% Effe$%economici,%durata%dei%processi%e%soluzioni%alterna5ve% Milano,(10(o+obre(2012(
Gius5zia%civile%e%funzionamento%dell'economia% Durata(procedimen7(e(dimensione(d impresa(paesi(avanza7(
Gius5zia%civile%e%funzionamento%dell'economia% Una riduzione della durata dei procedimenti giudiziari in Italia a livelli simili a quelli del Paese che occupa la posizione mediana nel campione produrrebbe in media un aumento dimensione delle imprese del 60% (Cingano Pinotti, 2009)
Tempi%e%cos5%della%gius5zia%civile Durata( media( dei( processi( civili( lega7( a( inadempimento( contra+uale,( in( giorni.(cos7(processuali(priva7(e(di(assistenza(legale(lega7(al(procedimento(e( in(proporzione(al(valore(del(contendere,(valore(percentuale(per(paese(e(per( l'area(oecd((anno(2010)( ((
Tempi%e%cos5%della%gius5zia%civile Secondo le stime Doing Business per recuperare un credito in Italia occorrono circa 1.210 gg., con un costo pari 29,9% del debito azionato (ultimo posto classifica dei Paesi area Ocse, media 517,5 giorni e costo pari al 19,2%). La condizione relativa dell Italia peggiora ulteriormente se si guarda ai tempi necessari in Europa per il recupero crediti: 399 giorni in Inghilterra, 331 in Francia, 394 in Germania, 515 in Spagna Durata media procedimenti esecutivi immobiliari (giorni) 1997 2.483 1999 2.073 2001 2.743 2006 1.702 2008 1.213
Effe$%della%maggiore%durata%dei%processi%% Minore disponibilità di credito (Jappelli, Pagano e Bianco, 2005) Maggiore ricorso al debito commerciale rispetto a quello bancario (Carmignani, 2005) Riduzione della disponibilità di credito per le famiglie: >prob. di risposta negativa a richiesta di credito (Fabbri e Padula, 2004) Minore sviluppo finanziario: modalità di detenzione del risparmio più tradizionali (Guiso, Sapienza e Zingales, 2004)
Soluzione%negoziale% Data la lentezza dei procedimenti civili e i costi rispetto al debito azionato spesso la soluzione negoziale è quella preferibile anche nell ipotesi di crediti ipotecari. In tal caso la scelta del servicer e la strategia per procedere al recupero del credito giocano un ruolo fondamentale per il successo dell operazione. Su un campione di imprese industriali con più di 50 addetti (Banca Italia, 2008) è stato riscontrato che: in media, un impresa coinvolta in una causa civile per inadempimento contrattuale della controparte in 1/3 dei casi preferisce accordarsi per giungere all accordo l impresa rinuncia mediamente al 37% della somma che sarebbe stata dovuta il costo dei servizi legali (per il contenzioso civile) è dello 0,7% del fatturato
Soluzione%negoziale% La mediazione potrebbe rappresentare una soluzione alternativa per la risoluzione stragiudiziale della controversia. Il mediatore è imparziale, per cui non si può escludere che il debitore sia più propenso a trovare un punto d accordo sul piano di rientro formulato in sede di mediazione. In questo senso va l iniziativa promossa Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano, che ha appena ottenuto un lusinghiero plauso dal presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano Filippo Lamanna circa la proposta relativa all'impiego dello strumento della mediazione per la soluzione del contenzioso civile nei fallimenti.
Soluzione%negoziale% Per i debitori civili e le imprese non fallibili che si trovino in una situazione di sovraindebitamento è stata recentemente introdotta dalla L. 3/2012 l opzione di concludere con i creditori un accordo di ristrutturazione. Lo spirito di tale apertura si ritrova nel solco innovatore della riforma delle procedure concorsuali che ha come punti cardine: 1) favorire l incontro negoziale fra debitore e creditori all insegna della volontarietà dell accesso alla relativa composizione; 2) tener conto del carattere universale della crisi, in termini patrimoniali e in termini partecipativi (tendenzialmente la crisi mette in gioco l intero patrimonio del debitore e l intero ceto creditorio che lo riguarda); 3) offrire adeguate garanzie di trasparenza e correttezza nel raggiungimento dell accordo, sancito da un minimo di vigilanza giudiziale che si conclude con l eventuale omologazione dell accordo medesimo (giudizio positivo di legittimità); 4) collegare all intervento giudiziale effetti protettivi sia nella fase delle trattative sia nella fase di efficacia ed esecutività dell accordo.