Decreto Ministeriale 27 marzo 2002

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Per garantire un efficace sistema di rintracciabilità il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha istituito un sistema di controllo con requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell acquacoltura. Sul piano nazionale, infatti, alcune regole di rintracciabilità sono state riprodotte nel Decreto Ministeriale 27 marzo 2002 recante Etichettatura dei prodotti ittici e il sistema di controllo. La materia va verifica nell ambito del combinato disposto dell articolo 58 regolamento (EU) 1224/2009 punto 5 con l articolo 67 del regolamento EU 404/2011. Le informazioni ai consumatori sono delineate dall articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013 capo IV; l'argomento è sviluppato nel webinar numero 6. 1

Decreto Ministeriale 27 marzo 2002: include aspetti sulla rintracciabilità trattando in verità di etichettatura dei prodotti ittici, ma richiedendo un sistema di controllo sui requisiti cogenti di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell acquacoltura. Decreto legislativo 148/2008: include oltre agli aspetti di Polizia Sanitaria anche gli obblighi di tracciabilità per le imprese di acquacoltura in modo da garantire la rintracciabilità del luogo di origine e di quello di destinazione. L intera materia è stata oggetto di riordino ed armonizzazione dopo che in sede comunitaria si era rilevata l insufficienza della normativa vigente, creata soprattutto in relazione a talune specie e non più adeguata all attuale, forte e costante, espansione del settore dell acquacoltura su scala comunitaria, ove si comprendono sempre nuove specie di animali, soprattutto marine. 2

1. In tale provvedimento si trovano ribadite le disposizioni del Reg. (CE) 2065/2001, pertanto le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio: a. Denominazione commerciale, che può anche essere costituita dal nome scientifico; b. Il metodo di produzione; c. La zona di cattura. Le Informazioni obbligatorie in ogni stadio della commercializzazione, ai fini della rintracciabilità sono: a. Denominazione commerciale e scientifica della specie interessata; b. Metodo di produzione; c. Zona di cattura. d. Paese di origine/provenienza (per i prodotti di allevamento) Tali indicazioni sono fornite attraverso l etichettatura o l imballaggio del prodotto, oppure mediante un qualsiasi documento commerciale della merce, ivi compresa la fattura. La sanzione prevista in caso di inosservanza consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 18 del D.lgs 109/92 (da 516,00 a 3.098,00 ). L allegato al decreto contempla inoltre l elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale nazionale, periodicamente aggiornato. 3

Definizioni 1. Per acquacoltura si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare ( ) la resa degli organismi in questione o animali d acquacoltura animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi gameti, uova e sperma, allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica ad esse destinati (evidente anche l inclusione del novellame). 2. Immissione sul mercato non si intende solamente la commercializzazione in senso stretto, ma anche l offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento, nonché ogni altra forma di movimentazione. 3. Infine, stante il necessario ed auspicato coordinamento con le norme del pacchetto igiene, valgono le definizioni generali fornite in apertura dei regolamenti (CE) 852,853 e 882/2004. 4. I dati concernenti gli spostamenti possono essere registrati anche in formato elettronico nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche. 4

1. Articolo 9 D.lgs. 148/2008 indica gli obblighi di registrazione e tracciabilità per le imprese di acquacoltura che devono annotare in un registro: a. Tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti in entrata e in uscita dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura; b. I casi di mortalità anomala in ciascuna unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione; c. I risultati del programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione del rischio per valutare un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione. 2. L articolo 9 D.lgs. 148/2008 indica anche gli obblighi di registrazione e tracciabilità per gli stabilimenti di lavorazione autorizzati, i quali devono annotare in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti, 3. I trasportatori di animali d'acquacoltura, prima dello scarico, devono annotare in un registro: a. I decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate; b. Le aziende, le zone destinate a molluschicoltura e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto; c. Ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue. 4. I responsabili delle imprese di acquacoltura registrano tutti gli spostamenti di animali annotandoli nel registro. I dati relativi a tali spostamenti possono essere registrati anche in formato elettronico nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche 5