REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA SULLE STRADE

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CITTA DI CASTELLANZA Provincia di Varese Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 Corpo di Polizia Locale REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA SULLE STRADE Delib. C.C. n. 38 del 15.05.2001 Delib. C.C. n. 68 del 28.11.2002 ** Delib. C.S. n. 71 del 13.04.2006 ** Delib. C.C. n. 60 del 28.11.2008 ** (**) modifica

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari. ART. 2 DEFINIZIONI Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le insegne d esercizio, le preinsegne, le sorgenti luminose, i cartelli, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni reclamistici orizzontali, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda, così come definiti dall art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, modificato dall art. 37 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610, nonché le forme pubblicitarie sui veicoli ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale di Castellanza. Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non siano visibili dalla strada. ART. 4 AUTORIZZAZIONE Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti o altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. Gli interessati devono inoltrare specifica istanza in carta legale diretta al Comune contenente le seguenti indicazioni: 1. generalità complete del richiedente; 2. dati completi della società da cui ha ricevuto il mandato per attivare l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione; 3. ubicazione esatta dell'installazione; 4. dati completi della società installatrice; 5. generalità complete del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto verrà installato. Alla domanda dovrà essere allegato, ove necessario: a) documentazione tecnica e planimetria in 3 copie, dalle quali si possa desumere il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto, unitamente ad opportuni rilievi fotografici dai quali risulti la posizione in relazione all'ambiente circostante, all'edificio sul quale verrà installato, nonché al contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte; b) progetto in 3 copie, dal quale risultino un prospetto in scala o comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono utilizzare; c) relazione tecnica in 3 copie relativa all'impianto di cui si chiede l'autorizzazione, con riferimento sia ai dati indicati nei punti precedenti, sia ai materiali, ai colori, alle forme, ecc.; d) idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49 comma 3 del D.P.R. 495/92, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge e la potenza di illuminazione espressa in candele per metro quadro e) n. 3 copie del bozzetto del messaggio da esporre, ovvero dei bozzetti di ogni messaggio previsto quando trattasi di mezzi a messaggi variabili; f) titolo di proprietà, o equivalente, dello stabile o del suolo su cui verrà installato l'impianto, allegando eventualmente la documentazione che si ritiene opportuna (contratti, atti notarili, ecc.); g) autocertificazione, ex Legge 24/11/2000, n. 340, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, o del luogo di posa, e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità

Ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo impianto. L'autorizzazione può essere richiesta da: a. soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto dell'istanza; b. ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi ed a prescindere dalla proprietà del luogo di posa, sollevando l Amministrazione Comunale da ogni onere, obbligo e responsabilità qualora l installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati. Non sono soggette ad autorizzazione: le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività, purché non superino le dimensioni di mq. 0,15 e che non si configurino come insegne d'esercizio, nonché le indicazioni grafiche poste sulle vetrine allo scopo di garantire la sicurezza delle persone; le forme di pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, ad esclusione di quelle concernenti l esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali (L.R. 18/2000). ART. 5 ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE L ufficio preposto, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede all'istruttoria della pratica ed al rilascio della relativa autorizzazione o di motivato diniego. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore indicato dall'amministrazione Comunale. Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi dell'art. 53 comma 9 del D.P.R. 492/92. Per il rilascio l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi: a) 51,50 per istruttoria e sopralluogo; b) 60,00 per deposito cauzionale da versare presso la Tesoreria Comunale, nel solo caso di installazione su area pubblica. In questo caso dovrà essere seguita la seguente procedura: 1. ritiro dell autorizzazione di cui al presente articolo presso l ufficio relazioni con il pubblico del Comune; 2. successivo ritiro dell ordinativo d incasso relativo alla cauzione pari ad 60,00 per ciascun impianto presso l ufficio ragioneria del Comune; 3. pagamento della somma indicata sulla riversale presso la Tesoreria comunale; 4. trasmissione al Comando in intestazione, anche tramite fax al n. 0331/500940, della ricevuta di versamento facendo riferimento al numero di autorizzazione. c) 14,62 in marche da bollo da apporre sull'autorizzazione. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/92. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49 comma 3 del D.P.R. 495/92, ricorrendone il caso, nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge e la potenza di illuminazione espressa in candele per metro quadro. La validità dell'autorizzazione è subordinata, oltre che al rispetto delle specifiche norme di legge, all'apposizione, a cura del titolare della stessa, della targhetta riportante quanto indicato all'art. 55 del D.P.R. 495/92. RINNOVO AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione ha validità tre anni dalla data indicata sulla medesima ed è rinnovabile per il medesimo periodo con specifica richiesta in bollo, mediante la vidimazione dell'atto originario e l'apposizione di una nuova targhetta sull impianto pubblicitario e previo pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del D. L.vo 295/92. Qualora alla data di scadenza dell autorizzazione non sia stato richiesto il rinnovo, l impianto pubblicitario è da considerarsi abusivo con l applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. Anche nel caso del rinnovo la durata del procedimento è fissata in 60 giorni.

VARIAZIONE DEL MESSAGGIO Ogni variazione del messaggio autorizzato dovrà essere oggetto di apposita domanda da presentarsi in bollo allegando copia dell autorizzazione originaria e n. 3 bozzetti del nuovo messaggio da esporre. L istanza potrà essere presentata trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell autorizzazione in essere, ovvero dalla precedente autorizzazione alla variazione di messaggio, fermo restando ogni altro dato o condizione in essa indicati. Entro 15 giorni dalla presentazione dell istanza l Ufficio competente provvederà al rilascio di apposita autorizzazione o diniego. Trascorso tale termine l istanza s intende accolta ed il messaggio potrà essere variato. NORMA GENERALE In qualsiasi caso in cui si renda necessaria l acquisizione di nulla-osta, pareri o autorizzazioni da parte di altri Settori comunali ovvero di altri Enti, l Ufficio preposto al rilascio dell autorizzazione provvederà ad inoltrare apposita richiesta, dandone comunicazione al richiedente, con l indicazione dell eventuale ulteriore documentazione da produrre. ART. 6 COLLOCAZIONE IBICAZIONE - DISTANZE (rif. Art. 51 reg. esec. C.d.S.) La collocazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa esclusivamente nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 495/92, nonché nel rispetto degli articoli del presente Regolamento. All'interno del centro abitato il posizionamento di impianti e altri mezzi pubblicitari, è consentito purché: a. ad una distanza minima dal limite della carreggiata di mt. 3.00, calcolata dal punto più vicino ad essa; b. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo le intersezioni; c. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo i segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione; d. ad una distanza minima di mt. 25.00 prima e dopo i segnali stradali di indicazione; e. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima e mt. 25.00 dopo gli impianti semaforici; f. ad una distanza minima di mt. 25.00 prima e dopo gli altri impianti e mezzi pubblicitari; g. ad una distanza minima di mt. 50.00 prima dell'inizio e dopo la fine di una curva. Le insegne d esercizio potranno essere oggetto di deroghe sul rispetto delle distanze indicate nei punti precedenti in relazione alla ubicazione dell attività cui si riferiscono e solamente se collocate sul fabbricato. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati in corrispondenza dei punti previsti dal comma 3 dell art. 51 del Regolamento d esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92) Gli impianti pubblicitari installati diagonalmente e parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare le distanze minime indicate nel presente articolo. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro o con i tronchi degli alberi. La proiezione a terra del bordo del cartello più vicino al margine della carreggiata dovrà essere sempre ad almeno 1 metro dalla stessa. ART. 7 DIMENSIONI E LIMITI (rif. Art.48/49 reg. esec. C.d.S.) Gli impianti ed altri mezzi pubblicitari potranno essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti di superficie: a) mq. 6.00, se posti tra mt. 3.00 e mt. 10.00 dal margine della carreggiata; b) mq. 8.00, se posti ad oltre mt. 10.00 dal margine della carreggiata. Particolari deroghe potranno essere concesse a favore di Enti, Associazioni, soggetto pubblici e/o società che gestiscono servizi pubblici nonché in caso di sponsorizzazioni disciplinate dal Regolamento relativo alle stesse, qualora se ne ravvisi la necessità o l opportunità. Le insegne d esercizio, se per rapporti di forma e dimensioni del logo e per garantirne la visibilità superano gli 8 mq., possono essere autorizzate purché poste ad oltre 10 m. dalla carreggiata. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dovranno essere

installati in modo da garantire un altezza del bordo inferiore dal suolo, superiore a mt. 2.50. I soli striscioni a scavalco della strada dovranno avere un altezza del bordo inferiore dal suolo, superiore a mt. 5.10. Le preinsegne rispettano le dimensioni previste dal comma 3 dell art. 48 del D.P.R. 495/1992. ART. 8 CARATTERISTICHE Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Gli stessi, per forme, colori e disegno non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo od impedimento alla circolazione delle persone. I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei cartelli e della segnaletica stradale entro lo spazio di avvistamento Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento. Non sono consentite sagome irregolari od aventi forma di disco, triangolo, ottagono o figure similari ai segnali previsti dal D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento. ART. 9 COLLOCAZIONE IN ZONE SPECIALI Per la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, previsti dall art. 23 del D. L.vo 285/92 e definiti dall art. 47 del D.P.R. 495/92, in ambiti soggetti a vincoli ambientali e paesaggistici, dove sono ubicati edifici storici, all interno della zona nuclei antichi, nonché nelle zone comprese nei piani di recupero, si rinvia alle norme contenute nei citati D. L.vo 285/92, D.P.R. 495/92 e nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali D.L.vo. 42/04 e s.m.i.. ART. 10 MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI (Rif. Art. 51 c. 8 reg. esec. C.d.S.) Nel caso di impianti od altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità (orologi, pensiline, parapedonali, panchine, cestini, toponomastica, ecc.), si applicano le distanze previste dall art. 6 del presente regolamento, ridotte della metà. La pubblicità posta su transenne parapedonali installate ai bordi della strada ed avente una superficie fino a mq. 1,00 è ammessa solamente se non visibile dalla carreggiata. Essa è comunque vietata se avente superficie superiore a mq. 1,00. Il rilascio dell autorizzazione è regolato dalle disposizioni del presente regolamento. ART. 11 PUBBLICITA TEMPORANEA Nel caso di installazioni pubblicitarie temporanee costituite da segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, plance e similari, nonché cartelli aventi superficie pubblicitaria non superiore a mq. 1.00 si applicano le disposizioni di cui all art. 51 commi 9 e 10 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni. Gli striscioni, se posizionati a scavalco della sede stradale, non potranno essere installati per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Per gli altri impianti pubblicitari trattati dal presente articolo il periodo massimo di esposizione viene determinato in giorni 30. Alla luce della riduzione dei termini del procedimento ed allo scopo di garantire un equo utilizzo degli spazi disponibili da parte di ogni soggetto, non verranno accolte istanze relative ad impianti da installare oltre due mesi dalla data di presentazione delle stesse. Per le installazioni richieste da Enti o Associazioni senza fini di lucro dovrà essere presentata apposita istanza

entro 10 giorni dalla data di inizio dell esposizione. In tutti gli altri casi tale termine è fissato in 30 giorni. L istanza dovrà essere sempre corredata da quanto indicato nel precedente art. 4. L Ufficio preposto provvederà all istruttoria ed al rilascio dell autorizzazione nei termini indicati precedentemente e previo versamento dei corrispettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5. Al titolare dell autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione degli impianti di cui al presente articolo entro il giorno di scadenza indicato nell atto. ART. 12 MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE (rif. Art. 51 c.11 reg.esec. C.d.S.) Il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile è soggetto al rispetto delle distanze minime indicate al precedente art. 6 e deve essere autorizzato dal Comune, secondo le modalità e con i limiti previsti dal presente regolamento. Il periodo di variabilità dei messaggi non può in alcun caso essere inferiore a 45 secondi. ART. 13 MEZZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI SERVIZIO E DI PARCHEGGIO Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto di quanto previsto all art. 51 comma 7, all art. 52 del D.P.R. 495/92 ed al presente regolamento. ART. 14 PUBBLICITA SUI VEICOLI Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato al rispetto di quanto previsto all art. 57 del D.P.R. 495/92. E vietata la sosta di veicoli pubblicitari per un tempo superiore alle 48,00 ore consecutive nel medesimo punto. Per periodi di sosta superiori dovranno essere rispettate le distanze minime previste per gli altri impianti pubblicitari dal presente regolamento ed andrà chiesta regolare autorizzazione come per un impianto pubblicitario ordinario. ART. 15 PUBBLICITA FONICA (rif. Art. 59 reg. esec. C.d.S.) La pubblicità fonica è autorizzata dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00. Durante il periodo elettorale è ammessa la pubblicità fonica comunque effettuata, previo il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco ai sensi della legge 24/04/1975, n. 130. Sono fatti sempre salvi i principi, le disposizioni e le limitazioni previste dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica, nonché del D.P.C.M. del 01/03/1991. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all art. 59 del D.P.R. 495/92. ART. 16 DISTRIBUZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI Sulle strade ed aree pubbliche è vietata la distribuzione di volantini, opuscoli, biglietti omaggio ed ogni altro mezzo pubblicitario consegnato a mano o depositato sui veicoli. Tale attività è consentita sulla base di motivate richieste e per finalità istituzionali, sociali o di pubblica utilità, previa istanza e conseguente rilascio di apposita autorizzazione. Solamente nel caso di apertura di nuovo esercizio commerciale è possibile effettuare 2 (due) volantinaggi, uno per settimana, nei 15 gg. precedenti all apertura.

ART. 17 PUBBLICITA LUMINOSA (rif. Art. 50 reg. esec. C.d.S.) L apposizione di sorgenti luminose, cartelli, insegne d esercizio e di altri mezzi pubblicitari luminosi è disciplinata in ugual maniera di quella effettuata fuori dai centri abitati, così come previsto dall art. 50 del D.P.R. 495/92; la distanza da impianti semaforici di cui al comma 2 dell art. 50 è ridotta a 150 metri. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l intermittenza, l alternanza e la variazione di luci o colori all interno dello stesso messaggio. Per evitare una eccessiva distrazione dalla guida è vietata la diffusione di messaggi con immagini in movimento o simili a filmati, tranne che per le scritte scorrevoli, che sono ammesse purché non superino le dimensioni in altezza di 1/5 del cartello. ART. 18 OBBLIGHI VIGILANZA - SANZIONI Il titolare dell autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall art. 54 del D.P.R. 495/92, è tenuto a richiedere l eventuale rinnovo dell autorizzazione, ovvero a comunicare l eventuale rinuncia alla stessa, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza. Lo stesso titolare deve inoltre installare quanto indicato nell autorizzazione entro trenta giorni dalla data del suo rilascio, pena la decadenza della stessa. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, con esclusione di quelle previste dall art. 16, si applicano le sanzioni previste dall art. 23 del D. L.vo 285/92 e successive modificazioni. La violazione alle norme di cui all art. 16 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 1.000,00. ART. 19 NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività. Gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell autorizzazione dovrà provvedere al loro adeguamento alle norme di cui al presente regolamento entro la data di scadenza dell autorizzazione ART. 20 NORME ABROGATE E abrogata ogni disposizione comunale in materia che risulti in contrasto con il presente regolamento. ART. 21 ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE E DELLE SANZIONI La sanzione prevista per le violazioni all art. 16 del presente regolamento verrà adeguata secondo le percentuali di aumento delle sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada.