Campo di applicazione VOUCHER NUOVA DISCIPLINA A decorrere dal 25 giugno 2015, in tema di lavoro accessorio si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, tuttavia fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina (D.Lgs. n. 276/2003 ) per l'utilizzo dei voucher già richiesti alla data del 25 giugno 2015 (art. 49, co. 8, D.Lgs. n. 81/2015). Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro netti, rivalutati annualmente (art. 48, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). Per il 2015 il valore di riferimento è pari ad euro 2.020 netti (2.693 euro lordi) (Inps, circolare n. 149/2015). In ogni caso, è vietato il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali (art. 48, co. 6, D.Lgs. n. 81/2015). PERCETTORI DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, altresì, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di
3.000 euro netti (4.000 euro lordi) di compenso per anno civile (1 gennaio - 31 dicembre), rivalutati annualmente, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 48, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015). Il predetto limite complessivo, per l anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1 gennaio 2015 al 24 giugno 2015 (giorno precedente all entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) (Inps, circolare n. 149/2015). L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. SETTORE AGRICOLO In agricoltura, fermo restando i predetti limiti economici, il lavoro accessorio può essere reso per (art. 48, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015): a) le attività lavorative di natura occasionale nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) le attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici specifici (art. 34, co. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
SETTORE PUBBLICO Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Adempimenti del committente Acquisto voucher Per il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati (art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015). I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative. In mancanza, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro (art. 49, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015). Nel settore agricolo, invece, esso è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. REGISTRAZIONE TELEMATICA La procedura ha inizio con la registrazione del committente presso l Inps (direttamente o per il tramite dell associazione di categoria
abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: - sportelli Inps; - sito internet "www.inps.it", nella sezione Servizi OnLine/Per il cittadino/lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN); - contact center Inps/Inail. In caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato),per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede Inps della propria provincia (tramite modello "SC53") l abbinamento tra il c.f./p.iva dell azienda ed il codice fiscale del delegato persona fisica (munito di Pin), che opera per conto dell azienda o ente committente. Quindi, il delegato deve entrare nella procedura con il suo codice fiscale ed il suo PIN ed accedere alla sezione "Servizi OnLine/Per tipologia di utente/cittadino/lavoro Accessorio" oppure alla sezione "Come fare per utilizzare i buoni lavoro/servizi on line/accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali)" oppure alla sezione "Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/accesso ai servizi, in corrispondenza del link "Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN)". In ogni caso, occorre inserire il codice fiscale o partita Iva dell azienda/ente
committente ed operare come delegato dell azienda/ente committente (Inps, circolare n. 149/2015). Anche il prestatore si registra presso l Inps attraverso una delle seguenti modalità: - sportelli Inps; - sito internet "www.inps.it", nella sezione Servizi OnLine/Per tipologia di utente/cittadino/lavoro Accessorio oppure nella sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro/servizi on line/accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione Informazioni/Lavoro accessorio-area dedicata/accesso ai servizi; - contact center Inps/Inail. Il prestatore, quindi, se maggiorenne, riceve da Poste Italiane la carta Inps card (cd. "Postepay virtual") su cui è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite (l accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un "caricamento" minimo di 5 euro); Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avviene automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico deve avvenire
entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione). In caso di impossibilità a riscuotere entro il termine, è necessario rivolgersi alla sede Inps per chiederne la "riemissione". Il prestatore minorenne, invece, che non può ricevere la Inps card, riceve da Poste una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti (Inps, circolare n. 149/2015). VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI VOUCHER Il committente deve versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati, con una delle seguenti modalità (Inps, circolare n. 149/2015): - tramite modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede, il codice fiscale e la causale "LACC". In caso di committente persona giuridica, nel campo "matricola INPS" del modello F24 vanno riportati il CAP dell azienda o il codice della sede Inps, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il codice "66666666666666491";
- tramite versamento sul conto corrente postale n. 89778229 intestato a "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale Inps. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; - tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/accedi al portale/lavoro accessorio, in corrispondenza dei link: - Entra nel servizio committente/datore di lavoro - Entra nel servizio consulente/associato/delegato dopo essersi autenticati con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard. Per la dichiarazione dei rapporti di lavoro è necessario che ci sia disponibilità sul conto
"Lavoro Accessorio". DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMMITTENTE Prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purche prima dell inizio della prestazione), il committente effettua (attraverso il sito internet "www.inps.it" oppure il contact center, oppure recandosi presso una sede Inps) la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione deve contenere: - l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; - la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; - il luogo di svolgimento della prestazione; Tale dichiarazione vale anche ai fini Inail. Nel caso in cui,dopo la dichiarazione, si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni devono essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali suindicati (Inps, circolare n. 149/2015). La mancata comunicazione prevede l applicazione della "maxisanzione" (art. 4, co. 1, lett. a), L. n.183/2010; Inps circolare n. 157/2010).
RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER Al termine della prestazione lavorativa, il committente comunica all Inps (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da "spendere" per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio (Inps, circolare n. 149/2015). Comunicazione alla DTL I soli committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, nonchè il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi (art. 49, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015). Nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione continua ad essere effettuata all Inps secondo le attuali procedure (Inps, circolare n. 177/2013; Inail, circolare n. 63/2013) (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 25 giugno 2015, n. 3337).
Compenso del prestatore Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del prestatore di lavoro accessorio (art. 49, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015). Tuttavia, ii compenso percepito è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 48, co. 5, D.Lgs. n. 81/2015). Disciplina contributiva ed assicurativa Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento delle spettanze al lavoratore, effettua il versamento per suo conto dei contributi previdenziali ed assicurativi, trattenendo un importo a titolo di rimborso spese. I contributi previdenziali sono pari al 13% del valore nominale del buono e sono versati alla Gestione separata Inps (art. 2, co. 26, L. 8 agosto 1995, n. 335). I contributi per fini assicurativi contro gli infortuni sono versati all'inail in misura pari al 7% del valore nominale del buono.!