NORME TECNICHE D ATTUAZIONE

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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BEINASCO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA VARIANTE N. 3/2013 ai sensi della L.R. 5.12.1977 n. 56 art.17, 5 comma. Modificazioni al P.R.G.C. vigente consistenti in precisazioni normative in merito all articolo 52 (sottotetti) delle norme tecniche di attuazione. Adozione. NORME TECNICHE D ATTUAZIONE Novembre 2013 PROGETTO Servizio Urbanistica IL DIRIGENTE E COORDINATORE (Arch. Enrica SARTORIS) 1

VIGENTE Art. 52 - Sottotetti 1. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura. 2. Salvo i casi di sottotetti rientranti nella verifica degli indici di cubatura di zona, il locale sottotetto dovrà essere contenuto entro un inclinata non superiore al 50% di pendenza condotta per l estremo della linea di gronda, con sporgenza massima, calcolata al filo dell intradosso dell ultima soletta di m. 1,20 dal fronte esterno del fabbricato. Per fronte esterno del fabbricato si intende il limite indicato in planimetria entro il quale deve essere contenuto l ingombro dell edificio così come definito dal Regolamento edilizio art. 16, comma 2. 3. Si definisce volume tecnico e quindi non abitabile il sottotetto con le seguenti caratteristiche: a) assenza di servizi igienici, assenza dell impianto termico, assenza di tramezzature interne; b) illuminazione e ventilazione siano fornite da lucernari a raso della falda, con una superficie non maggiore di 1/60 della superficie netta del pavimento del locale; c) assenza di collegamento diretto con unità immobiliari sottostanti. 3bis Si definisce volume accessorio (e quindi per l utilizzazione saltuaria) il sottotetto non costituente carico antropico che abbia le seguenti caratteristiche: a) si definisce volume accessorio, il sottotetto, comprese le tramezzature, che abbia le caratteristiche per utilizzazione saltuaria e la cui altezza media interna sia non superiore a mt. 2,60 e la cui illuminazione e ventilazione siano fornite da lucernari a raso della falda,oppure altre superfici aeroilluminanti non a raso che non consentano l affaccio. Tali superfici non potranno superare 1/12 della superficie netta di pavimento del locale e dovranno rispondere ai requisiti della luce così come definito dal codice civile; b) dovrà avere collegamento diretto con l unità principale sottostante; c) potrà essere dotato di impianto di riscaldamento e di tramezzature interne per delimitare i locali accessori; d) non entra nel calcolo del volume e della superficie utile lorda (SUL) ma sarà conteggiato quale superficie non residenziale (snr); e) non viene computato per determinare l altezza delle fronti dell edificio. 2

4. E considerato abitabile il sottotetto avente le seguenti caratteristiche: altezza media interna di m. 2,70 ed altezza minima non inferiore a m. 1,70, rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/8 della superficie netta di pavimento. 5. Per gli edifici di nuova costruzione, i sottotetti abitabili che abbiano superficie utile inferiore al 60% della unità immobiliare cui sono funzionalmente connessi con collegamento verticale permanente con le unità immobiliari sottostanti autonomo dalle scale comuni non entrano nel calcolo della S.U.L. né nel calcolo del volume, né nel calcolo per determinare l altezza delle fronti dell edificio. 6. Il rilascio della concessione degli interventi di cui ai tre commi precedenti è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal disciplinare comunale. 7. Nel caso di recupero all abitabilità di sottotetti esistenti prima dell entrata in vigore della L.R. 6/6/1998 n 21 e s.m.i. si applicano i disposti della stessa nei casi non normati dal P.R.G.C. vigente. 3

PROGETTO Art. 52 - Sottotetti 1. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura. 2. Salvo i casi di sottotetti rientranti nella verifica degli indici di cubatura di zona, il locale sottotetto dovrà essere contenuto entro un inclinata non superiore al 50% di pendenza condotta per l estremo della linea di gronda, con sporgenza massima, calcolata al filo dell intradosso dell ultima soletta di m. 1,20 dal fronte esterno del fabbricato. Per fronte esterno del fabbricato si intende il limite indicato in planimetria entro il quale deve essere contenuto l ingombro dell edificio così come definito dal Regolamento edilizio art. 16, comma 2. Al fine di migliorare l efficienza energetica del patrimonio edilizio, nel caso di intervento di recupero del sottotetto esistente che rappresenti un miglioramento della prestazione energetica dell intero edificio rispetto alla normativa vigente e alla pratica corrente, si consente di verificare la sagoma limite impostando l inclinata a cm. 60 dal filo dell intradosso dell ultima soletta. In attesa dell entrata in vigore dell allegato energetico, l intervento dovrà ottenere un punteggio pari almeno ad 1 così come determinato dal Protocollo ITACA sintetico 2009 e s.m.i. Nel caso di edifici ultimati da oltre 30 anni e fino a diversa disposizione normativa disciplinata dall allegato energetico, il miglioramento della prestazione energetica potrà essere conseguito con l abbattimento del 50% dell indice di prestazione energetica reale, riferito all intero edificio e dimostrato dagli attestati di certificazione energetica pre e post intervento. 4

3. Si definisce volume tecnico e quindi non abitabile il sottotetto con le seguenti caratteristiche: a) assenza di servizi igienici, assenza dell impianto termico, assenza di tramezzature interne; b) illuminazione e ventilazione siano fornite da lucernari a raso della falda, con una superficie non maggiore di 1/60 della superficie netta del pavimento del locale; c) assenza di collegamento diretto e funzionale con unità immobiliari sottostanti. 3bis Si definisce volume accessorio (e quindi per l utilizzazione saltuaria) il sottotetto non costituente carico antropico che abbia le seguenti caratteristiche: a) si definisce volume accessorio, il sottotetto, comprese le tramezzature, che abbia le caratteristiche per utilizzazione saltuaria e la cui altezza media interna sia non superiore a mt. 2,60 e la cui illuminazione e ventilazione siano fornite da lucernari a raso della falda,oppure altre superfici aeroilluminanti non a raso che non consentano l affaccio. Tali superfici non potranno superare 1/12 della superficie netta di pavimento del locale e dovranno rispondere ai requisiti della luce così come definito dal codice civile; b) dovrà avere collegamento diretto con l unità principale sottostante; c) potrà essere dotato di impianto di riscaldamento e di tramezzature interne per delimitare i locali accessori; d) non entra nel calcolo del volume e della superficie utile lorda (SUL) ma sarà conteggiato quale superficie non residenziale (snr); e) non viene computato per determinare l altezza delle fronti dell edificio; f) è consentita la presenza di un servizio igienico dotato di idoneo sistema di ventilazione meccanica e/o naturale per garantire la corretta aerazione del locale. 4. E considerato abitabile il sottotetto avente le seguenti caratteristiche: altezza media interna di m. 2,70 ed altezza minima non inferiore a m. 1,70, rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/8 della superficie netta di pavimento. 5

5. Per gli edifici di nuova costruzione, i sottotetti abitabili che abbiano superficie utile inferiore al 60% della unità immobiliare cui sono funzionalmente connessi con collegamento verticale permanente con le unità immobiliari sottostanti autonomo dalle scale comuni non entrano nel calcolo della S.U.L. né nel calcolo del volume, né nel calcolo per determinare l altezza delle fronti dell edificio. 5bis. Nel caso di sottotetti aventi le caratteristiche individuate nei commi 3bis, 4 e 5, gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi requisiti igienico-sanitari potranno essere utilizzati dotandoli di arredi fissi. 6. Il rilascio della concessione degli interventi di cui ai tre commi precedenti è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal disciplinare comunale. 7. Nel caso di recupero all abitabilità di sottotetti esistenti prima dell entrata in vigore della L.R. 6/6/1998 n 21 e s.m.i. si applicano i disposti della stessa nei casi non normati dal P.R.G.C. vigente. 6