Temi speciali di bilancio

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Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2

Le imposte Imposte correnti sul reddito (IRES ed IRAP); Imposte differite e anticipate; Imposta sostitutiva 3 Le imposte Le imposte correnti sul reddito: IRES (27,5%), che grava sul reddito complessivo; 1) L aliquota si applica alla base imponibile, costituita dal reddito complessivo annuo della società, dato dalla somma dei ricavi imponibili e dei costi deducibili; 2) L imponibilità dei ricavi e la deducibilità dei costi sono stabiliti fiscalmente dalle specifiche norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni; IRAP (3,9%), che incide sul valore della produzione netta dell impresa, dato dalla differenza fra la somma delle voci che formano il valore della produzione, evidenziato con la lettera A dello schema di legge del conto economico, e la somma delle voci che costituiscono i costi della produzione, indicati nella lettera B dello stesso schema, ad eccezione delle spese per il personale dipendente e delle perdite su crediti. 4

Le imposte Il bilancio è un documento redatto in applicazione del Codice Civile e dei principi contabili. Dal bilancio emerge reddito di bilancio (utile civilistico). Le imposte, però, non si pagano sul reddito civilistico, ma sul reddito imponibile, determinato secondo la normativa fiscale. 5 Le imposte 6

Le valutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Principi fiscali di valutazione (art. 109 TUIR): 1. competenza; 2. certezza e obiettiva determinabilità; 3. correlazione; 4. inerenza I rapporti tra reddito civile e reddito fiscale: 1. modello della completa separazione («doppio binario»); 2. modello dell interferenza («binario unico»); 3. modello misto. 7 Le valutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Principi fiscali di valutazione (art. 109 TUIR) 1. Competenza (di proventi e oneri): Criterio guida nella determinazione del reddito d impresa; Coerenza con la disciplina civilistica «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento» (art 2423-bis, comma1, n.3, codice civile), e «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» (art. 2423-bis, comma1, n.4, codice civile) Competenza delle prestazioni di servizi: a) data in cui le prestazioni sono ultimate; b) data di maturazione dei corrispettivi, per quelle prestazioni dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici 8

Le valutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Competenza delle cessioni di beni: a) data della consegna o della spedizione per i beni mobili; b) data della stipulazione dell atto per gli immobili e per le aziende. Nel caso di mancato rispetto del principio della competenza economica, l Amministrazione Finanziaria può procedere al recupero a tassazione delle somme che hanno concorso alla formazione del reddito di un esercizio diverso da quello di competenza; Deroghe (applicazione del principio di cassa); solo incassi tassativamente previsti, ad esempio: a) contributi associativi e sindacali (es. Associazione degli Industriali, Associazione Piccola Industria, ecc.); b) compensi agli amministratori, ai promotori e ai soci fondatori; c) contributi in conto capitale e in conto impianti. 9 Levalutazioni di bilancio e l imponibile fiscale 2. Certezza e obiettiva determinabilità (di proventi e oneri): «i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell esercizio di competenza non sia ancora certa l esistenza o determinabile in modo obiettivo l ammontare concorrono a formarlo nell esercizio in cui si verificano tali condizioni»; 3. Correlazione tra proventi e oneri: Necessità di contrapposizione ai ricavi dei relativi costi: a) Individuazione in via preliminare dei ricavi di competenza; b) Deduzione dei costi ad essi relativi. 4. Inerenza (degli oneri): la deducibilità dei costi è sempre condizionata a una stretta inerenza degli stessi all attività svolta, ossia al fatto che questi siano stati funzionali alla formazione del reddito. 10

Levalutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Dal 2008: non è più possibile effettuare accantonamenti e rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie: Principio del bilancio unico; Eccezione: Doppio Binario. Limiti fiscali nelle valutazioni civilistiche Valori minimi per i componenti positivi del reddito imponibile; Valori massimi per i componenti negativi del reddito imponibile; Variazioni in aumento o in diminuzione del reddito civilistico per determinare il reddito imponibile 11 Levalutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Principio del bilancio unico (dipendenza dell utile imponibile dall utile civilistico): «Il reddito complessivo è determinato apportando all utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all esercizio chiuso nel periodo di imposta [ ], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni [...]» (art. 83 TUIR). Regola generale: le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultato imputati al Conto Economico relativo all esercizio di competenza [...] (Art. 109, comma 4, TUIR); Eccezione: Doppio Binario: la valutazione dell imponibile fiscale è indipendente dalla valutazione civilistica in bilancio (es. poste in valuta estera, participation exemption); 12

Levalutazioni di bilancio e l imponibile fiscale Esempio di valutazione a binario unico Ammortamenti su macchinari (art. 102 Tuir): le quote di ammortamento di beni strumentali materiali sono deducibili a partire dall esercizio di entrata in funzione del bene attraverso l applicazione di coefficienti stabiliti per categorie omogenee di beni [...]. 13 Levalutazioni di bilancio e l imponibile fiscale 14

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