. 17

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Indagini preliminari Udienza preliminare Dibattimento 19

L attività di indagine nasce con la NOTIZIA DI REATO (notizia criminis) in particolare con la comunicazione della notizia alla Procura della Repubblica tramite: DENUNCIA REFERTO QUERELA la notizia di reato viene portata a conoscenza del p.m. da parte di: polizia giudiziaria (obbligo) privato cittadino (facoltà) 20

DENUNCIA atto con il quale un soggetto, che è venuto a conoscenza di un reato perseguibile d ufficio dà notizia del fatto stesso al p.m. o alla p.g. L ufficiale di p.g. che eventualmente riceve la denuncia deve trasmettere tale comunicazione alla Procura della Repubblica. 21

REFERTO è una segnalazione di reato proveniente dagli esercenti di una professione sanitaria 22

QUERELA atto con il quale l offeso da un reato nel portare a conoscenza di essere stato vittima del reato, chiede l instaurazione del procedimento penale nei confronti del responsabile. Essa è anche condizione di procedibilità nei confronti dei reati perseguibili a querela (reati di importanza minore). La querela si differenzia dalla denuncia, in quanto la denuncia può essere presentata da chiunque sia venuto a conoscenza di un reato. La querela è presentata oralmente o per iscritto, al p.m. o ad un ufficiale di p.g. è la stessa legge penale che indica, caso per caso, quando un reato è perseguibile a querela. 23

Questa in esame è una fase pre-processuale in cui le parti si attivano per cercare le fonti di prova, di cui se serviranno poi davanti al giudice per sostenere le rispettive ragioni A controllo delle indagini è prevista la figura del GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (GIP) Le indagini non possono avere una durata superiore ai sei mesi, salvo casi eccezionali Al termine del periodo il p.m. deve alternativamente chiedere: l archiviazione del procedimento penale il rinvio a giudizio dell indagato (esercitando l azione penale) 24

Il responsabile di questa fase è il GIUDICE DELL UDIENZA PRELIMINARE (GUP) da qui in avanti l indagato assume la denominazione di imputato Tale udienza è finalizzata a valutare la fondatezza dell azione penale cioè la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. la conclusione potrà essere: SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO rinviando l imputato all udienza dibattimentale 25

Il dibattimento è la fase centrale del giudizio in esso viene formata la prova l udienza dibattimentale è pubblica la sentenza del giudice, in nome del popolo italiano potrà essere: DI PROSCIOGLIMENTO perché il fatto non sussiste perché l imputato non ha commesso il fatto DI CONDANNA 26

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Le misure cautelari sono limitazioni di alcune libertà personali e patrimoniali disposte solo da un GIUDICE antecedentemente alla sentenza in presenza di particolari condizioni ricordiamo che nel sistema accusatorio vige il principio della presunzione di non colpevolezza, sicché prima della sentenza irrevocabile di condanna dovrebbero essere inammissibili meccanismi limitativi o privativi della libertà personale 28

Quali sono queste particolari condizioni (esigenze cautelari)? pericolo di inquinamento delle prove pericolo di fuga pericolo di reiterazione di reati le misure cautelari si distinguono in: Misure cautelari personali, dove l oggetto è la persona coercitive che incidono sulla libertà fisica interdittive che limitano l esercizio di alcuni diritti Misure cautelari reali, dove l oggetto è una cosa o un bene Contro le ordinanze cautelari è possibile proporre ricorso al c.d. Tribunale del riesame 29

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I procedimenti speciali si distinguono dal procedimento ordinario per la mancanza di alcune fasi di esso. I procedimenti speciali sono: GIUDIZIO ABBREVIATO può essere chiesto esclusivamente dall imputato; si svolge nel corso dell udienza preliminare, evitando la fase del dibattimento; in caso di condanna la pena è ridotta di un terzo e la pena dell ergastolo è sostituita con la reclusione di anni trenta. APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (PATTEGGIAMENTO) si svolge nel corso dell udienza preliminare, non essendo necessaria la fase del dibattimento; la pena è concordata tra le parti (imputato e p.m.); la pena è diminuita fino ad un terzo; il massimo di pena detentiva patteggiabile è di cinque anni. 31

GIUDIZIO DIRETTISSIMO caratterizzato dalla mancanza dell udienza preliminare; azionabile esclusivamente dal p.m. nel caso di evidenza della prova (arresto in flagranza). GIUDIZIO IMMEDIATO caratterizzato dalla mancanza dell udienza preliminare; attivabile dal p.m. o dall imputato; non sono previsti sconti di pena. DECRETO PENALE questo procedimento ha lo scopo di evitare sia l udienza preliminare sia il dibattimento; può essere chiesto al gip al termine delle indagini preliminari dal p.m.; è applicabile solamente se la pena da applicare sia esclusivamente quella pecuniaria; è prevista la diminuzione della pena sino alla metà del minimo. 32

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Il mezzo di prova è uno strumento attraverso il quale si acquisisce al processo un elemento che serve per la decisione. La prova è solo quella formata nel contradditorio fra accusa e difesa nella fase dibattimentale. La testimonianza L esame delle parti Il confronto La ricognizione L esperimento giudiziale La perizia I documenti Gli atti raccolti dalla Polizia Giudiziaria durante le indagini preliminari non costituiscono prove ma fonti di prova, mancando il presupposto del contradditorio. Tali fonti di prova sono propriamente dette MEZZI DI RICERCA DELLE PROVE 34

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I mezzi di ricerca delle prove previsti dal Codice di procedura penali sono: ISPEZIONI si accertano le tracce e gli altri effetti materiali del reato; può essere personale ovvero avere ad oggetto luoghi o cose PERQUISIZIONI consiste nell attività di ricerca del corpo del reato; può avere ad oggetto persone o luoghi SEQUESTRO PROBATORIO crea un vincolo di indisponibilità sul corpo del reato INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI si intende la captazione, mediante strumenti appositi, di una comunicazione o conversazione riservata 36

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Nell ambito del procedimento penale, l attività di indagine può essere svolta sia dalla Polizia giudiziaria sia dal pubblico ministero che, a norma dell art. 327 C.p.p., ha anche la direzione delle indagini preliminari. Gli atti tipici compiuti d iniziativa dalla Polizia giudiziaria con poteri coercitivi: l identificazione dell indagato e di altre persone la perquisizione in caso di flagranza o evasione l acquisizione di plichi o di corrispondenza gli accertamenti urgenti il sequestro l arresto in flagranza il fermo Gli atti tipici compiuti dalla polizia giudiziaria senza poteri coercitivi: le sommarie informazioni dall indagato le sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili gli atti che richiedono specifiche competenze tecniche 38

l arresto in flagranza e il fermo mirano a realizzare in casi eccezionali di necessità ed urgenza una funzione anticipatrice delle corrispondenti misure cautelari riservate poi al giudice, ed hanno, quindi, rispetto ad esse, un ruolo pre-cautelare, anche cronologicamente. Le due attività in esame sono chiamate appunto MISURE PRE-CAUTELARI 39

ARRESTO IN FLAGRANZA Il presupposto: la flagranza viene considerato in stato di flagranza chi viene colto nell atto di commettere un reato e in stato di quasi flagranza chi, subito dopo il reato è inseguito dalla p.g. o in alternativa, chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. FERMO Il presupposto: il pericolo di fuga Fuori dai casi di flagranza, qualora vi sia il pericolo che un soggetto gravemente indiziato per delitti particolarmente rilevanti intenda far perdere le proprie tracce, la p.g. può procedere d iniziativa al suo fermo. 40

l arresto e il fermo sono due misure provvisorie in quanto hanno un efficacia temporale massima di 96 ore possono essere convertite dal giudice in una misura cautelare giurisdizionale, se persistono esigenze cautelari Una volta avuta la notizia dell arresto o del fermo, il p.m. chiederà al giudice la loro convalida 41

L attività delegata consiste in tutti quegli atti che possono essere compiuti personalmente dal p.m., ma che quest ultimo demanda agli ufficiali di p.g. L atto tipico della fase delle indagini preliminari che il p.m. può delegare alla p.g. è L INTERROGATORIO atto a consentire l accertamento della sussistenza di elementi idonei a fondare la decisione del p.m. in ordine all esercizio dell azione penale; è un mezzo di garanzia per l indagato, il quale può far valere oralmente le sue difese; esso è sempre svolto alla presenza del difensore; prima che inizi la persona deve essere avvisata che: a) le dichiarazioni rese potranno sempre essere utilizzate contro di lui b) ha facoltà di non rispondere, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso c) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone 42