REGIONE DELL UMBRIA LA GIUNTA REGIONALE

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Regione Umbria. Giunta Regionale

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REGIONE DELL UMBRIA LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro; Vista la D.G.R. n. 345 del 26/03/2003; Vista la L. n. 30/2003, Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro ; Visto il D.Lgs. n. 276/2003, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ; Visti in particolare gli artt. da 47 a 53 del predetto D.Lgs., che disciplinano l istituto dell apprendistato e rinviano alla normativa regionale per la sua attuazione; Vista la DGR n. 157 dello 04/02/2005, con la quale la GR ha preadottato le linee guida del nuovo apprendistato e lo schema di accordo per l attivazione del regime transitorio dell apprendistato professionalizzante, richiedendo sugli stessi il parere della Commissione regionale tripartita; Visti i CCNL che hanno già disciplinato l istituto dell apprendistato professionalizzante ai sensi della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003, pur in assenza della richiesta normativa regionale; Ritenuto di dare attuazione alle competenze regionali nella materia e contemporaneamente prevedere un regime transitorio che consenta l applicazione dei CCNL già stipulati, al fine di non penalizzare lavoratori e imprese; Considerato l esito della concertazione in Commissione regionale tripartita sui due documenti preadottati dalla GR, concertazione che si è svolta nelle sedute del 7 e 11 febbraio 2005; Preso atto del parere favorevole espresso dall organo collegiale sullo schema di accordo per l attivazione del regime transitorio dell apprendistato professionalizzante e sulle previsioni in esso contenute; Preso atto, ai sensi dell art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta: a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno; b) del parere di legittimità espresso dal Direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) Di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) Di approvare lo schema di Accordo per la disciplina transitoria dell apprendistato professionalizzante già regolamentato dai CCNL che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (ALL.1); 3) Di dare mandato al Servizio Politiche attive del lavoro per la convocazione delle parti firmatarie di CCNL che hanno già disciplinato l istituto dell apprendistato professionalizzante o che lo disciplineranno prima dell emanazione della normativa definitiva;

4) Di dare mandato all Assessore al lavoro per la firma degli accordi di cui al punto precedente; 5) Di costituire apposito Gruppo tecnico con il compito di elaborare proposte alla Giunta regionale, previo parere della Commissione Regionale Tripartita, in merito a: -definizione dei profili formativi, comprensivi dei relativi contenuti; -definizione delle procedure per l aggiornamento dei profili formativi; -definizione del modello di Piano Formativo Individuale; -modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale; -modalità di valorizzazione delle buone prassi realizzate a livello regionale; -definizione di modalità e criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo; -individuazione di criteri e requisiti per l identificazione della capacità formativa delle imprese; -individuazione di modalità e procedure per l erogazione dell offerta; -modalità di verifica dello stato di avanzamento dell attuazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione; 6) Di stabilire che il Gruppo di cui al punto precedente sarà costituito dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali interessate, a partire da quelle presenti nella Commissione regionale tripartita e che lo stesso per la definizione dei profili formativi specifici per ogni settore verrà integrato di volta in volta, ovvero verranno costituiti appositi sottogruppi settoriali con le parti sociali interessate; 7) Di stabilire che il regime transitorio sarà in vigore fino all emanazione della disciplina definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2005; oltre tale data gli atti emanati in base agli accordi relativi al regime transitorio perderanno efficacia e resteranno in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data; 8) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it. IL DIRETTORE: IL PRESIDENTE: IL RELATORE: IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo per l attivazione del regime transitorio dell apprendistato professionalizzante - Costituzione Gruppo tecnico per la definizione della disciplina a regime. Il D.Lgs. n. 276/2003, attuativo della L. n. 30/2003 (Legge Biagi), pone in capo alla regione numerose competenze in materia di occupazione e di mercato del lavoro, sulle quali il Servizio competente, in collaborazione con l Agenzia Umbria Lavoro, sta lavorando in maniera organica e complessiva attraverso la predisposizione di un apposito DDL che tratterà i diversi aspetti previsti. Allo stato attuale particolare urgenza riveste la disciplina del nuovo apprendistato, così come normato dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. da 47 a 53); lo stesso art. 43, c. 7 recita In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. Nelle more della predisposizione della disciplina regionale, alcuni contratti collettivi di lavoro hanno già regolamentato l istituto dell apprendistato professionalizzante tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003. L impossibilità di dare attuazione a tali norme contrattuali in assenza della disciplina regionale, in particolare per quanto riguarda l innalzamento dell età a 29 anni, unitamente alla scomparsa dei contratti di formazione e lavoro ed al fatto che i nuovi contratti di inserimento non portano alcuna agevolazione alle imprese nel caso di assunzioni di giovani di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, lasciando dunque senza alcuna dote una fascia giovanile d età abbastanza significativa del mercato del lavoro regionale, hanno determinato l insorgere di numerosi problemi sia per i lavoratori che per le imprese. Ciò ha indotto a pensare specificamente per l istituto dell apprendistato professionalizzante una disciplina transitoria che consentisse l immediata applicabilità dei contratti collettivi già stipulati, contemporaneamente all evolversi del lavoro per la disciplina a regime dell istituto. Il regime transitorio dovrebbe essere in vigore fino all emanazione della normativa definitiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Lo strumento al quale si è pensato, come avvenuto anche in altre regioni, è quello di un protocollo d intesa con le parti sociali già firmatarie di rinnovi contrattuali nei quali sia disciplinato il nuovo apprendistato professionalizzante, attraverso il quale la Regione assume temporaneamente per validi i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, mentre le parti sociali danno atto di quelle che saranno le linee-guida alle quali ci si atterrà nella stesura della disciplina definitiva a cui saranno comunque chiamate a partecipare anche le parti sociali interessate. Infatti si propone la costituzione di un Gruppo tecnico con il compito di formulare proposte nella materia alla G.R., su parere della Commissione regionale tripartita. Un primo schema di accordo e le linee-guida sono già state preadottate dalla Giunta regionale con DGR n. 157 del 4 febbraio 2005 e, come indicato nella stessa DGR, portate in concertazione nella Commissione regionale tripartita nelle sedute del 7 e dell 11 febbraio 2005. In quest ultima seduta l organo collegiale, dopo aver apportato alcune modifiche rispetto al testo originario, ha espresso parere favorevole sulla bozza di accordo per l avvio della disciplina transitoria che, allegato al presente documento istruttorio, ne costituisce parte integrante, mentre ha ritenuto di rinviare il parere sul complesso delle linee-guida, non ritenendo ancora esaurita la discussione sulla materia, che necessita di ulteriori approfondimenti. Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Di approvare lo schema di Accordo per la disciplina transitoria dell apprendistato professionalizzante già regolamentato dai CCNL che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (ALL.1); Di dare mandato al Servizio Politiche attive del lavoro per la convocazione delle parti firmatarie di CCNL che hanno già disciplinato l istituto dell apprendistato professionalizzante o che lo disciplineranno prima dell emanazione della normativa definitiva; Di dare mandato all Assessore al lavoro per la firma degli accordi di cui al punto precedente; Di costituire apposito Gruppo tecnico con il compito di elaborare proposte alla Giunta regionale, previo parere della Commissione Regionale Tripartita, in merito a: -definizione dei profili formativi, comprensivi dei relativi contenuti; -definizione delle procedure per l aggiornamento dei profili formativi; -definizione del modello di Piano Formativo Individuale; -modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale; -modalità di valorizzazione delle buone prassi realizzate a livello regionale; -definizione di modalità e criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo; -individuazione di criteri e requisiti per l identificazione della capacità formativa delle imprese; -individuazione di modalità e procedure per l erogazione dell offerta; -modalità di verifica dello stato di avanzamento dell attuazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione; Di stabilire che il Gruppo di cui al punto precedente sarà costituito dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali interessate, a partire da quelle presenti nella Commissione regionale tripartita e che lo stesso per la definizione dei profili formativi specifici per ogni settore verrà integrato di volta in volta, ovvero verranno costituiti appositi sottogruppi settoriali con le parti sociali interessate; Di stabilire che il regime transitorio sarà in vigore fino all emanazione della disciplina definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2005; oltre tale data gli atti emanati in base agli accordi relativi al regime transitorio perderanno efficacia e resteranno in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data; Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it. Perugia, L Istruttore (Dott.ssa Anna Covarelli) VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza. Perugia, Il Responsabile del procedimento (Dott. Claudio Sconocchia Silvestri) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa. Perugia, Il Dirigente di Servizio (Dott.ssa Anna Ascani) PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA' Il Direttoreregionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro; Visto il documento istruttorio; Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti; Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità; propone alla Giunta regionale l'adozione del presente atto. Perugia, Il Direttore (Dott. Ciro Becchetti) ApprovazioneSchemaApprendistato.doc /ag

ALL. 1 Accordo per la disciplina dell apprendistato professionalizzante per il settore In data ----- 2005, presso la Regione Umbria, si sono incontrati: la Regione Umbria, in persona dell Assessore Regionale al Lavoro, Gaia Grossi E Organizzazioni sindacali lavoratori E Organizzazioni dei datori di lavoro Le parti presenti VISTI l art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ed i successivi atti interpretativi ed amministrativi; il CCNL del settore firmato il..da.. PREMESSO - che la Regione ha il compito, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 276\03, di definire con proprio atto, di intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nel libretto formativo; - che i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale hanno il compito di stabilire, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, e di determinare le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende; CONSIDERATO che il passaggio dalla vecchia (legge 24 giugno 1997, n. 196) alla nuova disciplina (D.Lgs. n. 276/03) del contratto di apprendistato professionalizzante può determinare una situazione di incertezza applicativa nel settore.., connesso all interpretazione del CCNL di settore sottoscritto in data.; che, allo stesso modo, la gestione della fase transitoria dalla vecchia alla nuova normativa può determinare un ritardo nell attuazione del contratto di apprendistato professionalizzante per il settore, la cui disciplina contrattuale collettiva dell istituto entrerà in vigore solo al momento dell emanazione degli atti di competenza regionale; che la Regione intende prevenire le situazioni prima descritte, al fine di non privare il settore di un importante contratto a carattere formativo, con possibili ricadute anche dal punto di vista occupazionale, mediante l introduzione di una disciplina transitoria che definisca i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante; che tale disciplina transitoria non esaurisce il compito della Regione e delle parti sociali, le quali si impegnano a continuare il confronto al fine di valorizzare ulteriormente gli aspetti formativi del contratto;

le parti convengono quanto segue: Art. 1 Le parti convengono di disciplinare in via transitoria il contratto di apprendistato professionalizzante per il settore.., mediante l adozione integrale della disciplina contenuta nel CCNL del settore.. firmato il.da A tale scopo le parti allegano al presente accordo il testo della disciplina contrattuale; tale testo costituisce la disciplina di riferimento di cui al presente accordo. Art. 2 La Regione si impegna ad emanare uno o più atti deliberativi che diano attuazione al presente accordo. Gli atti regionali di cui al presente accordo avranno efficacia sino all approvazione da parte della Regione di una disciplina legislativa della materia e delle successive delibere applicative della stessa. Qualora entro la data del 31 dicembre 2005 non fossero emanate la disciplina legislativa e le delibere applicative di cui al comma precedente, gli atti emanati sulla base del presente accordo perderanno efficacia, e resteranno in vigore solo per i rapporti costituiti anteriormente a tale data. Art. 3 Le parti, considerate le materie devolute alla competenza regionale e quelle riferibili alla contrattazione collettiva, si danno atto che l emananda disciplina legislativa dei profili formativi dovrà essere improntata alla ottimizzazione degli aspetti formativi contenuti nell odierna regolamentazione transitoria, nell ambito della valorizzazione dell integrazione tra formazione e lavoro, in sintonia con quanto previsto dall art. 1 e dall art. 6 comma 1, lettera f, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, e dovrà essere coordinata con eventuali accordi interconfederali sottoscritti a livello nazionale. Inoltre le parti prendono atto sin d ora, ai fini dell emananda disciplina regionale, delle lineeguida contenute nelle definizioni di seguito riportate: a) piano formativo individuale : il percorso formativo, esterno ed interno all impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro, che l apprendista deve seguire durante la durata del contratto per conseguire gli standard definiti dal profilo formativo regolamentato dalla Regione. Deve essere, quindi, elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall apprendista descritte dal bilancio delle competenze, realizzato dai Centri per l Impiego, o dalle agenzie che saranno accreditate a livello regionale e, conseguentemente, convenzionate con i Centri stessi. Deve essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso e rispettare l istituendo modello unico nazionale; b) profilo formativo : l insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza per gruppi/famiglie di figure professionali da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno all impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro. I profili formativi regionali sono coerenti con l istituendo Repertorio delle professioni che definirà gli standard minimi nazionali. Le procedure di definizione e di aggiornamento tengono conto di quanto definito nell ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli standard formativi definiti ai sensi dell art. 4 del D.M. 20 maggio 1999, n.179/99, delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli Enti Bilaterali e del Repertorio nazionale delle professioni, ovvero, degli standard formativi regolamentati dalla Regione Umbria;

c) tutor aziendale : il soggetto che supporta l apprendista nell intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale che lo stesso tutor contribuisce a definire. Il tutor aziendale ha capacità nel favorire l apprendimento intergenerazionale. Le funzioni da svolgere ed i requisiti minimi posseduti dal tutor aziendale sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 22/2000. La formazione al ruolo ha durata non inferiore a dodici ore e deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze: conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti/e in azienda; gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista; contribuire a definire il piano formativo individuale, pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento; d) formazione formale : il processo formativo in cui l apprendimento si realizza in un ambiente formativo organizzato e distinto da situazioni specificamente produttive, con il supporto di figure professionali competenti; e) formazione non formale : il processo formativo in cui l apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutor aziendale; f) certificazione del percorso formativo : la procedura regolamentata dalla Regione diretta alla certificazione delle qualifiche professionali e delle specifiche competenze acquisite da registrare sul libretto formativo; g) sedi corsuali accreditate : le sedi corsuali degli organismi pubblici o privati in possesso dell accreditamento di cui alla D.G.R. 09.12.2004 n. 1948, rilasciato in relazione alle macrotipologie a) formazione iniziale, b) formazione superiore, c) formazione continua e permanente, e, nel periodo transitorio previsto dall art. 10 della predetta deliberazione, i soggetti iscritti nel primo e nel secondo elenco di cui rispettivamente di cui alle DD.DD. n. 10758 del 27.11.2003 e n. 5406 del 02.02.2004; h) libretto formativo del cittadino : il libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Art. 4 Per la realizzazione dell apprendistato professionalizzante secondo le linee-guida di cui all articolo precedente, si rinvia al Gruppo tecnico di cui alla D.G.R. n..del, che ha il compito di elaborare proposte alla Giunta regionale, previo parere della Commissione Regionale Tripartita, in merito a: - definizione dei profili formativi, comprensivi dei relativi contenuti; - definizione delle procedure per l aggiornamento dei profili formativi; - definizione del modello di Piano Formativo Individuale; - modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale; - modalità di valorizzazione delle buone prassi realizzate a livello regionale;

- definizione di modalità e criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo; - individuazione di criteri e requisiti per l identificazione della capacità formativa delle imprese; - individuazione di modalità e procedure per l erogazione dell offerta; - modalità di verifica dello stato di avanzamento dell attuazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione. Perugia, 24 febbraio 2005 Regione Umbria - Assessore Regionale al Lavoro.....