L attuale situazione dei biocarburanti in Italia



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Roma, 14 Aprile 2011 Convegno AIEE - WEC ITALIA L attuale situazione dei biocarburanti in Italia Dott.ssa M.R. Di Somma

AZIENDE ASSOCIATE LOCALITA IMPIANTI CAPACITA PRODUTTIVA (Tonn( Tonn.) ALCHEMIA ITALIA SRL Rovigo 15.000 BIO-VE-OIL OLIMPO SRL Corato (BA) 100.000 CEREAL DOCKS SRL Vicenza (VI) 150.000 COMLUBE SRL Castenedolo Brescia 120.000 DP LUBRIFICANTI SRL Aprilia (LT) 155.520 ECOIL SRL Priolo (SR) 200.000 F.A.R. Divisione Polioli Cologno Monzese (MI) 100.000 ECO FOX SRL Vasto (CH) 199.416 ITAL BI OIL SRL Monopoli (BA) 190.304 ITAL GREEN OIL San Pietro di Morubio (VR) 365.000 GDR BIOCARBURANTI Cernusco sul Naviglio (MI) 50.000 MYTHEN SPA Ferrandina (MT) 200.000 NOVAOL SRL Livorno (LI) 250.000 NOVAOL SRL Ravenna (RA) 200.000 OIL.B SRL Solbiate Olona (VA) 200.000 OXEM Mezzana Bigli (PV) 200.000 (o) (o) (o) (o) (o) Impianti da realizzare TOTALE: 2.395.240 (o) Capacità non utilizzata

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DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL USO DELL ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE per costruire un futuro più sostenibile, un obiettivo del 10% per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti sarebbe un obiettivo appropriato e raggiungibile e in un quadro che prevede obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità e lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28/03/2011. Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 per quanto riguarda le specifiche a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CE (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE BIOCARBURANTI Incremento graduale quota d obbligo entro 2014: 5% A decorrere 1 Gennaio 2012, i biocarburanti immessi in consumo ai fini dell obbligo devono rispettare i criteri di sostenibilità. A decorrere 1 Gennaio 2012: biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell Unione Europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario maturano, allorchè immessi in consumo, una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione carburante, purchè la percentuale di biocarburanti impiegata sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità.

CRITERI DI SOSTENIBILITA 1. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità o su terreni che presentano un elevato stock di carbonio o su terreni che erano torbiere nel Gennaio 2008. 2. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 35%. Impianti già in servizio al 23 Gennaio 2008: 1 Aprile 2013. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 50%: 1 Gennaio 2017. Risparmio emissioni gas ad effetto serra pari almeno al 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1 Gennaio 2017: 1 Gennaio 2018.

Il sistema nazionale di certificazione deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e le informazioni relative alla materia prima ceduta, nonché un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonché la solidità dei dati.

OBBLIGHI DEL FORNITORE A decorrere dal 1 Gennaio 2012, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono al Ministero Ambiente, tramite l ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione, sulle emissioni dei gas ad effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l accisa e dell energia fornita, in cui sono specificate: a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l indicazione del luogo di acquisto e dell origine; b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia. La relazione è accompagnata dai documenti comprovanti l avvenuto accertamento dei criteri di sostenibilità forniti dagli operatori economici. SANZIONI: Il fornitore che omette di presentare nel termine stabilito la relazione, corredata dalla documentazione, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro. Qualora il contenuto della relazione risulti incompleto, inesatto o non conforme, la sanzione è duplicata.

OBBLIGO FORNITORE Il fornitore mantiene a disposizione dell Autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi al pagamento dell accisa, la documentazione contenente i dati dai quali sono state ricavate le informazioni sulle emissioni dei gas effetto serra. SANZIONI: Il fornitore che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000 Euro.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI Rilasciano al fornitore al momento della cessione di ogni partita di biocarburanti, copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell ambito del Sistema nazionale di certificazione, ovvero di un accordo o di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Comunità Europea, con valore di autocertificazione, relativa all origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia della stessa partita. SANZIONI: L operatore economico che produce l autocertificazione in forma incompleta, inesatta o difforme, è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI L operatore economico mantiene a disposizione dell autorità preposta agli accertamenti (ISPRA), per i cinque anni successivi alla cessione al fornitore della partita di biocarburanti, la documentazione contenente i dati sulla base dei quali ha prodotto l autocertificazione. SANZIONI L operatore economico che non mantiene a disposizione la documentazione è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.

OBBLIGHI OPERATORI ECONOMICI Gli operatori economici devono fornire le informazioni relative alla materia prima ceduta o messa a disposizione per la produzione di biocarburanti (fornitore di olio): a) misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica; b) se il Paese terzo o lo Stato membro dell Unione Europea da cui proviene la materia prima ha ratificato e attuato le convenzioni dell Organizzazione internazionale del lavoro. SANZIONI L operatore economico che non rispetta tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 Euro.

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011 N. 28. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL USO DELL ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE Ai fini del rispetto dell obbligo, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie legno-cellulosiche, alghe, è equivalente all immissione in consumo di una quantità pari a due volte l immissione in consumo di altri biocarburanti.

ASSOCOSTIERI Unione Produttori Biocarburanti Via Di Vigna Murata, 40 00143 Roma (RM) Tel.: 06/5004658-9 Fax: 06/5011697 Email: upb@assocostieri.it Siti web: www.assocostieri.it www.assocostieribiodiesel.com