Sguardo alle Cooperative Fonti : Diritto e Pratica del Lavoro n 18/08 Codice Civile - www.ipsoa.it - www.altalex.it - www.parlamento.it - www.dielle/consultazione/giurispr - www.europa.eu/it - 1
Cooperative : norme di riferimento Legge 142/2001 : revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore D. Lgs 6/2003 : riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 366/2001 Legge 30/2003 : delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Circolare Ministero del Lavoro n 10 del 18 marzo 2004: modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo 2
Sentenza Corte n 30, 12 febbraio 1996: orientamento precedente A differenza del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094 cod.civ., il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla società, dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri e diritti di concorrere alla formazione della volontà della società, di controllo sulla gestione sociale e infine il diritto a una quota degli utili. L attività del socio lavoratore non era ritenuta un rapporto di lavoro, ma assimilabile al rapporto associativo. 3
Legge 142/2001 : analisi disciplina Art.1, 3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. 4
Legge 142/2001, art.1 comma 3 : TEORIA DUALISTICA: Il rapporto di lavoro è ulteriore e distinto rispetto al rapporto associativo; L art. 5, 2 comma supporta ulteriormente questa tesi in quanto stabilisce la competenza del Giudice del Lavoro in caso di controversie concernenti il rapporto di lavoro L art. 2 prevede l applicazione integrale dello Statuto dei Lavoratori ad eccezione dell art. 18, ponendo perciò sullo stesso piano i due rapporti. 5
Legge 30/2003: modifiche alla legge 142/2001 Art. 9.(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142) 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse; b) all articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative»; 6
Circolare Ministero del lavoro 18 marzo 2004 n 10 Art. 1, terzo comma: il nuovo testo prevede la soppressione del termine distinto. Con tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro.. Con l intervento correttivo viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa. La correzione rende anche più definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra socio e cooperativa.. 7
CONFRONTO Legge 142/2001 Rapporto associativo e rapporto lavorativo sono sullo stesso piano pur essendo due posizioni giuridiche differenti: uno disciplinato dal diritto societario, l altro dal diritto del lavoro. Legge 30/2003 Primato rapporto associativo Nuovo concetto di mutualità: la prestazione lavorativa è strumentale al perseguimento della stessa 8
Legge 142/2001 art.5, 2 comma Art. 5, 2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo. 9
Art.5_2 legge 142/2001: analisi Quest articolo dà un ulteriore conferma dell esistenza di un duplice rapporto: socio-lavoratore ( di cui all art.1, comma 3 ) ; Competenza del Giudice del Lavoro per controversie inerenti il rapporto di lavoro; Competenza del Giudice Ordinario per quelle che riguardano il rapporto associativo. 10
Legge 30/2003: modifiche alla legge 142/2001 d) all articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»; Cosa s intende per prestazione mutualistica? Nella legislazione precedente non c è una definizione precisa, ciò ha dato spazio a diversi orientamenti 11
Circolare Ministero del Lavoro 18 marzo 2004 n 10 Art 5, secondo comma. Come già evidenziato il secondo comma dell art. 5 rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalità del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico: è infatti prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo l estinzione del rapporto di lavoro. La delibera di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statuarie ed in conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile. Il secondo inciso del comma in questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o dell esclusione. Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto conseguenza diretta dello scioglimento del vincolo associativo. 12
Opinioni giurisprudenziali: Cassazione 12 gennaio 2005 n 850 al testo novellato di cui all'art. 5 della legge n. 142 del 2001.. sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni mutualistiche. la norma in esame non può che operare per guanto riguarda unicamente "le prestazioni mutualistiche", cioè quelle prestazioni che.. si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in termini più vantaggiosi rispetto terzi 1. La prestazione mutualistica rientra nel più ampio concetto di rapporto mutualistico, il quale si realizza attraverso le prestazioni che si scambiano soci e cooperativa. 2. La prestazione mutualistica è quindi inerente al rapporto associativo e le controversie riguardo il rapporto di lavoro restano nella competenza del Giudice del Lavoro. 13
Un altro orientamento giurisprudenziale ai sensi dell art. 5 della legge 3 aprile 2001 n. 142, come modificato dall art. 9 della legge 14 febbraio 2003 n. 30 rientrano nella competenza del giudice ordinario non solo le controversie attinenti al rapporto associativo ma anche le controversie relative al rapporto ulteriore di lavoro (Tribunale Milano, ord. 28 aprile 2003, in Riv. Critica Dir Lav.,2003, 735 ) 1. Lettura in senso restrittivo del testo contenuto nella legge 30/2003 14
Giurisprudenza Commette il reato di cui all art. 37, legge 24 novembre 1981 n. 689, il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti i quali si costituiscano altrettanto fittiziamente come soci di una società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operante come entità autonoma, in quanto i rapporti tra i c.d. nuovi soci della cooperativa e il vecchio datore di lavoro permangano inalterati e quindi debbano continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò proprio al fine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti. (Cass. sez. III pen. 17/6/2005 n. 22883, Pres. Onorato Est. Franco, in Dir. e prat. lav. 2005, 2050) 15
Giurisprudenza Anche nel regime anteriore alla L. 3/4/01 n. 142, il socio lavoratore ha diritto, in applicazione dell art. 36 Cost., a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare al socio stesso e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa; tale principio trova applicazione anche quando la forma autogestoria della prestazione sia tale da escludere i caratteri della subordinazione e può essere derogato solo allorchè la cooperativa datrice di lavoro dimostri che il livello retributivo riconosciuto è l unico in concreto compatibile con la possibilità per cooperativa stessa di operare. (Cass. 28/8/2004 n. 17250, Pres. mattone Est. Amoroso, in D&L 2005, 208) 16
Codice Civile - disciplina esclusione antecedente la riforma : art. 2527 Art. 2527 Esclusione del socio L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori (2626). 17
Codice Civile art.2533 : versione dopo la riforma del diritto societario operata con d.lgs 6/2003 2533 (Esclusione del socio) - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, puo' aver luogo: 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa'; 4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici 18
Codice Civile: ipotesi di esclusione Art. 2286- esclusione primo comma. può aver luogo da gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l interdizione o l inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Art. 2288 esclusione di diritto. È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. 19
Art. 2533 codice civile: confronto fra vecchio e nuovo L esclusione è deliberata dall assemblea dei soci o, in caso lo prevede l atto costitutivo, dagli amministratori; Termine di 30g per l impugnazione al tribunale, che può sospenderne l esecuzione. Risoluzione di entrambi i rapporti; L esclusione è deliberata dagli amministratori o, se l atto costitutivo lo prevede, dall assemblea; Termine di 60g dalla comunicazione per l impugnazione 20
Legge 30/2003 f) all articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè all articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui all articolo 3, comma 1»; g) all articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le cooperative di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio». 21