Condizioni generali di vendita e fornitura I) Disposizioni generali 1. Contratti e accordi hanno carattere vincolante solo se convalidati da nostra conferma scritta. 2. Le forniture saranno effettuate solo alle seguenti condizioni. Le Condizioni Commerciali Generali del cliente saranno accettate solo se convalidate da nostra conferma scritta. II) Quotazione 1. I prezzi si intendono franco fabbrica o deposito, al netto delle spese di trasporto - salvo accordi specifici che pattuiscono la fornitura con trasporto incluso e dell IVA nell aliquota di legge in vigore alla data della fornitura. Salvo specifiche norme di legge vincolanti in deroga, sono a carico dell acquirente tutti gli eventuali costi accessori, oneri pubblici e dazi doganali, che comportano un rincaro della fornitura. 2. In mancanza di accordi fissi sul nostro compenso, saranno applicati i prezzi in vigore alla data della fornitura. 3. Oltre a farsi carico di costi accessori, oneri pubblici e dazi doganali di cui al par. I) l acquirente è tenuto a risarcire le spese di pedaggio per la fornitura, da noi anticipate agli spedizionieri. Per le forniture ritirate direttamente dall acquirente, l importo da risarcire per il pedaggio da noi pagato per il trasporto della merce dallo stabilimento di produzione al nostro stabilimento, sarà calcolato sulla base di un importo forfetario per ogni tonnellata di peso soggetto a spese di trasporto. In caso di consegna della merce al cliente, l importo del pedaggio da risarcire sarà calcolato sulla base del peso della spedizione soggetto a spese di trasporto e della tariffa chilometrica (distanza del luogo di spedizione dal luogo di destinazione). L importo forfetario per tonnellata in caso di ritiro diretto e l importo da risarcire in funzione della distanza in caso di consegna a destinazione saranno calcolati in base alla nostra tabella "MAUT-Autobahnnutzungsgebühr" (tariffe di pedaggio autostradale) in vigore alla data di spedizione.
- 2 - La tabella delle tariffe di pedaggio autostradale nell ultimo aggiornamento può essere consultata nel nostro sito web www.hfs-hagen.de. Le distanze tra il luogo di spedizione e il luogo di destinazione della fornitura viene calcolata con il programma "Map&Travel". L importo del pedaggio da risarcire in base alla tabella delle tariffe di pedaggio autostradale viene esposto separatamente in fattura e non viene conteggiato nel prezzo di vendita. III) Condizioni di pagamento 1. Salvo accordi in deroga, il pagamento in contanti - senza detrazioni, con esclusione del diritto di trattenuta - deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la spedizione. 2. In caso di ritardo, sul nostro compenso saranno applicati interessi dell 8% oltre il tasso d interesse base. Resta salvo il nostro diritto di risarcimento di un danno maggiore. 3. I pagamenti con cambiali e assegni sono accettati solo salvo buon fine; le spese di sconto e di incasso sono a carico del cliente. Per il pagamento con cambiali non viene concesso lo sconto contanti. 4. I pagamenti si considerano andati a buon fine solo quando l importo è definitivamente disponibile sul nostro conto. 5. La compensazione a fronte di un credito originato dal presente contratto può essere effettuata dal cliente solo con crediti da noi accettati o passati in giudicato. 6. Il termine per eventuali sconti pattuiti decorre dalla data della nostra fattura di uscita. Per poter utilizzare uno sconto occorre che alla data di applicazione dello sconto siano state saldate tutte le passività del cliente. IV) Riservato dominio
- 3-1. Gli oggetti delle forniture restano di nostra proprietà (merce con riservato dominio) fino alla totale soddisfazione di tutti i crediti originati - a qualunque titolo - dal nostro rapporto commerciale. 2. Il cliente che voglia lavorare e trasformare la merce soggetta a riservato dominio dovrà farlo a sue spese, senza alcun onere a nostro carico; la merce trasformata viene considerata merce in riservato dominio ai sensi del par. 1. Se la merce in riservato dominio viene trasformata, congiunta, mescolata o combinata con altre merci non appartenenti al cliente, noi acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in una percentuale calcolata dal rapporto tra il valore contabile della merce in riservato dominio e il valore contabile delle altre merci utilizzate. Il cliente che acquisisca la proprietà esclusiva a seguito di congiungimento, mescolazione o combinazione, trasferisce con il presente ai sottoscritti la comproprietà in una percentuale calcolata dal rapporto tra il valore contabile della merce in riservato dominio e il valore attribuito alle altre merci al momento in cui hanno luogo congiungimento, miscelazione o combinazione, e garantisce la custodia di detta merce a titolo gratuito per noi. I diritti di comproprietà derivanti da questa operazione sono considerati merce in riservato dominio ai sensi del par. 1. 3. Fin quando è in regola con i suoi impegni nei nostri confronti e non è in ritardo, il cliente può vendere la merce in riservato dominio nelle operazioni di ordinaria amministrazione e con riserva di proprietà, a condizione che vengano a noi trasferiti i crediti derivanti in virtù del par. 4. Non sono ammessi atti dispositivi straordinari, ad es. pignoramenti, trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia e cessioni di altro genere. Eventuali interventi di terzi sulla merce in riservato dominio o sui crediti ceduti, in particolare sui pignoramenti, dovranno esserci comunicati con la massima tempestività. 4. Con il presente ci vengono fin da ora ceduti i crediti dell acquirente originati dalla rivendita della merce in riservato dominio. Tali crediti fungono a titolo di garanzia, parimenti alla merce in riservato dominio. Se l'acquirente rivende la merce in riservato dominio unitamente ad altre merci che non sono state vendute da noi, la cessione dei crediti derivanti dalla rivendita avrà per oggetto soltanto il valore di rivendita della merce in riservato dominio venduta. In caso di vendita di merci, delle quali ci spettano quote di
- 4 - comproprietà secondo il par. 2, la cessione del credito ha valore nell importo delle rispettive quote di comproprietà. 5. Il cliente è autorizzato all incasso dei crediti originati dalla rivendita. Se l acquirente del cliente effettua il pagamento con assegno, la proprietà dell assegno viene a noi trasferita contestualmente all acquisizione da parte del compratore. Se il pagamento viene effettuato con cambiali, il compratore cede a noi fin da ora anticipatamente i diritti che gli spettano a tale titolo. In sostituzione della consegna di questi effetti, il compratore dovrà tenerli in custodia per noi oppure, qualora non ne abbia acquisito il possesso diretto, dovrà cedere a noi anticipatamente il diritto di restituzione che gli compete nei confronti di terzi; egli apporrà la sua girata su tali effetti e provvederà ad inoltrarli a noi con la massima tempestività. 6. Se il cliente è in ritardo con un pagamento nei nostri confronti oppure nel caso in cui, dopo la stipulazione del contratto, vengano a nostra conoscenza circostanze idonee, a nostro avviso, a ridurre l affidabilità creditizia del cliente o a mettere a rischio il nostro diritto alla prestazione in contropartita per mancanza di capacità del cliente, è nostro diritto revocare l autorizzazione all incasso di cui al par. 4 ed eseguire le forniture ancora in sospeso solo a fronte di una prestazione in contropartita o di una garanzia e, trascorso invano un termine ragionevole, recedere dal contratto e rivendicare la restituzione o il trasferimento del possesso diretto, con addebito di spese al cliente. Sono fatte salve le disposizioni di legge in merito all inutilità della fissazione di un termine. Il cliente ha l obbligo di restituzione. Le circostanze che possono mettere a rischio il diritto alla prestazione in contropartita sono le seguenti: - disdetta di un assicurazione di crediti su merci per il contraente, presentata dalla compagnia di assicurazione di crediti su merci e - sostanziale peggioramento delle condizioni economiche del cliente rispetto alla situazione alla data di stipulazione del contratto. L avanti esteso elenco non è esaustivo. Ci riserviamo il diritto di recesso in caso di una incombente e oggettiva inaffidabilità creditizia del nostro contraente, motivata in particolar
- 5 - modo da un tentativo di esecuzione fallito. Per i contratti di ritiro di merci che, in ragione della costante disponibilità di consegna che ci viene richiesta, costituiscono veri e propri rapporti obbligatori di durata, ci riserviamo inoltre espressamente il diritto di recesso in tutti i casi sopra esposti. 7. La nostra eventuale rivendicazione del riservato dominio ha valore di recesso dal contratto soltanto se da noi espressamente dichiarato per iscritto. 8. Se il valore delle garanzie costituite supera complessivamente di oltre il 20% i crediti assicurati, su richiesta del cliente siamo tenuti a svincolare le garanzie a nostra discrezione.
- 6 - V) Termini per le forniture; ritardi 1. Il termine di consegna decorre dalla data della nostra conferma d ordine, comunque non prima che siano stati completamente definiti tutti i particolari; in mancanza di accordi specifici i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. 2. Vertenze sindacali imprevedibili, eventi di forza maggiore o eventi simili, ad es. agitazioni aziendali e serrate, ci autorizzano a prorogare il termine di consegna concordato per l intera durata dell impedimento aziendale, più un adeguato tempo di riavviamento e, qualora le immediate circostanze lo richiedano, ad annullare interamente o in parte gli obblighi di fornitura. 3. Il nostro obbligo di fornitura è soggetto alla riserva del nostro regolare e puntuale approvvigionamento, salvo i casi in cui la mancanza di regolarità e puntualità del nostro approvvigionamento sia imputabile a nostra responsabilità. Qualora a seguito di un nostro approvvigionamento non regolare o non puntuale per cause non imputabili a nostra responsabilità ci trovassimo nell impossibilità di effettuare le forniture ai nostri clienti, è nostro dovere segnalare tempestivamente questa circostanza al nostro cliente, al più tardi entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza della circostanza che rende impossibile un corretto e puntuale approvvigionamento. 4. In caso di ritardo nella nostra prestazione, se è in grado di dimostrare di aver subito un danno nello svolgimento della sua ordinaria amministrazione, il cliente può chiedere un risarcimento per ogni settimana completa di ritardo, per un valore dello 0,5% per ogni evento, fino a un massimo complessivo del 5% del prezzo per la parte delle forniture, che a causa del ritardo non possono essere messe opportunamente in uso. 5. Se in luogo dell adempimento siamo chiamati a risarcire il danno, al cliente sarà risarcito il danno occorso nel regolare corso degli eventi, in misura equamente proporzionata al rispettivo rischio di danno tipico contrattuale.
- 7-6. In tutti i casi di ritardata fornitura, anche dopo la decorrenza di un eventuale termine fissato per la fornitura, sono esclusi eventuali diritti di risarcimento danni del cliente per ritardo della fornitura e diritti di risarcimento danni in luogo della prestazione, che esulino dai limiti menzionati nei par. n. 3 e 4. La avanti estesa clausola non viene applicata nei casi di dolo, colpa grave o a causa di atti lesivi della vita, dell incolumità fisica o della salute, per i quali sia prevista la nostra responsabilità obbligatoria. Il committente può recedere dal contratto applicando i termini di legge solo nei casi di ritardo della fornitura imputabile a nostra responsabilità. 7. Su nostra richiesta il cliente è tenuto a dichiarare, entro un termine ragionevole, se a causa del ritardo nella consegna intende recedere dal contratto oppure persistere sulla fornitura. 8. La merce per la quale viene comunicato lo stato di pronto per la spedizione deve essere ritirata subito dal cliente. In mancanza del ritiro o nell impossibilità di effettuare la spedizione possiamo stoccare la merce a nostra discrezione, a spese e a rischio del cliente, contabilizzandola come merce spedita franco fabbrica. Il cliente non può rifiutare le consegne parziali. Si esclude ogni responsabilità dei danni occorsi alla merce tenuta in magazzino, salvo i casi in cui essi siano imputabili a violazione di obblighi per nostra colpa grave o ad una violazione di obblighi commessa con dolo o colpa grave da nostri legali rappresentanti o ausiliari. Per gli ordini con spedizione progressiva dobbiamo ricevere gli ordini di consegna e la suddivisione. Se gli ordini di consegna o la suddivisione non vengono trasmessi in tempo utile, trascorso invano un termine di rispetto concesso, possiamo suddividere e spedire la merce a nostra discrezione oppure recedere dalla rimanente parte del contratto. VI) Spedizione e trapasso del rischio 1. Il trapasso del rischio al cliente avviene con la consegna allo spedizioniere o al trasportatore, al massimo al momento in cui la merce lascia lo stabilimento o il magazzino; questa clausola viene applicata anche nei casi con spese di spedizione o di
- 8 - consegna a nostro carico. È escluso per noi l obbligo di assicurare la merce contro i danni da trasporto. 2. Se la spedizione subisce un ritardo a causa di circostanze non imputabili a nostra responsabilità, il trapasso del rischio al cliente avviene al più tardi al momento in cui la merce viene dichiarata pronta per la spedizione. 3. Gli oggetti consegnati, anche se affetti da vizi, devono essere ritirati dal cliente, fatto salvo ogni suo diritto. VII) Ricorso per vizi, garanzia e termini di garanzia 1. Il cliente è tenuto a controllare la merce subito dopo la consegna e, in presenza di vizi, a trasmetterci immediatamente una segnalazione scritta. In caso di mancata segnalazione la nostra prestazione si considera correttamente eseguita nei termini contrattuali. I vizi, che anche con la massima attenzione e scrupolosità non possono essere individuati subito alla consegna della merce, dovranno essere segnalati appena individuati, sospendendo immediatamente ogni lavorazione, al più tardi comunque entro tre mesi dalla ricezione della merce. In caso di reclami di vizi a ingiusto titolo, è nostro diritto chiedere al cliente il risarcimento delle spese da noi sostenute. 2. Se la nostra prestazione presenta vizi al momento del trapasso del rischio siamo tenuti all adempimento suppletivo, scegliendo a nostra discrezione di eliminare il vizio oppure di spedire un oggetto esente da vizi in sostituzione di quello difettoso. Se l adempimento suppletivo non va a buon fine, il cliente può operare una riduzione sul nostro compenso o scegliere di recedere dal contratto. 3. I diritti di reclamo per vizi sono esclusi in caso di differenze irrilevanti dalla qualità pattuita, pregiudizio irrilevante dell idoneità d uso, naturale usura o danni emersi dopo il trapasso del rischio in seguito a uso erroneo o improprio, carico eccessivo, mezzi d esercizio non idonei, lavori di costruzione affetti da vizi, suolo di fondazione non idoneo oppure a seguito di particolari agenti esterni, che non sono previsti dal contratto. Eventuali
- 9 - modifiche o manutenzioni impropriamente eseguite dal committente o da terzi non legittimano ad eventuali diritti per vizi della cosa conseguenti a tali interventi. Il cliente che reclami un vizio è tenuto a fornire i campioni del materiale contestato. In caso di vendita di acciaio e ferro di qualità inferiore (ad es. scarti, ferro usato, voci speciali ecc.) non si rilascia alcuna garanzia - anche se indicata per analisi, qualità e resistenza e neanche per l idoneità del materiale alla destinazione d uso, seppure a noi nota. Il cliente può decidere se ispezionare il materiale prima del carico. Se il cliente rinuncia a questo controllo, il materiale si considera correttamente consegnato ed accettato dal momento in cui lascia lo stabilimento o il magazzino. 4. Sono escluse eventuali pretese del cliente per spese necessarie ai fini dell adempimento suppletivo, in particolare le spese di trasporto, movimentazione, manodopera o di materiale, se il costo maggiore è dovuto dal fatto che l oggetto delle forniture in un secondo tempo sia stato trasportato in un luogo diverso dalla sede, a meno che il trasporto sia effettuato in modo conforme alla sua destinazione d uso. 5. Il cliente può esercitare i diritti di regresso nei nostri confronti ai sensi dell art. 478 Codice Civile tedesco (Regresso dell imprenditore) solo qualora non abbia definito con il suo acquirente accordi che esulano dai diritti per vizi della cosa previsti dalla legge. Per l entità del diritto di regresso del cliente nei nostri confronti secondo l art. 478 comma 2 Codice civile tedesco fa fede inoltre per analogia il n. 4. 6. Per ulteriori diritti di risarcimento danni viene applicato l articolo X) (Altri diritti di risarcimento danni). Sono esclusi nei nostri confronti e nei confronti dei nostri ausiliari diritti del cliente maggiori o diversi da quelli disciplinati nel presente articolo per vizi della cosa. 7. I diritti per vizi della cosa decadono dopo 12 mesi. Detto termine non viene applicato nei casi in cui la legge prescriva obbligatoriamente termini più lunghi. VIII) Inammissibile inoltro della spedizione
- 10 - Il cliente è tenuto a pagare una penale del 30% del prezzo d acquisto se la merce, nello stato invariato e senza nostra autorizzazione, non arriva nel paese di destinazione concordato e per sua responsabilità non resta in tale luogo. IX) Impossibilità, adeguamento contrattuale 1. In caso di impossibilità di esecuzione della fornitura il cliente può richiedere il risarcimento danni, salvo eventuale impossibilità imputabile a nostra responsabilità. Il diritto di risarcimento danni del cliente si limita tuttavia ad una congrua quota calcolata dal rapporto tra il rischio di danno tipico del contratto e il danno effettivamente occorso. La avanti estesa limitazione non viene applicata qualora sia prevista la responsabilità obbligatoria nei casi di colpa grave o a causa di atti lesivi per la vita, l incolumità fisica o la salute; non è contemplata l inversione dell onere della prova a carico del cliente. È fatto salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto. 2. Qualora eventi imprevisti secondo l art. V) n. 2 comportino modifiche rilevanti del valore economico o del contenuto della fornitura oppure possano incidere in maniera rilevante sul nostro esercizio, il contratto sarà opportunamente adeguato applicando la buona fede. È nostro diritto recedere dal contratto se un simile adeguamento non sia sostenibile sotto l aspetto economico. Se esercitato, il diritto di recesso deve essere comunicato con la massima tempestività al cliente. X) Altri diritti di risarcimento danni 1. Sono esclusi altri diritti di risarcimento di danni e spese del cliente (in seguito: diritti di risarcimento danni), a qualunque titolo, in particolare per violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di obbligazione e per atti illeciti. 2. La avanti estesa clausola, se non previsto dalla responsabilità obbligatoria, non viene applicata, ad. es. secondo la legge sulla responsabilità civile dei prodotti, in casi di dolo, colpa grave, lesioni della vita, dell incolumità fisica o della salute per violazione di obblighi contrattuali. Il diritto di risarcimento danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato al danno tipico contrattuale prevedibile, salvo i casi di dolo o
- 11 - colpa grave oppure per atti lesivi della vita, dell incolumità fisica o della salute. La presente clausola non comporta l inversione dell onere della prova a carico del cliente. 3. Eventuali diritti di risarcimento danni spettanti al cliente nei termini del presente articolo 10 decadono con la decorrenza del termine di prescrizione fissato per i diritti di ricorso per vizi della cosa, secondo l art. VII) n. 7. Per i diritti di risarcimento danni nei termini della legge sulla responsabilità civile del prodotto sono applicate le norme di prescrizione previste dalla legge. XI) Diritti di tutela Se la fornitura deve essere effettuata sulla base di disegni, modelli e campioni o utilizzando pezzi forniti dal cliente, questi è il solo a rispondere che tale materiale non costituisca una violazione di diritti di terzi. Il cliente è tenuto ad esonerarci da ogni eventuale diritto di terzi per violazione di diritti di tutela ed a risarcire l eventuale danno occorrente ed ogni nostro costo o onere. Se un terzo vieta al cliente e/o a noi la produzione o la fornitura invocando il diritto di tutela, è nostra facoltà sospendere i lavori, anche senza un più approfondito esame della situazione giuridica. XII) Luogo di adempimento e foro competente Luogo di adempimento e foro competente per i due contraenti è Hagen, espressamente anche per azioni nel processo per assegni e cambiali. È nostro diritto anche citare il cliente in ogni altro legittimo foro competente. XIII) Diritto applicabile Ai rapporti giuridici relativi al presente contratto viene applicato il diritto materiale tedesco. XIV) Carattere vincolante del contratto L eventuale inefficacia giuridica di singole disposizioni non pregiudica l effetto vincolante del contratto nelle sue rimanenti parti. La avanti estesa clausola non viene applicata se l effetto vincolante del contratto sarebbe insostenibile per una delle parti. Qualora si evidenzi una
- 12 - lacuna, sarà d uopo adottare una clausola opportuna, che nei limiti di quanto consentito dalla legge si avvicini il più possibile allo scopo che le parti si erano prefisse oppure si sarebbero prefisse se avessero considerato questo punto.