COMUNE DI ATRIPALDA ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI PIANO DI ZONA SOCIALE AMBITO A/6 - EX L.328/00 DISCIPLINARE UNICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Premessa L'assistenza domiciliare è una forma di intervento integrato socio-assistenziale comprendente attività di sostegno e collaborazione a singole persone ed a famiglie in difficoltà, allo scopo di far fronte ai compiti della vita quotidiana a causa di limitazioni, anche transitorie, di autonomia e di carente sostegno da parte dei familiari. Si tratta, pertanto, di un servizio destinato a cittadini - ed ai relativi nuclei familiari - che si trovino in particolare stato di bisogno o in condizioni socio-economiche precarie: anziani, persone con disagi psicologici, fisici e morali (solitudine, malattia, stati depressivi), indigenti, famiglie multiproblematiche, persone disabili, soggetti a rischio di pregiudizio per la propria e altrui autonomia. Nello specifico, il servizio di assistenza domiciliare si compone di una serie di prestazioni e interventi "integrati" così individuabili: - aiuto domestico, consistente nella pulizia e igiene della persona e dell'ambiente, preparazione e somministrazione di pasti, lavaggio di biancheria; - aiuto di carattere socio-assistenziale, con disbrigo ed espletamento di pratiche e commissioni varie esterne; - aiuto e sostegno psico-sociale, che si sostanzia attraverso l'offerta di momenti e stimoli di socializzazione finalizzati al superamento di situazioni e condizioni di solitudine, isolamento, emarginazione; - prestazioni di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa di specifica competenza dei rispettivi Servizi A.S.L.. Sul piano organizzativo il Servizio si avvale di unità operative territoriali e di una direzione centrale alla quale sono attribuite le seguenti funzioni: 1. Realizzazione del coordinamento unico dei servizi domiciliari; 2. Gestione del personale; 3. Analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all utenza che al territorio; 4. Promozione e programmazione di risposte efficaci ai bisogni delle comunità afferenti all ambito, attraverso il coinvolgimento dell utenza, degli Enti e delle Istituzioni Locali, della Pubblica Amministrazione, delle Organizzazioni Sindacali, del Privato Sociale. Alle unità operative territoriali, impegnate nella erogazione delle prestazioni sociali di cui al successivo articolato, sono altresì attribuite le funzioni di: Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 1
1. Informazione e consulenza rivolta agli utenti ed ai loro familiari, inerenti le opportunità offerte e l impiego delle risorse professionali, ambientali, istituzionali; 2. L'elaborazione di progetti e proposte per la promozione ed il miglioramento della vita di relazione delle persone interessate e - più in generale - delle comunità afferenti all'ambito. A tale ultimo riguardo, in coerenza con il modello distrettuale definito nel Piano Sociale di Zona, il S.A.D. ha riferimento organizzativo presso ciascuno dei distretti. Gli interventi promossi e realizzati dal Servizio sono sottoposti a periodica verifica di efficienza e di qualità sia da parte delle strutture interne individuate nel generale sistema delle responsabilità, sia da parte dell'organismo a tanto deputato dal Coordinamento Istituzionale. Con le premesse sopra enunciate, che costituiscono parte integrante del Regolamento di funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, si concorda sul seguente articolato: Articolo 1 Funzione e scopi Il Servizio di assistenza domiciliare (d'ora in poi solo S.A.D. o Servizio) ha il compito di consentire al cittadino, mediante idonee prestazioni assistenziali, di conservare la propria autonomia di vita, favorendone la permanenza nella propria abitazione e all interno del proprio ambiente familiare e sociale. Il servizio assume il nucleo familiare quale unità organizzativa di riferimento della struttura sociale. Esso svolge, quindi, attività di aiuto, integrazione, temporanea sostituzione del supporto assistenziale ordinariamente assicurato dalla famiglia al fine di garantire il grado più elevato possibile di protezione sociale dell'individuo. Tra gli obiettivi di maggiore rilievo il Servizio si propone di evitare l'allontanamento immotivato dal proprio ambiente domestico. Ciò con particolare attenzione alle circostanze esitanti nel ricovero ospedaliero o in strutture residenziali di cui dovranno essere verificate necessità e appropriatezza. Le finalità di cui sopra vengono perseguite, di norma, attraverso programmi orientati alla prevenzione delle situazione di disagio e di emarginazione. Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 2
Articolo 2 Destinatari Potranno fruire del servizio di assistenza domiciliare i cittadini, dimoranti nel territorio dell Ambito A/6, secondo il seguente criterio di priorità: - soggetti soli ed in condizioni precarie di salute con attenzione agli ultrasessantacinquenni; - coppie di anziani che superino i 65 anni, senza figli; - coppie di anziani che superino i 65 anni, con figli, con comprovate condizioni socioeconomiche carenti; - nuclei familiari in cui siano presenti soggetti portatori di handicap e, in particolare, in cui si riscontrino i caratteri della multi-problematicità. In presenza di situazioni di emergenza, causati da abbandono o incuria, il servizio di assistenza domiciliare potrà essere attivato anche in deroga ai criteri sopra enunciati, salvo azioni di rivalsa, da parte degli organi competenti, nei confronti dei familiari obbligati. Articolo 3 Organizzazione tecnica del servizio Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato secondo modalità specifiche e prevede le seguenti figure professionali: 1. Responsabile del Servizio con funzioni di organizzazione, direzione e coordinamento del servizio. Alla predetta figura sono demandati: - lo svolgimento di ricerche e indagini sociali, necessarie alla formulazione di ipotesi e programmi di lavoro; - l integrazione ed il collegamento con gli altri servizi esistenti nei distretti e con le realtà territoriali di riferimento, pubbliche e private, presenti nell Ambito A/6. Per le specifiche funzioni il Responsabile è un esperto di organizzazione di servizi territoriali con adeguata formazione di tipo sociologico o psicologico-sociale; 2. Responsabile Distrettuale con funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi domiciliari a livello di ciascuno dei 3 Distretti dell Ambito A/6 (n 9 di Solofra n 12 di Montemiletto n 14 di Atripalda). Questa figura costituisce momento di riferimento per tutti gli interventi e servizi attivati ex lege 328/2000 secondo l'organizzazione del modello distrettuale definito nel Piano Sociale di Zona.ric 3. Assistenti sociali con funzioni riconducibili a quelle dell'omonimo ordinamento professionale ma con ruolo orientato alle verifiche sull andamento delle Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 3
prestazioni erogate nonché agli altri interventi necessari a garantire la massima efficacia del servizio. Tale figura assicura, tra gli altri, i compiti: di predisporre le schede valutative dei singoli utenti in relazione allo stato dei singoli nuclei familiari di appartenenza; verificare e valutare la qualità delle prestazioni fornite dall assistente domiciliare; relazionare periodicamente sugli standard di operatività e sulla rispondenza e l'adeguatezza del piano assistenziale; segnalare ai responsabili eventuali interventi integrativi o correttivi per il conseguimento degli obiettivi assistenziali. L'assistente sociale opera a livello di singolo comune. 4. Assistenti domiciliari con funzioni di cui al successivo art. 4 e riserva di ogni altro intervento necessario a garantire l efficacia del servizio. Lo standard di riferimento delle attività per ciascuno utente è fissato in 140 ore/anno.; 5. Volontari, secondo lo specifico dettato legislativo e con coordinamento organizzativo fissato a livello di comune, distretto, ambito. 6. Personale sanitario. Per quanto attiene a ruoli e funzioni del personale sanitario (medico di famiglia, infermiere, fisioterapista, medici specialisti, geriatra, etc.) si rimanda allo specifico Regolamento dell Assistenza Domiciliare Integrata del Servizio Sanitario della Regione Campania Azienda Sanitaria Locale Avellino 2. L Ufficio di Piano (U.d.P.), cui compete la gestione del Servizio di Assistenza Sociale per conto del Coordinamento Istituzionale (C.I.), eroga l'assistenza domiciliare avvalendosi, oltre che di proprio personale di cui ottimizza l'utilizzazione, anche di cooperative di servizi e/o altre forme associative, dotate di personale tecnico qualificato, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di mansioni specifiche nel settore. Articolo 4 Prestazioni Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attua mediante le seguenti prestazioni: 1. Socio-assistenziali: - assistenza sociale; Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 4
- assistenza domestica per lo svolgimento delle attività quotidiane; - assistenza abitativa, compresa quella rivolta all eliminazione delle barriere architettoniche; - assistenza economica; - assistenza psicologica e spirituale; Le prestazioni sopra indicate consistono in: - attività di segretariato sociale; - svolgimento di pratiche amministrative; - sostegno alle relazioni interpersonali (organizzazione di visite ed incontri di amici e parenti presso le dimore delle persone che usufruiscono del servizio ed altri interventi finalizzati); - accompagnamento e mobilizzazione; - aiuto domestico (pulizia della casa; rifacimento letto, riordino di indumenti e biancheria, etc.); - aiuto nella pulizia della persona; - aiuto nella preparazione dei pasti; - assistenza economica ed in natura (fornitura di generi alimentari, indumenti e biancheria, etc.); - ogni prestazione che favorisca la realizzazione e l integrazione degli interventi di natura sanitaria (assistenza infermieristica, medica, riabilitativa); Fatta salva la riserva relativa all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, formulata nel Piano Sociale di Zona, al fine di avviare la razionalizzazione del sistema dell'offerta del lavoro nei servizi alla persona, le prestazioni di cui sopra sono assicurate, di norma, mediante l'affidamento ai soggetti del terzo settore secondo gli indirizzi di cui alla delibera di G.R. n 1079 del 15/03/2002. 2. Sanitarie: - visite domiciliari programmate dal medico di medicina generale; - visite d urgenza da parte del servizio di guardia medica competente territorialmente; - valutazione multidimensionale di I e II livello da parte della Unità Valutativa Geriatrica nel caso di persone anziane del Distretto competente territorialmente; - analisi a domicilio e prestazioni diagnostiche eseguibili; - consulenze specialistiche domiciliari; - cura e riabilitazione domiciliari ed in regime di Day Hospital; Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 5
- cure infermieristiche e farmacologiche a domicilio ed in regime di Day Hospital; - fornitura di particolari presidi sanitari (medicinali, protesi, modesta attrezzatura medica, ecc.). Le prestazioni di cui sopra sono svolte dal personale medico, tecnico ed infermieristico della ASL Av 2. Tutte le prestazioni vanno individualizzate in rapporto alle particolari esigenze di ogni singolo utente mediante la valutazione della sua situazione sociale, sanitaria, psicologica, ambientale ed assistenziale. Articolo 5 Requisiti e modalità di ammissione Costituiscono requisiti per l'ammissione al servizio di assistenza sociale domiciliare: - residenza nel territorio dell Ambito A/6; - assenza o carenze familiari determinanti stati di solitudine, abbandono o isolamento; - stato di malattia o invalidità che pregiudichi l'autonomia della persona; - stati particolari di bisogno o di necessità da valutare caso per caso. Per accedere al Servizio è necessaria la richiesta o la segnalazione espressa direttamente dalla persona interessata, dai familiari, dal medico di base, da privati aventi interesse, da enti e organismi vari operanti sul territorio, nonché dal Servizio Sociale stesso; La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza o di dimora corredata dallo stato di famiglia, dal certificato di residenza, da eventuale certificazione sanitaria, ove se ne ravvisi la necessità, e dalla documentazione attestante il reddito personale e/o familiare. La procedura di ammissione prevede: - visita domiciliare dell'assistente sociale che ha il compito di redigere la relazione di natura socio-ambientale e può richiedere, laddove risulti necessario, consulenze di natura sanitaria e/o psicologica. (l'eventuale consulenza sanitaria va segnalata al Direttore sanitario del Distretto). - compilazione della scheda socio-sanitaria, a cura del medico di base o, nell'eventualità, da altro medico a tanto deputato dal responsabile del distretto, predisposta secondo apposito modello, da cui risulti la situazione sociale, sanitaria, psicologica, ambientale e assistenziale dell'utente; Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 6
- redazione di un piano assistenziale personalizzato sulla base delle risultanze della documentazione di cui ai punti precedenti. Le domande di ammissione al servizio verranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. L istruttoria si completa con la redazione della scheda di cui all allegato A che, compilata a cura dell assistente sociale, dà luogo all attribuzione di un punteggio di ammissione alle prestazioni. Sarà stilata un apposita graduatoria che terrà conto di criteri di priorità quali la gravità delle situazioni evidenziate. Articolo 6 Compatibilità finanziaria e compartecipazione alla spesa Ai fini dell'erogazione di prestazioni relative all'assistenza domiciliare, verificate le condizioni finanziarie dei soggetti interessati, sono tenuti alla compartecipazione alla spesa sociale, anche se non conviventi, il coniuge, i figli, i genitori. Le modalità e l erogazione del servizio sono comunque subordinate alle risultanze del modello di dichiarazione sostitutiva dell I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, Decreto Legislativo n 109 del 1998), che va obbligatoriamente compilato in caso di richiesta di servizio gratuito o agevolato. La misura della compartecipazione alla spesa viene determinata secondo le norme del Regolamento unico per l accesso alle prestazioni sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente disciplinare. Il Servizio può essere erogato dietro corresponsione dei costi relativi, previa verifica delle compatibilità organizzative e corrispondente parere favorevole formulato dal responsabile cui compete la gestione del Servizio di Assistenza Sociale,dei Servizi Sociali. La qualità e la quantità delle prestazioni da erogarsi è subordinata alla consistenza dei fondi disponibili presso il Comune di appartenenza o, seguendo il criterio della compensazione con quello dell Ambito A/6. Articolo 7 Cessazione, sospensione e riduzione delle attività dell'assistenza domiciliare Le attività di assistenza domiciliare cessano in caso di: - richiesta dell'utente; Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 7
- decesso dello stesso; - ricovero definitivo presso strutture di ospitalità; - completamento del programma assistenziale; - qualora vengano meno i requisiti di ammissione. Le attività di assistenza domiciliare possono essere sospese in caso di assenza temporanea dell'utente dal territorio. Il piano assistenziale individuale, di cui al precedente art. 5, disciplina le modalità operative in caso di ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o in ospedale e le eventuali scelte organizzative atte ad integrare la funzione sociale con quella sanitaria. Le attività di assistenza domiciliare possono altresì subire una riduzione in circostanze particolari da valutarsi, caso per caso, dal servizio sociale. Il provvedimento di cessazione e/o sospensione del servizio è assunto dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune. Articolo 8 Interazione con altri servizi Il Servizio di assistenza sociale domiciliare collabora, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con gli altri servizi/interventi sociali dell Ambito, con i Servizi dell'a.s.l., con quelli eventualmente forniti dal volontariato e da altri soggetti, pubblici e privati, di rilievo e di interesse territoriale. Detta collaborazione, di norma, si realizza sulla base di protocolli d'intesa. Articolo 9 Prestazioni di Telesoccorso e Telecontrollo Nell ambito dei servizi forniti ai soggetti di cui all art. 2, il Servizio provvede anche all'erogazione di prestazioni di Telesoccorso/Telecontrollo. L'attività di Telesoccorso è diretta ed estesa a tutti quei cittadini in particolari condizioni economiche e parzialmente autosufficienti a causa dell età o di handicap, che vivono soli e che potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza tale da richiedere interventi di aiuto immediati ed urgenti. Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 8
Sotto il profilo organizzativo si rinvia ai contenuti della L.R. 5/97 ed, in particolare, alle seguenti specificazioni: 1. L attivazione del servizio deve prevedere che i fruitori utilizzino un apparecchio idoneo e brevettato che consenta di far pervenire alle centrali operative previste dalla L.R. n 2/1994 il segnale d allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l allarme. 2. Gli utenti del servizio cui viene fornito l apparecchio sono i cittadini con reddito economico inferiore a 7.746,85 annui che vivono soli, con età uguale o superiore ai 75 anni o con invalidità uguale o superiore al 75%. 3. Gli utenti sono individuati sulla base di segnalazioni motivate e certificate dai comuni e dai medici di famiglia per la parte relativa alle condizioni di salute. 4. Possono accedere al servizio anche coloro che, pur rientrando nelle categorie di cui al comma 2, denuncino un reddito economico superiore, purché si dotino autonomamente dell idoneo apparecchio. Le prestazioni in parola possono essere integrate anche da sistemi di Telecontrollo. Quest'ultimo assolve alla funzione di offrire al soggetto che vive solo un programma di monitoraggio delle condizioni di salute e, quindi, di migliorare l'elemento della tempestività nell'attivazione dei soccorsi in caso di necesssità. Telesoccorso e Telecontrollo sono prestazioni organizzate in rete con il Servizio di Assistenza Domiciliare ed il Segretariato Sociale. L operatore preposto all ascolto telefonico individua il vero bisogno dell anziano ed attiva i contatti con i soggetti deputati all'intervento nei casi di emergenza. Articolo 10 Verifiche periodiche e controllo del Servizio Titolare del servizio è il Comune capofila appartenente all Ambito territoriale A/6 che lo gestisce attraverso convenzione con terzi per mezzo dell U.d.P. e per conto del Coordinamento Istituzionale. All Ufficio di Piano spettano i controlli sulla qualità, efficacia ed efficienza del servizio, nonché l adozione degli strumenti più opportuni affinché all'attività valutativa Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 9
partecipino i destinatari degli interventi nonché i soggetti collettivi interessati alla tutela delle fasce deboli. Articolo 11 Registrazione degli interventi e delle presenze del personale A cura del legale rappresentante dell Associazione, Cooperativa o Ente incaricati della effettuazione del servizio sarà tenuto un registro con le generalità degli assistiti, delle prestazioni da effettuare, del personale preposto ai servizi da espletare e le presenze sia giornaliere che orarie degli operatori. Detto registro dovrà essere esibito agli organi di controllo e di vigilanza a semplice richiesta verbale di questi ultimi. Articolo 12 Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel regolamento medesimo, si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia. ******** Disciplinare del Servizio di Assistenza Domiciliare 10