CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO PROTETTO INFORTUNI Il presente fascicolo informativo contenente FASCICOLO INFORMATIVO a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Modulo di proposta (questionario anamnestico) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 13

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO PROTETTO INFORTUNI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al 15.05.2012) Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG; b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, 20090 SEGRATE (Mi) Italia c) tel. 02/269621 fax 02/26920266, sito internet www.assimoco.com; indirizzo mail certificata assimoco@legalmail.it; d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio 1979. Iscritta all Albo Imprese ISVAP al n.1.00051 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: 49.570.575,00 Capitale Sociale: 73.500.000,00 Riserve Patrimoniali: -14.370.388,00 Indice di Solvibilità: 1,31 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il prodotto prevede la possibilità di stipulazione del contratto tanto con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo a scelta del cliente. In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente o dall Impresa, secondo quanto previsto dall art. 6 delle Condizioni, inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un altra. Pagina 2 di 13

In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni PROTETTO INFORTUNI è un prodotto volto a tutelare i soggetti assicurati (o i loro eredi) da un possibile stato di insufficienza economica conseguente al verificarsi di un infortunio. A tale scopo il prodotto prevede la copertura tanto dei rischi inerenti le attività lavorative (principali e/o secondarie) - integrando le prestazioni erogate dall I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ove queste siano carenti - quanto i rischi inerenti le attività extra lavorative (vita privata). Sono previste forme di garanzia che prevedono una diversa estensione dei soggetti assicurati dal singolo soggetto all intero nucleo familiare - operanti a seconda di quanto indicato in scheda di polizza e per i cui aspetti di dettaglio si rimanda all art 14 delle Condizioni di assicurazione Le coperture assicurative attivabili sono le seguenti: COPERTURE OFFERTE Rinvio alle Condizioni Caso Morte da Infortunio Art. 19- A Invalidità permanente da Infortunio Invalidità permanente da malattia Art. 19-B Art 34 e segg Inabilità temporanea da infortunio Art. 19-C Indennità per gessatura/immobilizzazione da infortunio Art. 19-D Indennità per ricovero ospedaliero da infortunio Art. 19-E Rimborso spese mediche da infortunio Art. 19-F Tutela legale Art 45 e segg. Assistenza Art 53 e segg AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI PER SEZIONE Rinvio alle Condizioni Norme che regolano l assicurazione Infortuni Art. 17,18, 21, 23, 24 Norme che regolano l assicurazione Invalidità permanente da Art. 37, 39, 42 Malattia Sezione tutela legale Art. 47, 48,50 Sezione assistenza persona Art. 56, 57 AVVERTENZA: Con riferimento alla Sezione Infortuni l assicurazione in forma individuale è stipulabile da persone che non abbiano superato il 75 anno di età; ove il sinistro avvenga successivamente al compimento del 75 anno di età la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in misura del 50% delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 21. AVVERTENZA: Per l assicurazione in forma a nucleo familiare non si considerano comunque assicurati i soggetti di età superiore ai 75 anni e gli stessi non rientrano nel computo dei familiari per la determinazione delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 18. AVVERTENZA: Con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente da malattia, il contratto è stipulabile esclusivamente in forma nominativa e per soggetti che non abbiano superato il 65 anno di età, e per una durata massima pari a quella necessaria per il raggiungimento di tale età od alla prima scadenza anniversaria successiva. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all Art. 38. Pagina 3 di 13

AVVERTENZA: Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dell Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a scoperti e franchigie a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento: Per una migliore comprensione illustriamo, anche con degli esempi, il significato di : FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile /rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio Garanzia Inabilità Temporanea Giorni di ricovero certificati: 15 Franchigia (espressa in giorni) 9 Giorni indennizzabili: 6 MASSIMALE: Il massimale è la somma o durata massima fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia. Esempio - Garanzia Estensione immobilizzazioni Durata massima indennizzo previsti in garanzia : 30 Giorni di immobilizzazione certificati: 45 Giorni indennizzabili: 30 SCOPERTO: Per scoperto si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. Può essere espresso in importo fisso (minimo o massimo scoperto) o in percentuale sull'entità del danno. È quindi un importo che si può conoscere solo dopo la quantificazione dell'evento dannoso, a differenza della franchigia, la cui entità è nota anche prima del verificarsi del danno Esempio - Garanzia Diaria da Ricovero Giorni di ricovero certificati: 15 Età dell assicurato al momento del sinistro: oltre 75 anni Importo della Diaria previsto dalla garanzia: 100 Scoperto applicato: 50% Importo della Diaria indennizzabile: 50 4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di periodi di carenza. Si rinvia all art. 35 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Pagina 4 di 13

AVVERTENZA: è necessario rispondere in modo preciso e veritiero a tutte le domande presenti nel Questionario Anamnestico assuntivo riferendo i fatti di cui si è a conoscenza o si è tenuti a conoscere. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione AVVERTENZA: L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. La mancata comunicazione dell aggravamento del rischio può comportare la perdita del diritto all indennizzo a norma di quanto disposto dall art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. Un ipotesi di circostanza rilevante, nell ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione della professione. A titolo esemplificativo si richiama l attenzione sulla seguente causa di modifica del rischio: Attività dichiarata alla stipulazione del contratto: Impiegato Attività effettivamente svolta: Verniciatore 7. Premi Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. E ammessa la rateazione semestrale senza interesse di frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, Rid e Vaglia Postale). Il premio è stabilito con criteri omogenei in funzione dell attività professionale svolta dall assicurato e dichiarata al momento della stipulazione del contratto. Polizza collegata a finanziamento Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2011. Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 33% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 69% Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell esercizio 2011, risulta: Premio medio raccolto 262,57 Costi medi a carico del Contraente 85,75 Parte percepita degli intermediari 59,14 AVVERTENZA:in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato per trasferimento del finanziamento o dell Assicurato stesso per estinzione del finanziamento. AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non previsto dal presente prodotto. Pagina 5 di 13

9. Diritto di Recesso AVVERTENZA:Limitatamente all Invalidità permanente da Infortunio La Società può recedere dal contratto in caso di sinistro come indicato all Art. 9 delle Norme di Assicurazione Nel caso di polizze poliennali con richiamo all allegato REC, il cliente può esercitare il diritto di recesso al raggiungimento della data di scadenza in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria, senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Con il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi alla presente polizza e ad atti ad essa connessi sono a carico del Contraente o dell Assicurato. La tassazione prevista è del 2,50% per le garanzie Infortuni e Malattia, del 21,25% per le garanzie di Tutela Legale e del 10% per le garanzia di Assistenza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Per le garanzie Infortuni AVVERTENZA: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, del giorno e dell ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Le eventuali spese per l accertamento del danno sono a carico della Compagnia Si rinvia agli artt. 22 a 33 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Per le garanzie Malattia AVVERTENZA: Per momento di insorgenza del sinistro si intende il momento in cui viene accertato il fatto dannoso per il quale sia stata attivata la corrispondente garanzia. In caso di sinistro, l Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare la malattia entro tre giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione. Le eventuali spese per l accertamento del danno sono a carico della Compagnia. Pagina 6 di 13

L accertamento del grado di invalidità patito deve essere effettuato fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia del sinistro. Si rinvia agli artt. 40 a 44 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. Per la garanzia Tutela Legale AVVERTENZA: In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17/03/95- n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall art. 46 di tale decreto. ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via IV Novembre, 24. Per la garanzia Assistenza AVVERTENZA: ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri alla Struttura Organizzativa ACI GLOBAL S.p.A. Viale Sarca, 336-20126 Milano. 14. Assistenza diretta Convenzioni Non prevista dal presente prodotto. 15. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962466 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, 224-20090 SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero 02.26962405 o via e-mail all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all organo previsto dalla legislazione prescelta e l ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo) faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. Pagina 7 di 13

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm 16. Arbitrato In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di assicurazione, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato all art 32 (Sezione Infortuni) 43(Sezione Malattia) 51(Sezione Tutela Legale) delle Condizioni di assicurazione AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Assicurato: Assicurazione: Beneficiario: Contraente: Consumatore: Contraente: Consumatore: Contraente: Day Hospital: Franchigia : Immobilizzazione: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di Assicurazione. il soggetto o i soggetti cui, in caso di morte dell Assicurato, deve essere pagata la somma garantita il soggetto che stipula l Assicurazione il soggetto così come definito dall Art. 1469 bis del C.C. il soggetto che stipula l assicurazione. il soggetto così come definito dall Art. 1469 bis del C.C. il soggetto che stipula l assicurazione. degenza in Istituto o Casa di Cura in regime esclusivamente diurno. parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. la contenzione con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. Sono considerate Immobilizzazione anche: Pagina 8 di 13

Gessatura: la contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Osteosintesi: l intervento operatorio per la contenzione di segmenti ossei fratturati mediante inchiodamento, infibulamento e applicazione di protesi o tutori. Infortunio: Indennizzo: Invalidità Permanente: Inabilità Temporanea: Istituto Di Cura: Malattia : Malattie Coesistenti: Malattie Concorrenti: Polizza: Premio: Questionario Anamnestico: Rischio: è considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. da infortunio: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione. da malattia:la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della integrità fisica dell Assicurato a seguito di malattia, indipendentemente dalla sua professione. la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell Assicurato di attendere alle abituali attività. ogni struttura sanitaria (pubblica o privata), in Italia o all estero, regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le case di riposo, istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici. ogni alterazione dello stato di salute, clinicamente diagnosticabile, non dipendente da infortunio. malattie o invalidità presenti nell Assicurato, che non determinano alcuna influenza peggiorativa e/o aggravante sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. malattie o invalidità presenti nell Assicurato, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. il documento che prova l Assicurazione. la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell Assicurazione. Documento che forma parte integrante del contratto/polizza, sottoscritto dal Contraente/Assicurato, necessario a descrivere lo stato di salute per determinare le condizioni di assicurabilità la probabilità che si verifichi il sinistro. Pagina 9 di 13

Scoperto: Sinistro: Società: Soggetto di riferimento: Ricovero: la quota percentuale delle spese sostenute che rimane a carico dell Assicurato e che non è mai inferiore al "minimo" espresso in cifra. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Assimoco S.p.A. Il soggetto indicato in scheda di polizza, Titolare del Certificato anagrafico di Stato di Famiglia per le polizze in forma Nucleo famigliare. Risulta escluso dalla copertura assicurativa se espressamente indicato in scheda di polizza La permanenza dell Assicurato a seguito di infortunio in Istituto di Cura con pernottamento. Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Ernst Strackhaar Amministratore Delegato Assimoco S.p.A. Pagina 10 di 13

SEZIONE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA Prestazioni Principali Infortuni 26 Invalidità permanente da Infortunio Determinata come da indicazioni dell art 26 27 Inabilità temporanea 9 giorni Max 365 giorni (dal 10 giorno successivo a quello dell infortunio) 28 Indennità per gessatura/immobilizzazione Massimo 30 giorni per sinistro 28 Indennità per Osteosintesi Max 30 giorni per sinistro 29 Indennità per ricovero Max 300 giorni ospedaliero 29 Convalescenza 10 giorni Max 60 giorni 29 Day hospital 3 giorni 50% Max 60 giorni per evento e anno assicurativo 30 e 19 f Rimborso spese mediche per l acquisto o noleggio di carrozzine ortopediche Rimborso spese mediche per il trasporto dell assicurato al istituto di cura o ambulatorio Fino ad un max di 365 giorni Entro il limite max del 10% della somma assicurata Pagina 11 di 13

SEZIONE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA Prestazioni complementari 20 Danni estetici 5.000 euro per sinistro e anno Infortuni 20 Decesso all estero Max 5.000 Invalidità permanente da malattia Tutela legale 20 Rischi sportivi pericolosi 50% Ferma ed operante l esclusione dell art 17 lettera I 42 Invalidità Permanente Malattia 45 Spese per assistenza di un interprete Determinata come da indicazioni dell art 42 Max 10 ore lavorative 45 Spese per atti del procedimento e traduzioni Entro il limite max di 1.000 euro 45 Anticipo cauzione Entro il limite max di 10.000 euro Assistenza 53.10 Invio di un infermiere a domicilio 53.12 Anticipo spese di prima necessità Fino ad un max di 100 euro per sinistro Fino ad un max di 500 euro SEZIONE ART. GARANZIA FRANCHIGIA SCOPERTO LIMITAZIONI NOTA Pagina 12 di 13

Assistenza 53.14 Prolungamento del soggiorno Fino ad un max di 120 euro per sinistro Per un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro 53.15 Rientro salma Fino ad un max di 2.500 euro per sinistro Pagina 13 di 13