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In esenzione dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 tab. All. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed integrazioni. COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PROVINCIA DI TRENTO Rep. n. atti privati CONTRATTO DI COMODATO Oggetto: Contratto di comodato tra Comune di e Comunità di Valle relativo ai locali della p.ed. 1387 C.C. adibiti a cucina e mensa scolastica. Tra le parti: 1. COMUNE DI MEZZOLOMBARDO, con sede in, Corso del Popolo n. 17, codice fiscale n. 800140223, rappresentato da: Ferrari Luciano, Segretario generale, nato a Trento il 23 marzo 1954, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell ente, ai sensi dell articolo 35 c. 6 dello statuto comunale e in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. dd. ; 2. Comunità di Valle, con sede a Mezzocorona in via Cavalleggeri, 19, C.F. 96086070222, P.I.: 02237040221 rappresentato da: Adriano Ceolan, nato a Bolzano il 4.1.1957 Segretario Generale della Comunità, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante dell ente, ai sensi dell articolo 39 dello statuto della Comunità di Valle e in esecuzione della delibera n. di data 2013. Premesso e considerato che: - con deliberazione della Giunta comunale n. del è stato concesso in comodato gratuito alla Comunità di Valle l uso dei locali, nel sottotribuna della struttura sportiva p.ed. 1387, destinati a cucina per il confezionamento 1

di pasti delle scuole; - La Comunità di Valle ha provveduto ad attrezzare i locali e a comunicare il nominativo della ditta incaricata del confezionamento dei pasti; ritenuto di formalizzare il rinnovo della concessione in uso dei locali suddetti e di stabilirne le modalità; tra le parti contraenti, come sopra individuate, si conviene e si stipula il seguente CONTRATTO DI COMODATO Articolo 1 Oggetto 1. Il Comune di, di seguito anche denominato comodante, concede in comodato gratuito alla Comunità di Valle, di seguito anche denominato comodatario, alcuni locali dell immobile p.ed. 1387, con relativi accessi e uso dell ascensore in CC., via Cavalleggeri Udine n. 39/E, come indicati nell allegata planimetria, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito descritti: locale di mq. 35,56 idoneo ad essere utilizzato come cucina; locale di servizio (magazzino) di mq. 13,35; locale corridoio di mq. 26,02; locale lavaggio stoviglie di mq. 10,56; locale spogliatoio di mq. 5,62; locale detersivi di mq. 2,75; locale di servizio (bagno wc) di mq. 5,70; per un totale di mq. 99,56 oltre al vano scala di accesso al primo piano da sud e vano scala e corridoio di accesso da nord. 2. La destinazione d uso dei locali è indicata nell articolo 2. 2

3. Si dà atto che gli arredi sono di proprietà della Comunità di Valle e che alla scadenza del comodato potranno essere rimossi e prelevati dal proprietario, a cura del medesimo, salvo diversi accordi tra le parti. Articolo 2 Destinazione 1. Il comodatario si impegna a destinare l immobile di cui all articolo 1, ad uso esclusivo di cucina, finalizzato al confezionamento dei pasti per la mensa delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell Istituto Comprensivo di, Mezzocorona ed Andalo. 2. Sono a carico della ditta incaricata dalla Comunità di Valle al confezionamento dei pasti l acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant altro necessario per l attività. Articolo 3 Durata 1. Il presente comodato ha durata di anni tre con decorrenza dal 17 settembre 2013 e scadenza il 16 settembre 2016. Articolo 4 Adattamenti e migliorie 1. Il comodante autorizza il comodatario ad eseguire a propria cura e spese i lavori che, nel periodo di durata del presente contratto, si rendano necessari per l adattamento della suddetta struttura alla destinazione di cui all articolo 2, con riferimento agli impianti tecnologici ed alle attrezzature necessarie per il funzionamento della cucina. Altri interventi dovranno essere concordati e autorizzati dal proprietario. 2. Il comodatario è sollevato dall obbligo della remissione in pristino alla restituzione dell immobile. 3

Articolo 5 Responsabilità e manutenzione 1. Il comodatario custodisce e conserva l immobile di cui all articolo 1 con la diligenza del buon padre di famiglia e lo riconsegna, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, salvo quanto previsto al precedente articolo 4 ed il normale deterioramento per effetto dell'uso, avendo quindi cura di non creare danni, disturbi e pregiudizi alla proprietà del comodante. 2. Restano a carico del comodatario gli interventi di manutenzione ordinaria, mentre quelli di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune comodante. Articolo 6 Altri oneri 1. Le spese ordinarie necessarie per il funzionamento del servizio cui i locali concessi sono adibiti - quali le spese di illuminazione, riscaldamento, i consumi elettrici ed idrici, pulizie - sono a carico dell utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del comodatario. 2. Sono a carico dell ente comodante, Comune di, eventuali imposte, tasse o contributi gravanti sull'immobile oggetto del presente atto. 3. Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi e danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) delle realtà immobiliari descritte nel presente contratto gravano sul comodante, Comune di. 4. Sono a carico del comodatario, invece, gli eventuali oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà della medesima sistemati all'interno dei locali concessi in comodato. Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta all'interno dei locali stessi sono a carico dell utilizzatore dei locali e, ove inadempiente, del comodatario. Articolo 7 4

Controlli e inadempienze 1. Il comodante si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'accertamento dell'osservanza da parte del comodatario degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il comodatario deve, quindi, permettere visite e rilievi che il comodante, a mezzo di propri incaricati, intende compiere nell'esercizio di tale facoltà. 2. Eventuali inadempienze riscontrate dal comodante sono immediatamente comunicate al comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine. Articolo 8 Cessione e subconcessione 1. E' vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo consenso delle parti. 2. Il comodatario non può locare l immobile aggetto del presente contratto con l eccezione della parte di struttura destinata all esercizio dell attività sanitaria dei medici di medicina generale. 3. Succede nel contratto l ente locale che si costituirà nella riforma istituzionale. Articolo 9 Risoluzione 1. Il contratto si intende risolto nei seguenti casi: nel caso di cessione del contratto o locazione dell'immobile in difformità da quanto previsto dal precedente articolo 8; per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto; qualora l'immobile comodato non venga utilizzato per le finalità indicate al precedente articolo 2, senza il prevenivo assenso del comodante; per la cessazione dell utilizzo dell immobile; 2. Nei casi previsti al comma precedente il comodante diffiderà il comodatario al rispetto delle norme e degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale 5

termine il contratto si intenderà risolto di diritto. Articolo 10 Restituzione 1. Il comodante si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità di esigere la restituzione dell immobile di cui all articolo 1 prima della scadenza del contratto. In tale caso la richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al comodatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso. 2. Nel caso di richiesta di restituzione anticipata, rispetto alla naturale scadenza del contratto, il comodante corrisponderà al comodatario un'indennità pari al valore delle migliorie apportate, determinata secondo il criterio di stima industriale. La stima del valore industriale sarà eseguita d'intesa fra le parti, o in caso contrario da un soggetto terzo individuato di intesa dalle parti. Articolo 11 Cauzione 1. Il comodatario è esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 12 Spese 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal comodatario senza diritto di rivalsa nei confronti del comodante. 2. Si chiede la registrazione in misura fissa in base all'art. 5 comma 4) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche. Ai sensi del Decr. Leg. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali le parti dichiarano di aver preso visione dell informativa sul trattamento dei propri dati personali e danno il consenso al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all'assolvimento di 6

obblighi previsti per legge o regolamento. Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata, avendolo riconosciuto conforme alla sua volontà. Successivamente si è provveduto alla scansione ottica dell atto, in formato pdf ed alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell Amministrazione con firma digitale. Letto, accettato e sottoscritto., dott. Luciano Ferrari dott. Adriano Ceolan 7