COSTITUZIONE. Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività

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COSTITUZIONE Art.1: L Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro

CODICE CIVILE Art. 2050: Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

CODICE PENALE Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Art. 451: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Art: 589: Omicidio colposo Art. 590: Lesioni personali colpose

quindi La salute del lavoratore è un bene comune, non disponibile per i singoli individui, ma tutelato nell interesse della società Il Codice Civile prevede l obbligo ai datori di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori Il Codice Penale prevede come reati la omissione di cautele sia contro gli infortuni sia contro le malattie professionali

MALATTIA PROFESSIONALE Malattia contratta nell esercizio e a causa di lavorazioni tabellate Definizione assicurativa Qualunque alterazione dello stato di salute di un lavoratore, provocata, con causa lenta, da un fattore di rischio professionale Sentenza Corte Costituzionale 179/88

Progressiva scomparsa delle malattie professionali classiche (silicosi, saturnismo, da vibrazioni, ecc.) Comparsa di neoplasie (ad es. amianto) da esposizioni pregresse Comparsa di nuove patologie, definite a genesi MULTIFATTORIALE (spesso legate a carenze di tipo organizzativo)

NEOPLASIE PROFESSIONALI Neoplasie rare ad elevata frazione eziologica occupazionale Mesoteliomi Tumori naso-sinusali (adenocarcinomi) Angiosarcomi epatici Neoplasie diffuse nella popolazione a limitata frazione eziologica occupazionale Tumori del polmone Tumori della vescica Tumori della laringe Leucemie Adenocarcinoma pancreatico Carcinoma sieroso dell ovaio

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI in caso di neoplasie professionali REFERTO Autorità Giudiziaria art. 365 C.P. Finalità giudiziaria DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALE Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL, AUSL art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/2000 Finalità epidemiologica

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI in caso di neoplasie professionali PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALE LAVORATORE o INAIL artt. 52, 53, 251 D.P.R. 1124/65 Finalità assicurativa COMUNICAZIONE ex art. 244 D.Lgs. 81/08 INAIL (ex ISPESL) Finalità epidemiologica agenti chimici cancerogeni COMUNICAZIONE ex art. 92 D.Lgs. 230/95 INAIL (ex ISPESL), DTL, AUSL Finalità epidemiologica Radiazioni Ionizzanti

REFERTO art. 365 C.P. Chiunque, avendo nell esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che POSSONO presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d ufficio, omette o ritarda di riferirne all Autorità indicata nell articolo 361 (Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire), è punito con la multa fino a 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

Tra i DELITTI PERSEGUIBILI D UFFICIO rientrano le LESIONI GRAVI O GRAVISSIME (art. 590 C.P.) dipendenti da fatti commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale Indebolimento permanente di organo o di senso Inabilità assoluta al lavoro > 40 gg Pericolo di vita Infermità certamente o probabilmente insanabile Mutilazione Incapacità a procreare Difficoltà della favella grave e permanente Deformazione o sfregio permanente Morte

REFERTO all Autorità Giudiziaria art. 334 C.P.P. Chi ha l obbligo del referto deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza all ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell intervento; da inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE art. 139 D.P.R. 1124/65 È obbligatoria per ogni medico, che ne RICONOSCA L'ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco* da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. La denuncia deve essere fatta all'ispettorato del lavoro** competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'ufficio del medico provinciale. * Attualmente D.M. 11 dicembre 2009 ** Ora, Direzione regionale del lavoro ex D.M. 7 novembre 1996, n. 687

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE art. 10 D.Lgs. 38/2000 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale (Azienda USL), anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio (INAIL)

D.M. 11 dicembre 2009

D.M. 11 dicembre 2009 Rapporto con attività lavorativa: Elevata probabilità lista I Limitata probabilità lista II Possibilità lista III Agenti eziologici Gruppo 1: malattie da agenti chimici esclusi i tumori Gruppo 2: malattie da agenti fisici esclusi i tumori Gruppo 3: malattie da agenti biologici esclusi i tumori Gruppo 4: malattie dell apparato respiratorio non comprese in altre voci esclusi i tumori Gruppo 5: malattie della pelle esclusi i tumori Gruppo 6: tumori professionali

D.M. 11 dicembre 2009

D.M. 11 dicembre 2009

D.M. 11 dicembre 2009

D.M. 11 dicembre 2009

D.M. 11 dicembre 2009

LEGGE 833/1978 ISTITUZIONE DEL SSN art. 21 - Organizzazione dei servizi di prevenzione In relazione agli standard fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori. omissis. Per la tutela della salute dei lavoratori le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del Lavoro omissis NOTA BENE L invio alla AUSL di Modena delle denunce di malattie professionale (di lavoratori di aziende del territorio provinciale) assolve anche l obbligo di invio alla D.T.L.

MALATTIE PROFESSIONALI e PRIVACY Garante per la protezione dei dati personali Newsletter 27 ottobre-2 novembre 2003 MALATTIE PROFESSIONALI: LECITE LE SEGNALAZIONI DEI MEDICI ALL'INAIL I medici che diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate da determinate attività lavorative potenzialmente nocive possono trasmettere direttamente all Inail la denuncia della diagnosi. Lo ha confermato il Garante nella risposta al quesito di un ufficio giuridico che chiedeva di verificare la legittimità, rispetto alla normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei medici all Istituto assicuratore delle denunce di alcune malattie collegate alle attività lavorative dei loro pazienti. Generalmente la denuncia dell insorgenza di malattie professionali, corredata del certificato medico contenente il domicilio dell ammalato, il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore, viene trasmessa dal datore di lavoro all Istituto assicuratore, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 del D. P.R. n. 11124/1965), con l obbligo per il medico, qualora l Inail le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie all espletamento della causa. Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto vige tuttavia comunque nell attuale ordinamento giuridico l obbligo - per il medico che venga a conoscenza nell esercizio della sua attività di determinate malattie professionali - di denuncia, oltre che all azienda sanitaria locale, anche alla sede dell Istituto assicuratore competente per territorio (art. 139 del D.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs. n. 38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente normativa stabilisce che l elenco delle malattie professionali, contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini dell eventuale revisione dell elenco. Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l art. 112 del nuovo Codice, in vigore dal prossimo 1 gennaio 2004, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati finalizzati all attuazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Pertanto, non ravvisandosi un contrasto con il quadro normativo vigente, l Autorità ha ribadito che non sussiste il divieto per i medici a trasmettere direttamente all Inail la segnalazione delle predette malattie professionali potenzialmente nocive, corredate da un anamnesi lavorativa e dai rischi e dalle sostanze alle quali il lavoratore sia, o sia stato, esposto nello svolgimento della sua prestazione professionale, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità prescritte dalle specifiche disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quali quelle previste dal principio di pertinenza (art. 9, legge 675/1996) in merito agli scopi per i quali i dati vengono raccolti.

CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. 1124/65 - Titolo I L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA artt. 52-53 D.P.R. 1124/65 La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia

CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. 1124/65 - Titolo I L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA artt. 52-53 D.P.R. 1124/65 La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia

CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. 1124/65 - Titolo I L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA artt. 52-53 D.P.R. 1124/65 Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie

CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE D.P.R. 1124/65 - Titolo II L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NELL AGRICOLTURA art. 251 D.P.R. 1124/65 Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Codice di Deontologia Medica (art. 24 certificazione) Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato

MALATTIE oggetto di CERTIFICATO MEDICO di MP Diagnosi di malattia certa Rapporto con attività lavorativa ritenuto attendibile in termini di causalità Malattie tabellate (presunzione legale d origine) Malattie NON tabellate (onere della prova a carico del lavoratore)

LA GARANZIA ASSICURATIVA SISTEMA TABELLARE CHIUSO Sentenze Corte Costituzionale n. 178-179-206 del 1988 SISTEMA TABELLARE MISTO

D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 1 Aggiornamento malattie tabellate (49 voci) D.P.R. 13 aprile 1994, n. 336 2 Aggiornamento malattie tabellate D.M. 9 aprile 2008 3 Aggiornamento malattie tabellate (85 voci nelle malattie dell industria 24 nelle malattie dell agricoltura)

Malattie NON TABELLATE (onere prova a carico assicurato) Evidenza scientifico epidemiologica (registro malattie causate da lavoro o ad esso correlate banca dati INAIL) Malattie TABELLATE (presunzione legale di origine)

Industria D.M. 9 aprile 2008

Agricoltura D.M. 9 aprile 2008

Copia A per l INAIL Copia B per l assicurato Copia C per il datore di lavoro Deliberazione 53/2006

X

REGISTRAZIONE DEI TUMORI da agenti chimici cancerogeni D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II art. 244 comma 2 I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

REGISTRAZIONE DEI TUMORI da agenti chimici cancerogeni D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II art. 244 comma 2

NEOPLASIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 3 I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ispesl copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

NEOPLASIE INDOTTE DA RADIAZIONI IONIZZANTI D.Lgs. 230/95 art. 92 comma 4 L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI in caso di neoplasie professionali REFERTO Autorità Giudiziaria art. 365 C.P. Finalità giudiziaria DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALE Direzione Territoriale del Lavoro, INAIL, AUSL art. 139 D.P.R. 1124/65 e art. 10 D.Lgs. 38/2000 Finalità epidemiologica

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI in caso di neoplasie professionali PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALE LAVORATORE o INAIL artt. 52, 53, 251 D.P.R. 1124/65 Finalità assicurativa COMUNICAZIONE ex art. 244 D.Lgs. 81/08 INAIL (ex ISPESL) Finalità epidemiologica agenti chimici cancerogeni COMUNICAZIONE ex art. 92 D.Lgs. 230/95 INAIL (ex ISPESL), DTL, AUSL Finalità epidemiologica Radiazioni Ionizzanti

ADEMPIMENTI MEDICO-LEGALI in caso di malattie professionali REFERTO Autorità Giudiziaria DENUNCIA di MALATTIA PROFESSIONALE Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, AUSL PRIMO CERTIFICATO di MALATTIA PROFESSIONALE LAVORATORE o INAIL COMUNICAZIONE ex art. 281 D.Lgs. 81/08 (malattie causate da agenti biologici) INAIL (ex ISPESL) COMUNICAZIONE ex art. 92 comma 2 D.Lgs. 81/08 (malattie causata da RI) Direzione Territoriale del Lavoro, AUSL

SANZIONI OMISSIONE REFERTO (art. 365 C.P.) multa fino a 516,00 OMISSIONE DENUNCIA (art. 139 D.P.R. 1124/65) arresto fino a 3 mesi, ammenda da 258,00 a 1032,00 arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 516,00 a 2582,00 se MC TRASMISSIONE ISPESL (ex art. 92 c.2 e c.3 D.Lgs. 230/95) arresto fino a 1 mese, ammenda da 258,00 a 1549,00

Chirurgical observation Relative to the Cataract, the Polypus of the Nose, the Cancer of the Scrotum Londra, 1775 Sir Percival Pott

Philippus Aureolus Paracelsus Theophrastus Bombastus Uber die Bergsucht und andere Bergkrankheiten 1573 Alta mortalità dovuta a malattie polmonari tra i lavoratori delle miniere d argento nella regione di Schneeberg in Sassonia (Germania) Queste malattie furono riconosciute come neoplasie polmonari nel 1879 Misure effettuate nel 1901 rilevarono un alta concentrazione di Radon