Costituzione ed organizzazione di una Zona Franca Doganale. Taranto

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Costituzione ed organizzazione di una Zona Franca Doganale Taranto 11.05.2015

Indice Cos è una zona franca Zona franca: le attività possibili Tipologie di zona franca: le zone franche intercluse Tipologie di zona franca: le zone franche non intercluse Il porto di Taranto La realizzazione della zona franca nell area del porto di Taranto La contabilità nella zona franca del porto di Taranto Le prospettive future per la zona franca del porto di Taranto 1

Cos è una zona franca? Il Codice Doganale del 1992 (Reg. CEE 2913/92) ed le disposizioni di attuazione (Reg. CEE 2454/93) hanno puntualmente definito le zone franche Esse sono parti del territorio doganale della Comunità, o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui: a) Le merci non comunitarie sono considerate, per l applicazione dei dazi all importazione e delle misure di politica commerciale all importazione, come merci non situate nel territorio doganale, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad altro regime, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione doganale; b) Le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione. Gli Stati membri possono destinare talune parti del loro territorio a Zona Franca e stabilire il limite geografico di ciascuna zona. All interno della zona franca possono essere costruiti immobili, previa autorizzazione dell Autorità doganale 2

Zona franca: le attività possibili Le merci non comunitarie collocate in una zona franca possono, durante la loro permanenza nella zona franca, ai sensi dell art. 173 del Codice Doganale del 1992, a) Essere immesse in libera pratica b) Formare oggetto di manipolazioni usuali, anche senza previa autorizzazione c) Essere vincolate al regime di perfezionamento attivo d) Essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale e) Essere vincolate al regime dell ammissione temporanea f) Essere abbandonate g) Essere distrutte h) Essere utilizzate o consumate, alla sola condizione che si tratti di merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non andrebbero soggette a dazi all importazione o a misure di politica agricola comune e di politica commerciale 3

Tipologie di zona franca: le zone franche intercluse Le zone franche possono essere intercluse o non intercluse. Per zone franche intercluse (o sottoposte a controllo di tipo I) si intendono quelle zone per le quali gli Stati membri stabiliscono punti di entrata e di uscita, sottoposti alla vigilanza delle Autorità Doganali Le modalità di controllo di tali tipi di zona franca sono basate principalmente sulla esistenza di una delimitazione ben precisa dell area da adibire a zona franca e nelle quali il controllo della dogana è solo eventuale, posto che le persone e i mezzi di trasporto possono ma non devono essere sottoposti a controllo doganale e che l autorità doganale può controllare ed evidentemente il controllo è solo eventuale le merci che entrano in una zona franca, o che vi vengono depositate o che vi escono. La disciplina delle zone franche intercluse è dettata dall art. 168 del Codice Doganale del 1992 e dagli articoli 805 e ss. delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale del 1992 (da ora in avanti anche DAC, emanate con Regolamento della Commissione n. 2454 del 2 luglio 1993) 4

Tipologie di zona franca: le zone franche non intercluse Per zone franche non intercluse (o sottoposte a controllo di tipo II) si intendono quelle zone per le quali le Autorità doganali possono autorizzare che si designino delle aree nelle quali vengono effettuati gli stessi controlli e le stesse formalità doganali che si applicano al regime del deposito doganale. Tutte le merci destinate ad essere vincolate all interno della zona franca non interclusa devono essere presentate in dogana, unitamente alla dichiarazione di vincolo al regime. Una volta che la dichiarazione doganale sarà accettata in dogana, il dichiarante può procedere alla introduzione delle merci all interno del deposito doganale, senza che provveda all assolvimento dei diritti e all applicazione delle misure di politica commerciale. La dichiarazione doganale deve essere idonea ad identificare le merci in maniera univoca. È fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione o vendita nella zona franca di tenere una contabilità Gli elementi della tassazione delle merci saranno rilevati solo all atto dell estrazione della merce stessa dalla zona franca, per essere dichiarata ad altra destinazione doganale. 5

Il Porto di Taranto 6

La realizzazione della zona franca nell area del porto di Taranto Attraverso la creazione, autorizzazione ed organizzazione della Zona Franca non interclusa (sottoposta a controllo di tipo II ex art. 799, paragrafo II, lettera b)) nelle aree del Porto di Taranto definite come demaniali marittime dal Piano Regolatore, l Autorità Portuale richiedente intende promuovere lo sviluppo economico della area del Porto e Interporto di Taranto, al fine di incrementare i traffici, la produttività e la competitività del Porto nel bacino del Mediterraneo, agevolando altresì l impianto di stabilimenti industriali nell area franca, a beneficio della Città di Taranto e dell intero sistema Paese. Le merci immesse nella zona franca potranno appartenere ad ogni categoria merceologica ricompresa nella Nomenclatura Combinata. Nel caso in cui l Autorità doganale ritenga che talune merci presentino un elevato grado di pericolosità e che possano alterare le altre merci, tali merci possono essere collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle. All interno della zona franca possono essere realizzate le seguenti attività: stoccaggio manipolazioni usuali trasformazione sotto controllo doganale perfezionamento attivo commercializzazione di merci terze. 7

La contabilità nella zona franca del porto di Taranto Gli operatori che eserciteranno un attività di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, oppure vendita o acquisto di merci in una zona franca devono tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall autorità doganale. Non appena introdotte nella zona franca dagli operatori, le merci devono essere iscritte negli appositi registri. Tale contabilità di magazzino deve consentire all autorità doganale di individuare le merci e di seguirne gli spostamenti. In linea con le peculiarità di una ZFD, per la tenuta della contabilità della merce vincolata al regime, si chiede la modalità prevista per il deposito doganale privato di Tipo B che riconduce la responsabilità del carico e scarico di magazzino al singolo depositante. Per depositante, deve intendersi ogni operatore economico che vorrà accedere alla gestione della merce allo stato estero in regime di sospensione di dazio, avvalendosi del beneficio della ZFD. Come previsto, le modalità particolari per l accredito di ciascun depositante e per la relativa tenuta della contabilità saranno oggetto di specifiche disposizioni che saranno impartite dalla Dogana con apposito disciplinare di servizio. 8

Le prospettive future per la zona franca del Porto di Taranto All indomani della realizzazione e organizzazione della Zona Franca doganale di tipo II, potrebbe rivelarsi molto interessante trasformare l area in una zona caratterizzata oltre che dalla esenzione completa delle imposte doganali e dell IVA, anche dalla possibilità di insediare imprese manifatturiere che per il sol fatto di aver scelto di impiantare la loro produzione nella zona di Taranto godranno dell esenzione dall imposta sui redditi, dall imposta regionale sulle attività produttive, nonché da eventuali oneri contributivi. L obiettivo che bisogna perseguire nell area del Porto e retroporto di Taranto è, infatti, proprio quello di rilanciare l economia di un punto produttivo strategico, anche per l effetto trainante che esse determinano su determinati settori. Ciò che si vuole realizzare è, dunque: o incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale, incentivando il transito e la spedizione delle merci, nonché le vendite e gli scambi commerciali con il resto del mondo o favorire l insediamento e la permanente localizzazione di nuove imprese che creino occupazione e incentivino lo sviluppo economico o favorire i consumi, migliorando le condizioni di vita della popolazione e incentivando il turismo in quelle aree 9

Zone Economiche Speciali (ZES)

Che cosa sono le Zone Economiche Speciali? Sono aree geografiche delimitate situate all'interno di una nazione e dotate di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nel Paese di appartenenza. OBIETTIVO PRINCIPALE : sollecitare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l insediamento di investitori stranieri i quali potrebbero essere interessati a fare impresa in zone dove ricevono trattamenti fiscali, economici e finanziari vantaggiosi. All'interno della ZES sono consentite: operazioni di importazione; operazioni di deposito merce; confezionamento; trasformazione; assemblaggio; riesportazione merce. 11

Vantaggi economici per le imprese: incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali; accelerazione delle procedure doganali e agevolazioni doganali (es. sospensione pagamento dazi e IVA); esenzione o riduzione delle imposte sui redditi, sulle attività produttive e altre imposte (IRAP, IRES, IMU, TARES); disponibilità di terreni con canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate; riduzione degli ostacoli e lentezze della burocrazia; esenzioni o deroghe alla regolamentazione sui contratti di lavoro. DIFFERENZE TRA ZONA FRANCA E ZONE ECONOMICHE SPECIALI: Le zone franche sono disciplinate nel Reg. 2913/92 (CDC) a differenza delle ZFS le quali devono essere disciplinate da una normativa ad hoc di rango nazionale. A livello domestico l'iniziativa per l'istituzione delle zone economiche speciali spetta alla Regione. Nelle zone franche esistono vantaggi principalmente di natura doganale mentre nelle ZES si può beneficiare di numerose altre agevolazioni (fiscali, finanziarie, sugli investimenti, sui servizi). All interno di una ZES, infatti, vengono accordate non solo le condizioni tipiche di una zona franca ma a queste si sommano ulteriori agevolazioni. Le zone franche rispetto alle ZES hanno un regime più semplice e non si pongono l'obiettivo di attrarre capitali e tecnologia dall'estero. 12

La ZES di Gioia Tauro La regione Calabria ha avviato una richiesta per costituire nel porto di Gioia Tauro una Zona Economica Speciale con lo scopo di promuovere lo sviluppo economico della area del Porto e Interporto, al fine di attrarre investimenti esteri in Italia e incrementare i traffici, la produttività e la competitività del Porto nel bacino del Mediterraneo. L'art. 4 del disegno di legge N. 894 prevede che le imprese che avviano una nuova attività nella ZES potranno usufruire di: esenzione delle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta; esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta; esenzione IMU e TARSU per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche; riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50% da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30%; esenzione completa delle imposte doganali e IVA. 13

Le ZES nei Paesi della UE Il caso di Madeira (Portogallo): le società operanti all'interno dell'area beneficiano sia di esenzioni e agevolazioni fiscali relativi alle imposte sui redditi sia di notevoli vantaggi in materia doganale (ad es. le materie prime e i semilavorati sono importati in esenzione da dazi se sono destinati ad essere trasformati in nuovi prodotti i quali, acquisendo origine europea saranno a loro volta esenti da dazi nel momento dell'immissione nel mercato della UE); Il caso della Lettonia: sono presenti in Lettonia due ZES (Rezekne e Liepaja) all'interno delle quali le imprese che vi operano godono di numerosi vantaggi (ad es. riduzione sulle tasse immobiliari, sull'imposta sul reddito della società, esenzione IVA); Il caso della Polonia: ci sono 14 zone economiche speciali in Polonia create per favorire e accelerare lo sviluppo di alcune regioni polacche, promuovere l'uso delle soluzioni tecnologiche moderne nell'economia polacca, aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi e incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro. In queste zone è possibile fare impresa essendo supportati negli investimenti, utilizzando canali privilegiati, dialogando con le autorità locali o con l'amministrazione centrale. 14

Le ZES nei Paesi Extra-UE Russia: le ZES sono state istituite con la legge federale n.116 Sulle Zone Economiche Speciali nella Federazione Russa del 22 luglio 2005 al fine di sviluppare le attività produttive, in particolare quelle industriali e delle alte tecnologie. Attualmente in Russia sono state istituite circa 28 ZES. In base alla legge russa le ZES possono essere di due tipi principali : 1. Industriali/produttive: con una superficie minima di 20 Km/q; 2. Tecnologico/scientifiche: con una superficie minima di 2 Kmq. Per ottenere le agevolazioni previste (es. esenzione dazi doganali e IVA, possibilità di iscrivere in bilancio il periodo di ammortamento accelerato, tassazione agevolata degli utili, possibilità di iscrivere in bilancio spese promozionali e di ricerca) è necessario che gli investitori sia russi che stranieri, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, ovvero proponenti progetti di attività industriali o di ricerca e tecnologici, ottengano la residenza nel sito. Cina: le prime ZES (Shenzen, Xiamen e Zhuhai) vennero create nel 1979. Attualmente sono presenti numerose ZES con diversa nomenclatura e specifiche condizioni per richiedere le agevolazioni (alcune agevolazioni possono variare da provincia a provincia o a seconda della tipologia dell'investimento) ma tutte accomunate da benefici fiscali e numerosi vantaggi. Tutte le zone presenti sul territorio hanno avuto un duplice ruolo in quanto da un lato hanno contribuito a sviluppare un'economia aperta agli scambi con l'estero e dall'altro hanno incentivato lo sviluppo economico dell'intera nazione. 15

Grazie Massimo Fabio Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore contabile Partner, International Trade & Customs Studio Associato - KPMG International Consulenza legale e tributaria Piazza delle Muse, 8 00197 ROMA Phone +39 06 809631 Fax +39 06 8077459 Mobile +39 348 2702922 mailto:mfabio@kstudioassociato.it Via Vittor Pisani, 27 20124 MILANO Phone +39 02 676441