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COMUNE DI CREMA PROVINCIA DI CREMONA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE ONLUS - DI ABBIATEGRASSO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DELLE VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO AI SENSI DELL ART. 18 LEGGE 286/98I IL COMUNE DI CREMA, rappresentato del Direttore dell Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, con sede in Crema, Piazza Duomo 25, (P.I. 00111540191 C.F. 91035680197) ; E L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LULE ONLUS di Abbiategrasso rappresentata da Emanuele Omodeo Zorini in qualità di Coordinatore, CONSIDERATO: Che la tratta di esseri umani e la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù rappresenta una gravissima violazione dei fondamentali diritti umani, riconosciuta dalla normativa internazionale, europea e nazionale; Che le vittime di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù sono persone minori e adulte, maschi, femmine e transessuali, sfruttate nel mercato della prostituzione, nel lavoro forzato, nel lavoro domestico, nell accattonaggio, in attività illegali forzate, ed anche ai fini di espianto di organi; Che il fenomeno della tratta per quanto sommerso, è capillarmente diffuso nei contesti locali del territorio nelle sue diverse forme e chiama in campo la responsabilità delle istituzioni, della società civile e delle comunità locali. VISTI: a) I numerosi documenti internazionali significativi che mettono al centro dell attenzione la problematica della tratta di esseri umani e dello sfruttamento in ambito sessuale e in altri ambiti e forme, tra cui: - la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1950); - la Convenzione delle Nazioni Unite sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979); - la Sezione relativa ai Diritti Umani (paragrafo 230) della Piattaforma di Pechino (1995); - la Risoluzione sulla tratta degli esseri umani del Parlamento europeo del 18/01/1996; - le Azioni del Consiglio dell Unione europea del 29/11/1996 e del 24/02/1997; - la Dichiarazione dell Aja sulle linee guida europee per la realizzazione di misure efficaci per prevenire e combattere il traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, 24-25 aprile 1997; - il Protocollo ONU sulla tratta o Protocollo di Palermo (2000); - la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani del 2002 adottata dal Consiglio dell Unione Europea nel 2003; - il Rapporto del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani istituito dalla Commissione europea (dicembre 2004, versione in italiano ottobre 2005); - la Convenzione del Consiglio d Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani del 2005 ratificata dallo Stato Italiano nel 2010; - la Direttiva di Strasburgo (2011/36/UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; che prevedono la promozione di politiche di intervento volte all emersione del fenomeno, alla prevenzione, all accoglienza ed assistenza, alla tutela e promozione dei diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta, nonché, attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa implementando misure che coinvolgano direttamente sia il target finale sia i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione. b) I documenti nazionali che mettono al centro dell attenzione la problematica della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento tra cui si ritiene doveroso citare: - D.P.R. n. 1244/1952; - Legge Merlin 20 febbraio n. 75/1958 abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento sessuale - Legge n. 1773/1966;

- Legge n. 66/1996, norme contro la violenza sessuale; - Legge n. 269/1998 contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori: Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ; - Art. 18 del Decreto Legislativo n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, così come modificato con decreto legislativo n. 300/2006 convertito con Legge n. 17/2007; - Art. 25; 26 e 27 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull Immigrazione) coordinato con le modifiche del D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 (in base alla Legge sull Immigrazione n. 189/2002); - Legge n. 228/2003 Misure contro la tratta di persone che disciplina in merito al reato di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» (art. 600 c.p.) e di «Tratta di persone» (art. 601 c.p.), prevedendo all art. 13 l istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati, il relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 237/2005; che prevedono la promozione di politiche di intervento volte all emersione del fenomeno, alla prevenzione, all accoglienza ed assistenza, alla tutela e promozione dei diritti umani e civili di soggetti esclusi e vittime di violenza e sfruttamento e tratta, nonché, attivino iniziative di inclusione sociale e lavorativa implementando misure che coinvolgano direttamente sia il target finale sia i destinatari intermedi quali attori-chiave del processo di tutela e inclusione. c) La Legge quadro n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che fonda e conferisce autorevolezza al sistema delle politiche sociali ponendosi l obiettivo di prevenire il disagio, aiutare chi è in difficoltà, migliorare la qualità della vita. d) La normativa vigente che impone alla Pubblica Amministrazione di modificare il rapporto con i cittadini in una direzione di trasparenza dell azione amministrativa e di una maggiore efficienza nell erogazione dei servizi. In particolare: e) L art.18 (soggiorno per motivi di protezione sociale) del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. n. 286/98), che prevede la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle persone immigrate vittime di violenza e sfruttamento. f) Gli artt. - 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), - 26 (Convenzioni con soggetti privati), - 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), - 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), - 53 (Condizioni per l iscrizione nel Registro) - 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. del 31-8 1999, n. 394 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell articolo 1, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in particolare per la realizzazione delle misure previste dal succitato art.18. g) L art. 13 della Legge n.228/2003 Misure contro la tratta di persone che prevede l istituzione di programmi di assistenza a favore delle vittime di tali reati e il relativo Regolamento di Attuazione, D.P.R. n. 237 del 19 settembre 2005. PREMESSO CHE: - è in atto una collaborazione tra le parti firmatarie, nella quale l'ente Pubblico compartecipa, anche a titolo di cofinanziamento, a iniziative di intervento sociale volte a: ridurre il disagio delle persone coinvolte nella prostituzione e favorirne l inclusione sociale;

tutelare i diritti e garantire l inserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare a scopo di sfruttamento sessuale, ma anche in altri ambiti (lavorativo, accattonaggio ecc.); contribuire parallelamente, attraverso la collaborazione con le Forze dell Ordine e l Autorità Giudiziaria, al contrasto alla criminalità organizzata che gestisce la tratta di esseri umani; contribuire a sviluppare interventi che abbassino l allarme sociale nelle comunità locali e ne elevino il senso di responsabilità e di accoglienza; - l Associazione Lule onlus è iscritta nella ll Sezione del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell art. 52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del suddetto Testo unico, con iscrizione C/4/2000/MI; - l Associazione Lule onlus, opera dall anno 1997 nella realizzazione di interventi sociali nella prostituzione e fenomeni di marginalità collegate e nella tratta di esseri umani sfruttati ad opera di soggetti e organizzazioni criminali, e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità e la gestione di progetti sovra provinciali a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le Pari Opportunità per programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale (art. 18 del D. Lgs. n.286/98 precedenti 12 Avvisi ed art.13 della Legge 228/03 precedenti 6 Avvisi); - l'associazione Lule onlus ha dimostrato capacità di intervento nell ambito degli interventi sociali a favore delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio della Regione Lombardia, e che tali interventi hanno trovato applicazione a partire dal 1997 e sono tuttora in atto; Pur confermando l autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali di ognuno. SI CONCORDA sull esigenza di definire e mettere in atto politiche e interventi strutturati, integrati e multidimensionali a favore delle persone vittime di tratta con un approccio che tenga conto della complessità di tali fenomeni e preveda dunque interventi a tutto campo rivolti alle persone che vi sono coinvolte, il lavoro di rete con le diverse agenzie territoriali, la sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali e il raccordo con Enti o Agenzie pubbliche e private dei relativi Paesi di origine. In particolare: 1. realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso attività di bassa soglia (informazione, orientamento sanitario e relazionale, giuridico, sociale e invio ai programmi di assistenza); 2. identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta; 3. inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani (come previsto dall art. 13 della L. 228/2003); 4. collegamento tra i programmi previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. 286/98; 5. realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale (ivi comprese le attività mirate all eventuale necessità di ottenimento del permesso di soggiorno); 6. attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni; 7. collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit. Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Viene instaurata, con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, una collaborazione tra le parti tesa ad attuare e sviluppare i programmi di assistenza ed integrazione sociale rivolti alle vittime della tratta previsti all art. 18 del D. Lgs. 286/98, per la cui realizzazione attraverso progetti di fattibilità è stato pubblicato l Avviso n. 13/2012 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità. L ENTE aderisce al progetto di fattibilità, che vede come ente promotore l Associazione Lule onlus, dal titolo DONNE IN VOLO 2013, impegnandosi a cofinanziarlo in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto regionale, il co-finanziamento del 30% del costo complessivo del progetto. Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 1) Persone minori e adulte (maschi, femmine e trans gender) vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, assoggettate allo sfruttamento sessuale, al lavoro forzato o al grave sfruttamento lavorativo, allo sfruttamento nell accattonaggio, alle attività illegali forzate, all espianto di organi; 2) operatori sociali e sanitari del settore pubblico o privato e delle forze dell ordine e della magistratura interessati dalla realizzazione di interventi nel settore; 3) generalità della cittadinanza e delle comunità locali per la loro sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche connesse al fenomeno della tratta di esseri umani. Art. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI NELLA CONVENZIONE - l'associazione Lule onlus si impegna a: a) mettere in atto interventi sociali che prevedano: realizzazione di interventi di promozione dei diritti rivolti alle possibili vittime di tratta attraverso attività pro-attive di bassa soglia; identificazione e assistenza concreta alle persone vittime di tratta; inserimento in diversificate strutture e modalità di accoglienza delle persone che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti alla tratta e/o allo sfruttamento di esseri umani (come previsto dall art. 13 della L. 228/2003); collegamento tra i programmi di prima assistenza previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/03 e i programmi di integrazione sociale previsti ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 286/98; realizzazione di percorsi individualizzati per la formazione, l orientamento e il progressivo inserimento socio-lavorativo delle persone che hanno avviato programmi di assistenza e integrazione sociale (ivi comprese le attività mirate all eventuale necessità di ottenimento del permesso di soggiorno); attivazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell opinione pubblica sulle problematiche relative alla tratta di esseri umani finalizzata a diverse forme di sfruttamento, alle diverse condizioni di disagio e marginalità connesse a tali fenomeni; collaborazione strutturata con le diverse agenzie territoriali quali le Regioni e gli Enti Locali, i servizi sanitari, le Forze dell Ordine, la Magistratura, i servizi per il lavoro, i servizi sociali e culturali offerti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni non profit. b) assumere la responsabilità nella realizzazione del progetto; ove parte dell attuazione venga affidata a soggetti terzi essa ne rimane comunque responsabile e mantiene il coordinamento delle azioni previste; c) presentare relazioni semestrali e finali dei progetti circa l attività svolta entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all Ente; d) presentare il rendiconto finanziario finale entro due mesi dalla conclusione dei rispettivi periodi di riferimento all Ente; E) adottare gli opportuni atti in sede di presentazione dei progetti e della loro successiva attivazione e complessivamente per rendere operativo quanto sopra esposto. - L Ente si impegna a: a) partecipare al progetto presentato dall Associazione Lule onlus ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. n. 286/98 e del relativo Regolamento di Attuazione, Bando congiunto 2012 - Avviso n. 13/2012, dal titolo Donne in

volo 2013, impegnandosi a cofinanziarlo per un importo pari a 15.000 euro quale valorizzazione dell apporto professionale degli operatori sociali presenti presso il Area Servizi al Cittadino e quale valorizzazione di immobili di proprietà del Comune di Crema, in modo da garantire, in concorso con gli altri enti pubblici del contesto regionale, il co-finanziamento del 30% del costo complessivo del progetto; b) contribuire alla diffusione dei risultati e allo scambio di buone prassi di livello locale, provinciale e regionale; c) favorire il collegamento tra i programmi di emersione e prima assistenza previsti ai sensi dell art. 13 della L. 228/2003 e i programmi di assistenza e integrazione sociale in essere ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. 286/98; e) adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto. Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione entrerà in vigore alla data di sottoscrizione, ed avrà durata fino al termine del progetto annuale in oggetto. Art. 5 MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE Ogni modifica e integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti. Conseguentemente la disapprovazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa non potrà intendersi quale abrogazione tacita. Art. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE Ogni firmatario può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso. Il recesso potrà avvenire, salvaguardando eventuali impegni già in corso e non avendo effetto liberatorio in ordine agli impegni assunti nei termini dell intesa, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: qualora una delle Parti ponga in essere atti che costituiscano, direttamente o indirettamente, gravi violazioni di leggi o regolamenti ovvero, inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle autorità competenti; qualora si verifichi lo scioglimento di una delle parti o comunque si determinino sostanziali modifiche all assetto della convenzione, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata; qualora una delle Parti sia inadempiente degli obblighi contenuti nella presente convenzione. Art. 7 CLAUSOLE FINALI Le parti firmatarie del presente atto si impegnano ad adottare gli opportuni atti per rendere operativo quanto sopra esposto. Art. 8 ARBITRATO Tutte le controversie in merito a interpretazione, adempimenti e risoluzione della presente convenzione saranno devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati dalle Parti ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo designato dal presidente del Tribunale di Milano su istanza di una sola delle parti. Art. 9 REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso ai sensi degli artt.5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non è soggetta a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 9555. Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle parti. IL DIRETTORE l Coordinatore Area Servizi al Cittadino Associazione Lule Onlus Dott. Angelo Stanghellini) Emanuele Omodeo Zorini Crema,