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Transcript:

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 94/2016 Luglio/2/2016 (*) Napoli 5 Luglio 2016 Con la circolare n. 97 dell 8 giugno 2016, l'inps fornisce indicazioni per la compilazione del quadro "RR" del modello Unico 2016 e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016, per le Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata. Come noto l art. 10, comma 1, del D.Lgs. 241/1997 dispone che i soggetti iscritti all INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l ammontare nella propria dichiarazione dei redditi, ed il successivo art. 18, comma 4, del medesimo decreto prevede, altresì, che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. A tale scopo all interno del modello Unico è previsto un apposito quadro per la determinazione della base imponibile ed il calcolo degli importi dovuti all Inps, che è il quadro RR. All uopo, con provvedimento del 29 gennaio 2016 (prot. N. 2016/16065) del Direttore dell Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello unico 2016/PF per il periodo d imposta 2015, con le relative istruzioni, previste nel secondo fascicolo, per la compilazione del quadro RR obbligatorio per gli iscritti 1

alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, gestione separata liberi professionisti. COMPILAZIONE DEL QUADRO RR Come evidenziato sopra, il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335/95, per la determinazione dei contributi dovuti all INPS. Al suo interno a tale scopo sono previste due sezioni: Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. In ordine ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, l'istituto, rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello fiscale, evidenzia che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare). In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto "Compensazione". Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0". Calcolo del reddito Imponibile In merito al calcolo del reddito imponibile, ai fini della contribuzione previdenziale, l Inps chiarisce che esso è costituito dal totale dei redditi di impresa relativi al 2015, al netto delle eventuali perdite subite nelle annualità precedenti e portate in diminuzione del reddito dell anno. 2

I soci delle Srl, iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, devono aggiungere, all eventuale reddito d impresa dichiarato, quanto riscosso come partecipazione agli utili o la somma attribuita dalla società in regime di trasparenza. Dopo i suddetti chiarimenti, l Inps nella circolare in esame indica gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate): RF63 - (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 - (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12] + RS37 colonna 12. Soggetti regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Per quanto riguarda i soggetti che abbiano adottato il regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, l Inps chiarisce che la base imponibile viene determinata come segue: Nel caso in cui è barrata la casella Impresa o Impresa familiare il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) LM9 (Perdite pregresse). Soggetti regime contributivo agevolato legge 190/2014 Per i soggetti che, ai sensi della legge 190/ (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue: somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30, esposti per intero, aventi natura di reddito d impresa meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell importo indicato nella colonna LM37, indicati nel quadro LM sezione II. La II sezione del quadro RR deve essere compilata dai lavoratori autonomi tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps. 3

Ne sono esentati, quindi, coloro che sono iscritti e finanziano obbligatoriamente le specifiche casse di categorie. L Inps chiarisce che, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente - se adottato dal professionista - dal "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o "regime forfettario. Anche in questo caso, la circolare indica passo passo come definire il reddito su cui calcolare la quota contributiva dovuta, e precisamente: Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo 24; Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate): rigo RH15 o RH17; oppure RH18 col.1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo; Quadro LM: sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011") flag nella casella: Autonomo; rigo LM6-LM9; sezione II (Regime forfettario) flag casella "autonomo", rigo LM34 meno LM37. Infine, l Inps, per evitare versamenti indebiti derivanti da redditi soggetti a versamenti diretti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie, specifica quali corrispettivi potrebbero incidere sul calcolo della base contributiva assegnando, a ognuno di essi, un codice che il professionista deve indicare nel modello RR (per l individuazione dei suddetti codici si rinvia alla lettura della circolare). In definitiva, l indicazione di tali elementi consente di evidenziare tutte le somme - anche se provenienti da rapporti diversi - sottoposte alla Gestione separata Inps, che concorrono al raggiungimento del massimale contributivo pari, per il 2015, a 100.324 euro. 4

TERMINI DI VERSAMENTO L Inps chiarisce che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno, tenuto conto della proroga disposta dal DPCM del 14/06/2016, i termini risultano i seguenti: Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, il versamento deve essere effettuato: entro il 16.06.2016 (termine già decorso), senza maggiorazione; entro il 18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,40%. Per i contribuenti che esercitano le attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il DPCM de quo ha previsto la proroga dei termini di versamento alle seguenti scadenze: entro il 06.07.2016, senza maggiorazione; entro il 22.08.2016, con la maggiorazione dello 0,40%. Per quanto riguarda invece il versamento del secondo acconto 2016, il termine ultimo per il versamento dei contributi Inps è sempre il 30 novembre. LA RATEIZZAZIONE Il versamento dei contributi può avvenire anche in modalità rateale, all uopo l Inps opera una distinzione tra i commercianti e artigiani ed i liberi professionisti. Per i commercianti e gli artigiani viene chiarito che la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2016. Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l anno di imposta 2015 che sull importo del primo acconto relativo ai contributi per l anno 2016. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2016. 5

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2016. Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, l Inps precisa quanto segue: - gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; - le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI; - la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia posticipato secondo proroga disposta dal DPCM sopra riportato. COMPENSAZIONE Infine, la Circolare INPS spiega il meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. L importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 21 o 36 del Quadro RR del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l anno 2015 e l'importo che si intende compensare. Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 tramite modello F24 con anno di riferimento 2014, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 19 o 32 del Quadro RR del modello UNICO 2016. 6

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l anno 2014 ovvero il 2015, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it - servizi on line Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti calcolo codeline. Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015, indicando il 2014 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. Le somme a credito riferite all anno 2014 utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8 colonna 4. L eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 8 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2016 può essere portato in compensazione mediante modello F24 indicando esclusivamente il 2015 come periodo di riferimento. Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso. Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all indirizzo 7

www.inps.it, selezionando dall opzione - Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso. Ad maiora IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio (*) Rubrica riservata agli iscritti nell Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori ED/FC/GC 8