CASSA FORENSE:: NOVITÀ PER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI. Lezione del 29/ 4/ 2014

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CASSA FORENSE:: NOVITÀ PER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI Lezione del 29/ 4/ 2014

La n u ova le g g e p r ofe ssion a le for e n se

NUOVA DI SCI PLI NA DELL ORDI NAMENTO DELLA PROFESSI ONE FORENSE LEGGE 3 1 DI CEMBRE 2 0 1 2, N.2 4 7 ( I N G.U. 1 8 GENNAI O 2 0 1 3, N. 1 5 )

Art. 21. (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). 1. La perm anenza dell iscr izione all albo è subordinata all esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le m odalità di accertamento dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferim ent o al reddit o professionale.

2. Il consiglio dell ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di inform azione all ent e previdenziale. 3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF. 4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell ordine non provveda alla verifica periodica dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell ordine inadempiente. 6. La prova dell effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo

7. La prova dell effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiest a: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell adozione stessa. L esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in m odo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di aut osufficienza.

8. L iscrizione agli Albi com porta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l event uale applicazione del regim e cont ribut ivo. 10. Non è ammessa l iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assist enza forense.

L art. 21 (com mi 1 7), non ha im m ediata applicazione, per essere ciò subordinat o alla em anazione del regolam ento ministeriale da adottarsi entro due anni dall entrata in vigore della legge.

Anche l applicabilità dei com mi 8, 9 e 10 è subordinata al regolam ent o della Cassa nazionale di previdenza e assist enza forense, da adottarsi entro un anno dall entrata in vigore della legge.

I l reddito professionale non potrà mai costituire elem ento per la prova dell esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell attività professionale (comma 1).

Il r appor t o economico con Cassa For ense

REQUISITI DI PENSIONAMENTO (Requisiti a regime nel 2021) Pensioni di vecchiaia con metodo contributivo di cui alla L. 335/ 95 Pensione di vecchiaia 7 0 anni di età Da 5 a 3 4 anni di iscrizione e cont r ibuzione alla Cassa Pensioni di vecchiaia e di anzianità con metodo retributivo sostenibile Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità 7 0 anni di età 3 5 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa 6 2 anni di età (con cancellazione dagli Albi) 4 0 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

Aliquote contributive Contributi soggettivi iscritti alla Cassa Contributi soggettivo pensionati ultrasettantenni Contributi soggettivi volontari iscritti alla Cassa (per quota m odulare di pensione) Contributo integrativo A partire dal 2013 aumento dal 13% al 14% dell aliquot a sul reddito professionale Irpef entro il tetto di euro 94.000, con ulteriore aumento al 14,5% a partire dal 2017, e al 15% a partire dal 2021 (anno di entrata a regim e della riforma) 3% oltre il tetto a fini solidaristici pari al 50% dell aliquota soggettiva entro il tetto applicat a agli iscritti attivi 3% oltre il tetto Contributo m odulare dall 1% al 10% del reddito professionale Irpef entro il tetto (utile al finanziamento di una quota di pensione cont r ibut iva) 4% del volume d affari dichiarato ai fini Iva

Minimi contributivi Contributo soggettivo m inim o Euro 2.700 Contributo integrativo m inim o Euro 680

CONTRIBUTO MINIMO A CASSA FORENSE 2 0 1 2 2 0 1 3 ( + I STAT 2,7 % ) Soggettivo di base 2.440 Soggettivo di base 2.505 Soggettivo modulare obbligat or io Integrativo 185 660 Soggettivo modulare obbligat or io Integrativo 190 680 Totale 3.2 8 5 Totale 3.3 7 5 Dopo la riform a 2 0 1 3 Soggettivo Integrativo Totale 2.700 680 3.380

Gli on e r i e con om ici d e g li iscr itti a Ca ssa For e n se

CONTRIBUTO SOGGETTIVO (art. 10 della legge n. 576/80 come modificato dall'art.2 Regolamento dei contributi) È dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente m isura: a) 14% a decorrere dal 1/ 1/ 2013 (m od. 5/ 2014) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile(cfr. TABELLA CONTRI BUTI / REDDI TI) b) 3% relativam ente alla parte di reddito netto professionale eccedent e il t et t o pensionabile.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa, con decorrenza anteriore al compimento del 35 anno di età e che abbiano presentato la relativa istanza a partire dal 1/ 1/ 2009, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo per i prim i cinque anni di iscrizione alla Cassa. La percentuale del 1 4 % a decorrere dal 2 0 1 7 passa al 1 4,5 % e dal 2 0 2 1 al 1 5 %.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE OBBLIGATORIO Tutti gli iscritti alla Cassa fino all'anno 2012 erano tenuti a versare un contributo soggettivo m odulare obbligatorio MI NI MO. Dal 2 0 1 3 non è previsto il contributo soggettivo m odulare obbligatorio.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (art. 11 della legge n.576/80 come modificato dall'art.6 Regolamento dei Contributi) È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% relativamente al volume di affari I VA a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. I l contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente. È dovuto il contributo integrativo minimo da tutti gli iscritti alla Cassa. A decorrere dal 1/ 1/ 2010, gli avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi, in luogo dei tre anni previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età.

CONTRIBUTO MATERNITÀ (d.lgs.n. 151/2001) È dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi m inim i (soggettivo ed integrativo). Tale contributo è finalizzato alla copertura dell'indennità di m aternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d.lgs. n.151/ 2001, come codificato dalla legge n. 289/ 2003).

Qu a le sa r e b b e sta ta l a lte r n a tiva I NP S

Gestione separata di cui all art.2, com m a 2 6, della Legge 8 agosto 1 9 9 5, n. 3 3 5.

A seguito delle modifiche introdotte dall articolo 2, com ma 57, della legge 28 giugno 2012, n.92, come modificato dall art.46 bis, com ma 1 lett. g) della Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione del DL n.83/ 2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva e di com puto per l anno 2 0 1 3 è elevata al 2 0 per cento, mentre rim ane ferm a al 2 7 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Ripartizione dell onere contributivo e modalità di versamento La ripartizione dell onere contributivo tra collaboratore e com m ittente rim ane fissata nella m isura rispettivam ente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in m isura pari rispettivam ente al 55 per cento e al 45 per cento dell onere totale. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versam ento dei contributi deve essere eseguito, tram ite il m odello F2 4 telem atico, alle scadenze fiscali previste per il pagam ento delle im poste sui redditi (saldo 2012, prim o acconto 2013 e secondo acconto 2013).

Le aliquote contributive I NPS Gestione Separata sono le seguenti: Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiunt iva) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligat or ia 27,72% 20,00% (fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall articolo 2, com ma 18, della legge n.335/ 1995, che per l anno 2013 è pari a. 99.034,00).

Per quanto concerne l accredito dei contributi, basato sul m inim ale di reddito di cui all articolo 1, com m a 3, della legge n. 233/ 1990, per l anno 2013 il m inim ale è pari ad. 1 5.3 5 7,0 0. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 20 per cento avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, m entre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l aliquota del 2 7,7 2 per cento avranno l accredito dell intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.2 5 6,9 6 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici). Com è noto, qualora alla fine dell anno il predetto m inim ale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei m esi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, com m a 29, L. 335/ 1995).

CASSA FORENSE:: NOVITÀ PER ISCRIZIONI E PAGAMENTO DI CONTRIBUTI Lezione del 29/ 4/ 2014

REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI Art. 1 Tipologia dei contributi 1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dell art. 1, comma 3 del D.lgs 30/6/1994 n. 509 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi: 1) Contributo soggettivo di base e modulare; 2) Contributo integrativo; 3) Contributo di maternità.

Art. 2 Contributo soggettivo di base 1. Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni. Tale contributo, per l anno 2009, è determinato come segue, salvo quanto disposto all art. 8 del presente Regolamento: a) reddito sino a 86.700,00 tredici per cento; b) reddito eccedente 86.700,00 tre per cento. 2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a 1.310,00 per l anno 2009, 2.100,00 per l anno 2010 e 2.400,00 per l anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all art. 8 del presente Regolamento. 3. Il contributo minimo di cui al comma precedente è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. 4. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia devono corrispondere il contributo di cui al primo comma, sino al tetto reddituale fissato alla lettera a), in misura pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte eccedente il tetto reddituale indicato al primo comma, lettera a) il contributo si riduce al 3%. 2

Art. 3 Contributo soggettivo modulare obbligatorio 1. I soggetti di cui all art. 2 sono altresì tenuti a versare, a decorrere dal 2010, un contributo soggettivo modulare pari all 1% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 2, lettera a), destinato al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico. 2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a 160,00 per l anno 2010 e 180,00 per l anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all art. 8 del presente Regolamento. 3. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui ai precedenti commi. 3

Art. 4 Contributo soggettivo modulare volontario 1. I soggetti di cui all art. 2 possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall 1% al 9% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF con la medesima destinazione e con gli stessi limiti reddituali di cui al precedente articolo 3. 2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo. 4

Art. 5 Agevolazioni per i giovani 1. Per le domande di iscrizione presentate successivamente al 1 gennaio 2009 che comportino una decorrenza di iscrizione anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, il contributo soggettivo minimo di base e modulare è ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa; restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all articolo 2 comma 1, all articolo 3, comma 1 e all art. 4. 5

Art. 6 Contributo integrativo 1. Tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva. 2. I contribuenti minimi di cui all art. 1 commi 96/117 della legge 24/12/2007 n. 244 devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell operazione. 3. L ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui all ultimo comma del presente articolo sull intero volume annuo d affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell anno per i soggetti di cui al comma 2, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. 4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente. 5. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio o associato iscritto agli Albi di avvocato o praticante iscritto alla Cassa. 6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. 7. Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, con esclusione degli anni corrispondenti al periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e ai primi cinque anni di iscrizione all Albo, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo, comunque dovuto, pari a 395,00 per l anno 2009, 550,00 per l anno 2010 ed 650,00 per l anno 2011. Per gli anni successivi, tale contributo minimo sarà soggetto alla rivalutazione di cui all art. 8 del presente Regolamento. Per gli anni di iscrizione corrispondenti al periodo di praticantato e per i primi cinque anni di iscrizione agli Albi è, comunque, dovuto il contributo integrativo in proporzione all effettivo volume d affari dichiarato. 6

8. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati di vecchiaia che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso a partire dall anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. 9. Salvo quanto disposto dall art. 9 primo comma, la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all IRPEF. 7

Art. 7 Contributo di maternità 1. Al fine di provvedere all erogazione della indennità di maternità di cui al D.lgs. 151/2001, ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione. Per l anno 2008 il predetto contributo ammonta a 173,00. 8

Art. 8 Rivalutazione 1. Il tetto reddituale ed i contributi minimi di cui agli articoli 2, 3 e 6 sono aumentati annualmente, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alle variazioni dell indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall Istituto nazionale di statistica arrotondando i relativi importi rispettivamente ai 50 Euro e ai 5 Euro più vicini. La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione che si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. 2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo all anno della delibera del Consiglio di Amministrazione. 9

Art. 9 Variabilità dei contributi 1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa, la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo nonché l entità dei contributi minimi possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all art. 20 del Regolamento Generale. 2. La variazione avrà effetto dall anno successivo alla approvazione ministeriale di cui all art. 3 del D.lgs. 509/1994. 10

Art. 10 L obbligo della comunicazione 1. Tutti gli avvocati che risultino iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata o in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l ammontare del reddito professionale netto di cui all art. 2, conseguito ai fini IRPEF per l anno precedente, nonché il volume complessivo d affari di cui all art. 6 conseguito ai fini dell IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA. 2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà stabilire che l invio della comunicazione di cui al primo comma avvenga esclusivamente in via telematica fissando appositi termini. 3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. Deve altresì essere esercitata l eventuale opzione per la quota modulare volontaria relativa all anno in corso, indicandone la percentuale e il corrispondente importo da versare in autoliquidazione. 4. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell ambito della prescrizione quinquennale, prima ai contributi obbligatori, soggettivo e integrativo, poi ai contributi modulari obbligatori e, quindi, ai contributi modulari volontari. 5. Relativamente al volume d affari dei partecipanti a società o ad associazione di professionisti si applicano i criteri di cui all art. 6, quinto e sesto comma del presente Regolamento. 11

6. La stessa comunicazione deve essere inviata dai praticanti abilitati che risultino iscritti alla Cassa nell anno anteriore a quello della dichiarazione. 7. Non costituisce motivo di esenzione dall obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l inesistenza di reddito o di volume d affari, l iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l esistenza di situazioni di incompatibilità. 8. Gli avvocati iscritti anche in altri Albi professionali e alle relative Casse previdenziali, che abbiano esercitato l opzione a favore di una di tali Casse, se prevista da specifiche norme di legge, non hanno l obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l avvenuto esercizio dell opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi. 9. Gli avvocati che esercitano la professione all estero hanno l obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte, se esistente, di reddito o di volume d affari soggetta a tassazione in Italia. 10. Gli avvocati, che si cancellano dagli Albi e i praticanti, che si cancellano dalla Cassa, hanno l obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell anno successivo a quello della cancellazione e ne sono esonerati solo dopo tale anno. 12

Art. 11 Sanzioni disciplinari 1. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all art. 10 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell Ordine di appartenenza dell iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall esercizio professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Consiglio dell Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l applicazione del terzo comma dell articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l interessato dimostra di aver provveduto all invio della comunicazione dovuta. 2. Nel caso di iscritti al solo Albo speciale per il patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma precedente va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense. 13

Art. 12 Predisposizione e trasmissione della modulistica agli iscritti 1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può predisporre modalità di trasmissione della comunicazione secondo le forme ritenute più idonee, sia in via telematica che in forma cartacea. A tal fine la Cassa può mettere a disposizione di ogni soggetto tenuto all invio della comunicazione funzionalità informatiche personalizzate o specifica modulistica; in questo ultimo caso la Cassa può spedire in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell art. 10, la modulistica ai diretti interessati ovvero ai Consigli dell Ordine. 2. La Cassa può spedire analogo modulo per le associazioni e le società tra professionisti, senza dati prestampati, a chi ne faccia richiesta e alle associazioni e società presenti nei propri archivi anagrafici. 3. La spedizione di cui ai commi precedenti non costituisce obbligo per la Cassa, ma solo un mezzo per facilitare l invio delle comunicazioni. L obbligo di invio telematico fa venire meno la fornitura di moduli cartacei. 4. La Cassa, inoltre, può provvedere a spedire a ciascun Consiglio dell Ordine un numero di moduli adeguato al numero degli iscritti, da utilizzare da coloro che non abbiano ricevuto il modulo dalla Cassa o lo abbiano smarrito o deteriorato, ovvero alle associazioni e società tra professionisti, che lo richiedano. 5. Qualora i moduli a disposizione del Consiglio dell Ordine non risultassero sufficienti, la Cassa provvede, su richiesta del Consiglio stesso, fatta con qualsiasi mezzo, a spedire i moduli occorrenti. 6. La mancata o intempestiva ricezione del modulo inviato dalla Cassa non esonera dall obbligo di inviare la prescritta comunicazione nel termine previsto dal presente Regolamento. 7. La Cassa fornisce istruzioni per la compilazione del modulo e provvede, inoltre, in tempo utile, alla spedizione dei bollettini per il pagamento di quanto dovuto ovvero ad approntare idonee procedure per il pagamento on-line. 14

Art. 13 Ulteriori informazioni da parte della Cassa 1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio sito internet; ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l affissione di manifesti negli uffici giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell Ordine, a cura di questi ultimi. 2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma precedente con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione. 15

Art. 14 Modalità e forma per l invio della comunicazione 1. Il modulo, contenente le prescritte comunicazioni, deve essere inviato alla Cassa in via telematica o a mezzo posta con raccomandata semplice. 2. Le modalità di invio telematico, stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, dovranno, comunque, garantire la sicurezza e riservatezza dei dati oltre che l identità del dichiarante. 3. Il modulo cartaceo, ove previsto, deve essere predisposto in forma tale da poter essere inviato alla Cassa, opportunamente piegato e chiuso, senza busta, con l indirizzo della Cassa prestampato. 16

Art. 15 Contenuto della comunicazione 1. La comunicazione, salvo il caso di invio telematico per il quale saranno previste specifiche procedure identificative, deve contenere i seguenti dati: a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza; b) il codice fiscale; c) l ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell IRPEF; d) il volume d affari IVA; e) l indicazione del contributo soggettivo dovuto; f) l indicazione del contributo integrativo dovuto; g) l indicazione del contributo modulare obbligatorio; h) la percentuale del contributo modulare volontario e il relativo importo; i) la sottoscrizione del dichiarante. 2. La Cassa può inoltre richiedere altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione. 17

Art. 16 Elementi essenziali della comunicazione - Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero 1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa. Sono essenziali: a) l identificazione del dichiarante; b) l ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell IRPEF; c) l ammontare del volume d affari IVA. 2. In caso di mancata sottoscrizione del modulo cartaceo il dichiarante è invitato a ripresentare la dichiarazione entro trenta giorni, completa in ogni sua parte, compresa la sottoscrizione del modulo cartaceo. 3. Il mancato invio, entro il termine di cui al comma precedente, equivale a comunicazione omessa. 4. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all invio della comunicazione. 5. La comunicazione non è conforme al vero, quando riporta come reddito denunciato ai fini dell IRPEF o volume d affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt. 18 e 19. 6. Quando, su istanza o ricorso dell interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile, non si fa luogo alla sanzione prevista dall art. 5 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti. 18

Art. 17 Comunicazione del reddito professionale 1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell anno al quale la comunicazione si riferisce. 2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale reddito netto (o perdita) delle attività professionali. 3. Per i soci o associati di società o associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla società o associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale. 19

Art. 18 Comunicazione del volume d affari 1. La comunicazione deve riguardare il volume d affari relativo all anno precedente. L importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all art. 1 commi 96/117 della L. 24/12/2007 n. 244 devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati. 2. Qualora l attività professionale venga svolta in forma di società o associazione professionale si applicano i criteri di cui al 3 comma dell art. 17 del presente Regolamento. 20

Art. 19 Comunicazioni delle definizioni per anni anteriori 1. Con la comunicazione, devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell IRPEF ed i volumi d affari definiti, a seguito di accertamento ai fini dell IVA, nell anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione. 2. Nella dichiarazione del reddito e del volume d affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l anno di produzione, a cui la definizione si riferisce. 3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello. La contribuzione di cui all art. 4 non subisce modificazioni a seguito di accertamento. 21

Art. 20 Comunicazione per le società o associazioni di professionisti 1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all art. 10 che compartecipino a società o ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d affari della intera società o associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 10. 2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo dei soci o associati, se obbligato ex art. 10, o da chi ne abbia la rappresentanza. 3. La comunicazione deve contenere: a) la denominazione; b) cognome e nome di tutti i soci o associati, compresi quelli iscritti ad Albi, elenchi o registri diversi da quelli forensi; c) ordine territoriale di iscrizione dei singoli soci o associati; d) sede della società o associazione; e) numero di codice fiscale o di partita IVA della società o associazione; f) numero di codice fiscale dei singoli soci o associati; g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli; h) le quote di volume d affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell art. 6, commi 5 e 6 del presente Regolamento. 22

Art. 21 Indicazione dei dati nella comunicazione per le società o associazioni 1. Nella comunicazione per le società o associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d affari di competenza di tutti i soci o associati iscritti alla Cassa, esclusi cioè i soci o associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d affari imputati ai singoli. 2. La quota di volume di affari per ogni singolo socio o associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume d affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per i soci o associati. 23

Art. 22 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero 1. Coloro che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 150 giorni dal termine di cui al precedente art. 10, 1 comma, inviando una nuova comunicazione. 2. Trascorso il termine di cui al comma precedente la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale. 3. Qualora la rettifica operata ai sensi del 2 comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui all art. 8 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni. Ai fini della contribuzione di cui all art. 4 del presente Regolamento la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione. 24

Art. 23 Versamento della rata di acconto 1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell art. 26 del presente Regolamento entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2, 3 e 6, detratti i contributi minimi, pari al 50% delle somme dovute. 2. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, gli iscritti all Albo, che non siano iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell art. 6, pari al 50% della somma dovuta. 3. Qualora il versamento dell acconto di cui ai commi precedenti risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dall art. 24, non si dà luogo all applicazione delle sanzioni di cui all art. 6 dell apposito Regolamento. 25

Art. 24 Versamento del saldo 1. Gli obbligati all invio della comunicazione devono calcolare l ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 ed eventualmente dell art. 4, e devono indicarne l ammontare complessivo. Essi devono altresì indicare la misura delle quote dei contributi minimi pagate dell anno di competenza, ai sensi dell art. 25 e della prima rata versata, in autoliquidazione, nei termini di cui all art. 23. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell intero importo di cui al contributo volontario ex art. 4, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell anno in cui la comunicazione deve essere inviata. 26

Art. 25 Riscossione dei contributi minimi 1. La riscossione dei contributi minimi, dovuti ai sensi degli articoli 2, 3 e 6 del presente Regolamento, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 27

Art. 26 Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione 1. Il pagamento dei contributi, dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi degli artt. 23 e 24 deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento o eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all euro più vicino. 2. Il pagamento non è dovuto, ove l eccedenza non superi i dieci euro. 3. Il pagamento dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base, modulare obbligatorio e modulare volontario. 4. Nel caso di appartenenza a società o associazione di professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo socio o associato, per l importo da ciascuno di essi dovuto. 5. L omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a mezzo di altri strumenti ritenuti idonei, con l aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l iscritto a un versamento diretto in alternativa all iscrizione al ruolo, fermo restando le altre modalità previste nell apposito Regolamento per la disciplina delle sanzioni. 6. In ogni caso il tasso di interesse di cui al comma precedente non potrà essere inferiore al tasso legale. 7. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell iscritto previsto dall art. 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali. 28

Per la contribuzione volontaria di cui all art. 4 del presente Regolamento non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all art. 10, 4 comma, vengono restituite. 29

Art. 27 Richiesta di informazioni agli uffici fiscali 1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti uffici dell Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e sui relativi accertamenti definitivi. 2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato. 30

Art. 28 Comunicazioni tra Cassa Forense e Ordini 1. Le comunicazioni obbligatorie da parte dei Consigli dell Ordine per la trasmissione dei dati relativi alla tenuta degli Albi devono avvenire esclusivamente in via telematica secondo le modalità e le procedure previste dalla Cassa. 31

Art. 29 Entrata in vigore delle disposizioni regolamentari 1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera del Comitato dei Delegati nella riunione dell 11 gennaio 2002 e approvato con decreto interministeriale 7 febbraio 2003 e successive modificazioni. Ogni disposizione contraria si intende modificata e sostituita. Il presente Regolamento è soggetto alla prescritta approvazione ministeriale ed entra in vigore dal primo gennaio dell anno successivo alla predetta approvazione ministeriale. 32

Art. 30 Disposizione transitoria L aliquota del contributo integrativo prevista dall art. 6, comma 9, variata dal presente Regolamento dal 2% al 4%, è vigente fino al 31 dicembre 2015. Al termine di tale periodo, in occasione della redazione del bilancio tecnico al 31 dicembre 2015, si procederà ad una verifica da sottoporre ai Ministeri vigilanti, relativamente agli aspetti di sostenibilità della gestione. 33

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 Art. 1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa 1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all Albo, se successiva, l iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all articolo 4 della Legge n. 141/1992. 2. L iscrizione viene deliberata d ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell iscrizione in un Albo forense. 3. Dell avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all art. 3 ed, eventualmente, dell art. 4 del presente Regolamento. 4. L iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l obbligo a corrispondere i contributi minimi. 5. L iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l obbligo a corrispondere i contributi minimi. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 1

6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile. Art. 2 Obbligo di comunicazione 1. I Consigli dell Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell Albo Speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall art. 28 del Regolamento dei contributi. 2. Entro 60 giorni dall entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell Ordine e il CNF per gli iscritti nell Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013. 3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all iscrizione ad un Albo, l avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all anno di iscrizione all Albo. L iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell art. 1. 4. I Consigli dell Ordine, e il CNF per gli iscritti all Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 2

Art. 3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa 1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato. 2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. 3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l efficacia dell iscrizione. 4. A pena di decadenza dal diritto, l interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale - fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall art. 7, comma 2, del presente Regolamento entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni. 5. Per coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti all Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall art. 13, Legge n. 141/1992, la retrodatazione dell iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all Albo, con le medesime modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data del 2 febbraio 2013. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 3

Art. 4 Facoltà di iscrizione ultraquarantenni 1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40 anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39 anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi. 2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. 3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti: a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell art. 9 del Regolamento delle prestazioni; b) per la pensione indiretta, l iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell art. 12 del Regolamento delle prestazioni; c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione. 4. A pena di decadenza dal diritto, l interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 4

Art. 5 Iscrizione facoltativa alla Cassa 1. L iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato. 2. A pena di decadenza dal diritto, l interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall art. 7, comma 2 del presente Regolamento. Art. 6 Cancellazione dalla Cassa 1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012. 2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva: a) d ufficio, in caso di cancellazione dell iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall iscrizione all Albo degli avvocati; b) a domanda dell interessato negli altri casi. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 5

Art. 7 Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione 1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi. 2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell anno in cui l avvocato compie il 35 anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all art. 2 comma 1, all art. 3 commi 1 e 2 e all art. 4 del Regolamento dei contributi. 3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell anno in cui l avvocato ha compiuto il 35 anno di età. 4. L art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso. Art. 8 Riscossione contributi minimi In deroga a quanto previsto dall art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell art. 2 del Regolamento dei contributi o dell art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi. Comitato Delegati 31 gennaio 2014 6