Autore: Avv. Linda Albarani, Loconte & Partners - Studio legale tributario. Categoria Provvedimento: Fallimento e procedure concorsuali

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A DECRETO

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

TRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

Opposizione allo stato passivo ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

a cura di: Giovanni Siragusa Lorenzo Sternini

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

E improcedibile il ricorso per cassazione senza relata di notifica

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. EQUITALIA EMILIA NORD SPA in persona del legale

47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

Cass., Sez. I, 21 luglio 2016, n

Roma 10 maggio 2010 Il Fallimento: l accertamento dello stato passivo ed i procedimenti contenziosi inerenti Dott. Carmine Damis

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Cassazione su ruolo, aggio e riscossione

L ESECUZIONE INDIVIDUALE DEL CREDITORE FONDIARIO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: È SEMPRE POSSIBILE?

Commissione Tributaria Provinciale di Messina Sez. XIII, 363/13/13 del in materia di inammissibilità del ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE NUOVE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSINUZIONE AL PASSIVO

in persona dei seguenti Magistrati: dott. Valerio Colandrea dott.ssa Ermelinda Mercurio avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo DECRETO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L uso della posta elettronica certificata (PEC): nuovo strumento telematico del fallimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere -

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Tribunale di Milano. Sezione Fallimentare

SOMMARIO. Introduzione 3

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI

Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato

Il giudizio eseguito, a volte non blocca le mosse successive

Concordato con riserva: violazione degli obblighi informativi e natura perentoria del termine disposto dal tribunale

Segnalazione dell insolvenza al P.M. dal singolo giudice fallimentare

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile 20 maggio 2016, n Presidente Nappi Relatore Di Virgilio. Svolgimento del processo

Ingiunzione fiscale. Processo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

Beni in comodato a società estere

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

La mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata all Ufficio costituisce causa di inammissibilità dello stesso?

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

La notifica dell'accertamento con adesione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

INDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Giurisdizione su iscrizione ipotecaria: il recente parere della Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Liquidazione coatta amministrativa

Spedizione del ricorso tributario con raccomandata

Il ricorso collettivo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

Pvc a fede privilegiata

Come fare l insinuazione al passivo per il lavoratore: fac simile

Il ricorso tributario spedito a mezzo del servizio postale

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE del n. 3. Autorizzazione a proporre domanda tardiva di ammissione al passivo.

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE. Sentenza 22 agosto 2011, n

PCT esecuzioni individuali e procedure concorsuali

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE. Parte Prima SAGGI

INDICE GENERALE. Wolters Kluwer Italia

INDICE SOMMARIO. Parte I

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA. CORRADO ANNA C.F. CRRNNA65P54C259D, elettivamente

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Corso base di diritto fallimentare. L accertamento del passivo e le impugnazioni

La notifica al liquidatore di una società di persone cessata

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Caratteristiche del Fallimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. - Presidente -

Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO

n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell anno Visto l atto di

Cass. civ. Sez. I, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n del [competenza del giudice falliment

IL TRIBUNALE DI CATANIA DECRETO

Istruttoria prefallimentare (art.15) (giudizio a cognizione piena e non più sommario)

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

Ambito di ammissibilità delle domande di insinuazione al passivo c.d. supertardive in caso di omessa o irregolare comunicazione ai creditori dell avviso ex art. 92 Legge Fallimentare Autore: Avv. Linda Albarani, Loconte & Partners - Studio legale tributario Categoria Provvedimento: Fallimento e procedure concorsuali Con sentenza n. 23302 depositata in data 13 novembre 2015, la Suprema Corte è intervenuta in materia di domande di insinuazione al passivo c.d. supertardive previste dall art. 101, comma IV, Legge Fallimentare, chiarendo le ipotesi della loro ammissibilità con particolare riferimento al caso di omessa/illegittima comunicazione ai creditori dell avviso ex art. 92 Legge Fallimentare. Le domande di insinuazione al passivo c.d. supertardive sono quelle trasmesse al curatore fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell attivo fallimentare, a condizione che l istante [dia]prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (IV comma, art. 101, Legge Fallimentare). Esse si distinguono, quindi, dalle domande tardive che, ai sensi del I comma di detta norma, il creditore può depositare oltre il termine di trenta giorni prima dell udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive ; laddove, tale termine di dodici mesi è prorogabile fino a diciotto, in caso di particolare complessità della procedura. Il legislatore ha dunque previsto siffatta possibilità di deposito di domande di insinuazione al passivo oltre il termine di proponibilità delle tardive, proprio per consentire la partecipazione al concorso del creditore che dimostri che il ritardo nel deposito non sia addebitabile a sua colpa. Tale possibilità rappresenta una vera e propria rimessione in termini, che comporta pertanto l applicazione, a tale fattispecie, dei principi stabiliti in caso di mancata conoscenza dell esistenza del processo, determinato da nullità dell atto di citazione o della sua notifica, salvo che tali nullità siano sanate dal raggiungimento dello scopo[1]. Una delle ipotesi più frequenti, ed al tempo stesso più dibattute, di ritardo non imputabile al Pagina 1 di 5

debitore che legittimi il deposito di una domanda supertardiva, è quella conseguente alla omessa, tardiva o irregolare comunicazione, da parte del curatore, ai creditori, dell avviso previsto dall art. 92 Legge Fallimentare. Con tale avviso, il curatore è tenuto ad informare tutti coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili e alle altre fonti di informazione: (i) della possibilità di partecipare al concorso mediante la trasmissione della domanda di insinuazione al passivo, (ii) della data fissata per l esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande e (iii) di ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. Trattasi di un atto prodromico alla fase dell accertamento del passivo, obbligatorio ed indefettibile, in quanto strumentale all effettività del concorso dei creditori. Il caso sottoposto all esame dei giudici di legittimità nella sentenza qui commentata riguardava un creditore (una banca) che aveva proposto domanda di insinuazione al passivo supertardiva innanzi al Tribunale di Treviso, all interno del fallimento dei soci di una società in nome collettivo, affermando di avere ricevuto un avviso ex art. 92 Legge Fallimentare affetto da irregolarità. Criticava in particolare il predetto creditore l omessa specifica indicazione, nell avviso in questione, del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, i quali non erano stati, nel testo dell avviso, nominativamente menzionati, ma solo riassunti nella qualità di soggetti falliti. Tale domanda supertardiva veniva ritenuta inammissibile da parte del Tribunale di Treviso, anche in sede di reclamo, non avendo il creditore - secondo il Tribunale - dato prova che il ritardo nel deposito della domanda fosse dipeso da causa a lui non imputabile. Secondo il Tribunale veneto, la pretesa irregolarità del contenuto dell avviso ex art. 92 Legge Fallimentare sarebbe stata superata da altre circostanze di fatto, che avrebbero comunque consentito, allo stesso creditore, di avere notizia dell avvenuto fallimento dei debitori (i soci della snc). Ad avviso del Tribunale, il creditore aveva infatti, ad ogni modo, ricevuto plurime comunicazioni sulla sentenza di fallimento quali: a) comunicazione della sentenza di fallimento della società in nome collettivo, di cui i due debitori erano soci illimitatamente responsabili ed all insinuazione nel cui fallimento tendeva con la domanda supertardiva; b) ulteriori comunicazioni a mezzo fax erano pervenute al ricorrente e relative anche ai nomi dei predetti soci, con allegazione della sentenza di fallimento della società e degli stessi; c) specifica notificazione alla banca, quale creditore ipotecario, era stata inviata ai sensi della L. Fall., art. 107; d) pari avviso di deposito di progetto di riparto parziale, con espressa menzione del socio C.G., risultava ricevuta Pagina 2 di 5

.Sulla base di ciò, il reclamo della banca veniva dunque rigettato. La banca creditrice ricorreva quindi in Cassazione per l impugnazione di detto provvedimento, deducendo l asserita violazione di legge (art.li 92 e 101 Legge Fallimentare), per avere la sentenza impugnata erroneamente conferito rilievo a fonti di informazione del fallimento personale dei soci diverse dalla rituale comunicazione a cura del curatore [ex art. 92 Legge Fallimentare], nè essendo sufficiente la sola comunicazione del fallimento societario, ciò determinando la scusabilità del ritardo. Ebbene, la Suprema Corte, nella sentenza oggi in commento, con una motivazione che si ritiene pienamente condivisibile, ha affermato l infondatezza di tale motivo rilevando che[2]: il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L. Fall., art. 92) integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell avviso predetto. Ed ancora, ha affermato la Cassazione che: L avviso di cui all art. 92 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) svolge una funzione conoscitiva e di sollecitazione processuale che risulta ampiamente assolta anche quando, in via di fatto, sia data la prova dell effettiva conoscenza dell esistenza del processo di fallimento a carico del debitore, stante il raggiungimento dello scopo parimenti conseguente. Sulla scorta di tali argomentazioni - che hanno poi portato al rigetto del ricorso - la Suprema Corte ha ravvisato pertanto che, nel caso in esame, si fossero verificati una serie di eventi storici atti a determinare la conoscenza della dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, da parte della banca, e che hanno quindi consentito di superare (e sanare) le pretese irregolarità nella comunicazione dell avviso ex art. 92 Legge Fallimentare. Afferma difatti la Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, che l art. 101 Legge Fallimentare costituisce un eccezione relegata alla sola ipotesi in cui la parte creditrice provi la sussistenza di una causa esterna e non a sè attribuibile del ritardo nel deposito della domanda di credito ulteriormente tardiva [3], fermo restando il diritto del curatore di, a sua volta, contrapporre altri elementi di fatto, volti a dimostrare l assenza di una giusta causa nel ritardo del deposito della domanda. Pagina 3 di 5

Condivisibile e pertinente è quindi il richiamo operato dalla Cassazione al costante indirizzo giurisprudenziale sul punto secondo cui[4]: il ritardo incolpevole va valutato in relazione ad una condotta non dolosa nè colposa dell istante, che deve essere oggetto di accertamento in concreto e che non può essere limitato alla sola ipotesi di mancata conoscenza della esistenza della procedura. Laddove, tale valutazione circa l ammissibilità delle domande supertardive dipenderà da un apprezzamento (della causa non imputabile del ritardo) esclusivamente rimesso al giudice di merito [5]. In conclusione, pertanto, sul presupposto che l avviso al creditore ex art. 92 Legge Fallimentare esprime una funzione conoscitiva che risulta ampiamente assolta anche quando, in via di fatto, sia data la prova della effettiva conoscenza dell esistenza della procedura di fallimento, i giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno rigettato il ricorso del creditore, confermando che questi non potesse più [ ] beneficiare della rimessione in termini, posto che l oggettiva inosservanza, in cui egli è incorso, del termine finale di proponibilità delle domande tardive, non può più dirsi non addebitabile a sua colpa. Per completezza espositiva, si precisa che anche gli altri due motivi a fondamento del ricorso per Cassazione, sono stati rigettati nella sentenza in commento. Essi afferivano ad un eccezione di illegittimità costituzionale del menzionato IV comma, dell art. 101 Legge Fallimentare rispettivamente, per contrasto della legge delega (L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1) con l art. 76 della Costituzione, e violazione degli art.li 3 e 47 della Costituzione. [1] Cfr. sul punto Trib. di Udine dell 8.5.2013, secondo cui: Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo è un termine perentorio di decadenza, superabile solo nel caso di non imputabilità del ritardo, che introduce una deroga processuale al principio della par condicio creditorum, non diversamente da quanto previsto nell esecuzione individuale per i creditori che non siano muniti di titolo. Infatti, la riserva di ammissibilità della domanda c.d. supertardiva o ultratardiva va considerata una forma di riammissione in termini, con applicazione dei principi fissati dall art. 294 c.p.c. in tema di mancata conoscenza dell esistenza del processo a causa della nullità dell atto di citazione o della sua notificazione, sempre che tali nullità non siano sanate dal raggiungimento dello scopo Pagina 4 di 5

. [2] In recepimento del prevalente indirizzo giurisprudenziale, cfr.ex multis Cass. n. 4310/2012 e Trib. Treviso 9.12.2011. [3] Ciò, al fine di garantire il rispetto del diritto dei creditori al concorso che più diligentemente si siano insinuati al passivo. [4] Da ultimo confermato con sentenza della Cassazione n. 20686/2013. [5] Cfr. Cass. n. 5254/2012 e, di recente, cfr. ordinanza Cass. n. 19679 del 2015. Pagina 5 di 5