Somministrazione Somministrazione all'interno di circoli privati Descrizione I circoli sono luoghi nei quali un'associazione svolge la propria attività. In tali luoghi sono ammesse determinate persone, ben individuabili, definite "soci". Alcune associazioni aderiscono ad organismi od enti che hanno finalità assistenziali o ricreative riconosciute dal Ministero dell'interno, altre hanno finalità diversi (ludiche, sportive, ricreative) e non sono affiliate ad enti o associazioni riconosciuti dal Ministero dell'interno. All'interno dei circoli, siano essi aderenti o non aderenti ad organismi o enti nazionali, è possibile effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e secondo la disciplina del D.P.R. 4/4/2001 n. 235. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. Requisiti Per svolgere l attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti morali: assenza di cause ostative elencate nell art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell art. 67 del D.LGS. 159/2011. Requisiti professionali: L attività che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010. Presupposti e ulteriori requisiti specifici:
I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione ubicate all'interno ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 564/1992. Per i circoli non aderenti ad un ente nazionale avente finalità assistenziale: conformità edilizia ed urbanistica dei locali (è possibile consultare lo strumento urbanistico del Comune di Gussago cliccando qui) Presupposti e ulteriori requisiti specifici: E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo aderente ad un ente Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 235/2001 le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, la segnalazione certificata di inizio attività. Qualora l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali. Qualora le Associazioni non si conformizzino alle clausole di cui all'art. 111 comma 4 quinquies del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi professionali del legale rappresentante o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione. Tali clausole devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Ogni anno deve essere inviato al Comune l'attestato di affiliazione rilasciato dall'ente al quale il circolo aderisce. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo deve comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito: alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 111 comma 3 D.P.R. 22/12/1986, n. 917;
alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111 comma 4 quinquies D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo non aderente ad un ente Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 235/2001 le associazioni e i circoli non aderenti ad organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano domanda di autorizzazione al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività. Qualora l'attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi professionali. Qualora le Associazioni non si conformizzino alle clausole previste dall'art. 111 e 111-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, l'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi professionali del legale rappresentante o di un suo delegato. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo deve comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute in merito al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 111 e 111-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Adempimenti Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo aderente ad un ente Documentazione da presentare scia modello A; scheda 2; Planimetria in scala non inferiore 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono); Attestazione di versamento tariffa ASL dell'importo di 40,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica; documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno; nel caso l'interessato invii la pratica in modalità assistita (mediante associazione di categoria o professionista incaricato): procura ai sensi dell'art. 1392 c.c. di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delal segnalazione certificata di inizio/modifica attività. copia certificato/attestazione affiliazione del circolo ad un Ente riconosciuto dal Ministero
dell Interno; valutazione di impatto acustico; in caso di non assoggettabilità alla presentazione della valutazione di impatto acustico il dichiarante deve presentare autocertificazione del rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Somministrazione alimenti e bevande all'interno di un circolo non aderente ad un ente Documentazione da presentare: ai fini sanitari: domanda di autorizzazione alla somministrazione; Planimetria in scala non inferiore 1:100 (indicare per ogni locale destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che si svolgono); copia statuto; copia atto costitutivo; documento di identità del/dei dichiarante/i; per i cittadini extracomunitari: copia permesso di soggiorno. scia modello A; scheda 2; Attestazione di versamento tariffa ASL dell'importo di 40,00 (il pagamento deve essere effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.S.L. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica; SANZIONI L amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci, l amministrazione, ferma restando l applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. MEZZI DI RICORSO:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) a) per l interessato: impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli effetti b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Autorità cui proporre il ricorso:tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. Normativa D.P.R. 22/12/1986 N. 917 D.P.R. 4/4/2001, N. 235 D.M. 17/12/1992, N. 564