LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA



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Giunta Regione Emilia-Romagna - atto n. 156 del 07/02/2005 Prot. N. (PRC/05/2194) ------------------------------------------------------------ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Vista la legge regionale 29 luglio 2004 n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria ed in particolare l art. 13, comma 2, laddove prevede che l attività funebre sia espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l impresa; Richiamato il comma 3 del medesimo art. 13 che stabilisce che l autorizzazione all esercizio dell attività funebre venga rilasciata sulla base di modalità generali e requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; Considerato che lo stesso art. 13, al comma 4, dispone che la Giunta regionale, nell individuare le modalità generali ed i requisiti per l autorizzazione all esercizio dell attività funebre, debba tenere conto dei seguenti elementi: a) a) prevedere che l attività funebre venga svolta nel rispetto del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; b) b) prevedere che le imprese che esercitano l attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1. 1. la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre; 2. 2. la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l autorizzazione; 3. 3. personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte; 4. 4. un responsabile della conduzione dell attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell impresa; c) c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l esercente l attività funebre; Ritenuto di dover procedere, in attuazione di quanto previsto dall art. 13 della L.R. più sopra citata, all individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l autorizzazione all esercizio dell attività funebre da parte delle imprese pubbliche e private, così come meglio definiti nell allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Atteso che la Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 24 gennaio 2005 ha espresso come risulta dal verbale della medesima, agli atti del Servizio Sanità Pubblica parere favorevole alla proposta di cui all allegato 1 inerente l individuazione delle modalità generali e dei requisiti per lo svolgimento dell attività funebre, presentata dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali; Dato atto, ai sensi dell'articolo 37, 4 comma della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali dr Franco Rossi;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociali espresso nella seduta dell 1 febbraio 2005; Su proposta dell'assessore alla Sanità; A voti unanimi e palesi; d e l i b e r a 1) 1) di approvare, ai sensi dell art. 13, comma 3, della L.R. 19/2004, le modalità ed i requisiti per l autorizzazione all esercizio dell attività funebre espletata da imprese pubbliche e private, nei termini di cui all allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) 2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. -------------------

Allegato n. 1 Modalità generali e requisiti per lo svolgimento da parte di imprese pubbliche e private dell attività funebre, ai sensi dell art. 13, comma 3, L.R. 19/2004 1. Autorizzazione all esercizio dell attività funebre 1.1 L autorizzazione all esercizio dell attività funebre di cui all art 13, comma 3, della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004 è comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia di affari, e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. 1.2 L autorizzazione all esercizio dell attività funebre viene rilasciata dal Comune ove ha sede legale l impresa che richiede l autorizzazione. L utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l autorizzazione, non comporta il rilascio di ulteriori autorizzazioni all esercizio dell attività funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all esercizio dell attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l impresa. 1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente l attività funebre sul territorio regionale, l autorizzazione deve essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa operante su più sedi: in quest ultimo caso l individuazione della sede principale spetta al legale rappresentante dell impresa. 2. Requisiti per lo svolgimento dell attività funebre 2.1 Le imprese che esercitano l attività funebre devono disporre di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove ha sede legale l impresa e al quale si richiede l autorizzazione, anche coincidente con la sede legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per la trattazione degli affari amministrativi di cui è dotata l impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni altra attività connessa alle pratiche funebri.

2.2 2.2 Ogni impresa esercente l attività funebre deve disporre di una persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di responsabile della conduzione dell attività. Il responsabile della conduzione dell attività funebre, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1, è responsabile del corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l attività funebre ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione può essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante dell impresa autorizzata all esercizio dell attività funebre. 2.3 2.3 Per l apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell attività. 2.4 2.4 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l attività funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre. 2.5 2.5 Le imprese che esercitano l attività funebre devono disporre di almeno un auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati, e di almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza sull idoneità delle auto funebri e delle rimesse è effettuata dall Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio. L Azienda USL, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell auto funebre apposito attestato in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito; sull attestato è esplicitamente indicato che lo stesso ha validità indefinita, fatta salva la possibilità di sospensione o di revoca della stesso qualora emerga, dall attività di controllo espletata, il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilità dell auto funebre e dell autorimessa si devono intendere soddisfatti anche laddove la disponibilità degli stessi venga acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l espletamento dell attività.

2.6 2.6 Le imprese che esercitano l attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1. Detta disponibilità può essere assicurata secondo le diverse forme di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purché sia documentata la capacità di poter effettivamente disporre in ogni circostanza del numero necessario di operatori in ragione della specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di tutte le norme in materia di regolarità e sicurezza del lavoro. 3. Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei lavoratori 3.1 3.1 Il legale rappresentante dell impresa esercente l attività funebre dovrà comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale rappresentante dell impresa esercente l attività funebre ha l obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell impresa e sulle modalità di prevenirli: tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso. 4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall attività funebre 4.1 4.1 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall attività funebre di cui alla lettera c) del comma 4 dell articolo 13 comporta il rilascio di apposita autorizzazione del Comune nel cui territorio ha sede l impresa. Nel caso di imprese con più sedi, l autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, eventualmente necessarie per l utilizzo di eventuali ulteriori sedi collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione all esercizio dell attività di trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l impresa. Ai requisiti per la autorizzazione delle imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall attività funebre

e per le modalità di esercizio delle relative attività di vigilanza si applica quanto previsto al precedente punto 2.5. Le imprese che esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall attività funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in numero adeguato all attività svolta. Nell ambito dell applicazione delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro è tenuto a definire le misure organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle specifiche attività; inoltre il legale rappresentante dell impresa esercente l attività di trasporto funebre ha l obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell impresa e sulle modalità di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale che opera a diverso titolo nell impresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dello stesso. 5. Requisiti del personale delle imprese che esercitano l attività funebre 5.1 Il personale delle imprese esercenti l attività funebre dovrà essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in attinenza allo svolgimento delle attività di responsabile della conduzione dell attività, di addetto alla trattazione degli affari e di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante dell impresa esercente l attività funebre o della impresa che esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al personale di cui dispone e alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato, viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle attività di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l impresa. Lo svolgimento dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano l attività funebre può essere affidato agli Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario. 5.2 5.2 I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che esercitano l attività funebre dovranno avere i seguenti contenuti minimi: 5.2.a La formazione teorica di base per tutti gli operatori funerari, deve avere una durata minima di 24 ore, e vertere sui seguenti argomenti: 5.2.a.1 Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; 5.2.a.2 Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell incaricato di pubblico servizio;

5.2.a.3 Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato; 5.2.a.4 Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori; 5.2.a.5 Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; 5.2.a.6 Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri 5.2.a.7 Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni; 5.2.a.8 Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione. 5.2.b La formazione teorica specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto 5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione dell attività funebre e dall addetto alla trattazione degli affari, deve avere una durata minima di 16 ore e vertere sui seguenti argomenti: 5.2.b.1 Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro; 5.2.b.2 Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; 5.2.b.3 Conduzione del personale e dell impresa; 5.2.b.4 Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese; 5.2.b.5 Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto; 5.2.b.6 Qualità del servizio e cerimoniale; 5.2.b.7 Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi. 5.3 Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.