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Transcript:

PATENT BOX Aspetti normativi e modalità operative Torino, 21 marzo 2016 a cura di Gaetano Scala La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l Amministrazione di appartenenza 1

ORIGINI ED OBIETTIVI Regime già presente negli ordinamenti di alcuni Stati europei (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo). Il legislatore italiano si è allineato, in gran parte, alle recenti raccomandazioni OCSE prodotte nell ambito dei lavori BEPS, al fine di contrastare le c.d. pratiche fiscali dannose (erosione internazionale delle basi imponibili). Obiettivo del legislatore: collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all estero mantenimento di beni immateriali in Italia investimento in R&S 2

IL PATENT BOX IN EUROPA UK 2013 NL 2007 PT 2014 FR 2000 ITA 2015 BE 2007 LU 2009 ES 2008 3

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI DI RIFERIMENTO Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment compact) Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 Provvedimento Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015 Circolare n. 36/E del 1 dicembre 2015 Provvedimento Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2015 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) 4

RIFERIMENTI OCSE Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes Final report on Beps Action 5 (pubblicato il 5 ottobre 2015) 5

AMBITO DI APPLICAZIONE Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili OPZIONALE PATENT BOX QUINQUENNALE RINNOVABILE IRREVOCABILE 6

CARATTERISTICHE Imposte oggetto di agevolazione: IRPEF, IRES ed IRAP Esenzione parziale nella misura del 30% 2015 40% 2016 50% 2017 Decorrenza: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (per contribuenti «solari»: esercizio 2015) 7

AMBITO SOGGETTIVO Possono optare tutti i soggetti titolari di reddito d impresa, a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppo. DITTE INDIVIDUALI SOCIETA DI PERSONE BENEFICIARI ENTI NON COMM. (ATT. COMM.) SOCIETA DI CAPITALI STABILI ORGANIZZAZIONI PROCEDURE FALLIMENTO ESCLUSI PROCEDURE LIQ. COATTA AMM. PROCEDURE AMM. STRAORD. 8

REQUISITI L opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolge attività di ricerca e sviluppo (R&S) 1 I.P.R. OWNER POSSESSO DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI BENI IMMATERIALI 2 SUBSTANTIAL ACTIVITY UTILIZZO DEI BENI IMMATERIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI/PRESTAZIONE DI SERVIZI 3 NEXUS RATIO SVILUPPO, MANUTENZIONE E ACCRESCIMENTO 9

DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE L opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall utilizzo di i ii iii iv v SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT BREVETTI INDUSTRIALI MARCHI (DI IMPRESA E COLLETTIVI) DISEGNI E MODELLI INFORMAZIONI ED ESPERIENZE (KNOW HOW) ATTENZIONE Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell UE e internazionali 10

BENI COMPLEMENTARI Qualora più beni, appartenenti ad un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale. NOVITA Il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o processo. ATTENZIONE Valenza interpretativa: si può applicare anche ai regimi avviati con decorrenza dall esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre scorso. 11

TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI USO DIRETTO CONCESSIONE IN USO (USO INDIRETTO) Il titolare del diritto impiega l IP per produrre e commercializzare beni o fornire servizi Il titolare del diritto concede a terzi, in licenza, il diritto di utilizzo dell IP REDDITO AGEVOLABILE Occorre determinare per ciascun bene immateriale il contributo economico da esso derivante che ha concorso alla formazione del reddito/perdita d impresa E costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi DETERMINAZIONE DEL VALORE RULING OBBLIGATORIO MERCATO RULING FALCOTATIVO 12

CRITERI VALUTAZIONE - CENNI Il contributo economico derivante dall utilizzo diretto dei beni immateriali va determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall OCSE con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento (art. 12 d.m. 30 luglio 2015) LINEE GUIDA OCSE in materia di prezzi di trasferimento Capitolo II - paragrafi 2.1-2.11 Capitolo VI - paragrafo D.2.5. Indicazioni e principi per la selezione del MAM (Most Appropriate Method) ATTENZIONE Il punto 2.9 del Capitolo II delle Guidelines consente l applicazione di metodi differenti da quelli previsti nelle Linee Guida, purché i prezzi così determinati siano conformi al principio di arm s length (valore normale) sancito in ambito OCSE e contenuto nelle Linee Guida. 13

DEFINIZIONE DI ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo i ii RICERCA FONDAMENTALE RICERCA APPLICATA iii iv DESIGN IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SOFTW. COPYRIGHT v vi RICERCHE PREVENTIVE, TEST E RIC. DI MERCATO PRESENTAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE 14

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra NEXUS RATIO REDDITO DA IP QUOTA REDDITO AGEVOLABILE Qualifying expenditures incurred to develop IP asset Overall expenditures incurred to develop IP asset X Overall income from IP asset = Income receiving tax benefits 15

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun IP, sulla base del rapporto COSTI QUALIFICATI NEXUS RATIO 0 < valore > 1 COSTI COMPLESSIVI Il Nexus rappresenta il nesso necessario tra reddito agevolabile e spesa «qualificata» in attività di ricerca N.B.: numeratore e denominatore non differiscono per la natura dei costi 16

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE COSTI QUALIFICATI COSTI COMPLESSIVI A: costi di R&S sostenuti direttamente dal contribuente; B: costi per attività di R&S appaltate a soggetti terzi; E: [(A + B + C + D) (A + B)] C: costi per attività di R&S appaltate a società del gruppo D: costi di acquisizione di beni immateriali E 30% (A + B) [Up-lift] RAPPORTI TRA COSTI QUALIFICATI E COMPLESSIVI A B E A B C D Ai fini del rapporto non rilevano: interessi passivi, spese relative ad immobili, costi non direttamente correlati a specifici beni immateriali 17

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d impresa (variazione in diminuzione) NEXUS RATIO REDDITO DA IP QUOTA REDDITO AGEVOLABILE QUOTA REDDITO AGEVOLABILE 30% - 2015 40% - 2016 50% - 2017 VARIAZIONE IRPEF, IRES ED IRAP 18

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE Regole di calcolo del NEXUS RATIO per i primi tre esercizi (2015-2017) ATTENZIONE I costi di ricerca e sviluppo sono assunti CUMULATIVAMENTE per tutti gli IP utilizzati e non distintamente I costi di ricerca e sviluppo sono quelli COMPLESSIVI dell esercizio e dei TRE esercizi precedenti 2012 2013 2014 2015 COSTI COMPLESSIVI 2013 2014 2015 2016 COSTI COMPLESSIVI 2014 2015 2016 2017 COSTI COMPLESSIVI 19

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE Regole di calcolo del NEXUS RATIO dal 2018 ATTENZIONE I costi di ricerca e sviluppo sono assunti DISTINTAMENTE per CIASCUN IP utilizzato; I costi di ricerca e sviluppo sono quelli SOSTENUTI nei periodi di imposta di applicazione del Patent box. 2015 2016 2017 2018 CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI TRACCIABILITA SPESE E REDDITI 2015 2016 2017 2018 2019 CALCOLO DISTINTO COSTI SOSTENUTI 20

TRACCIABILITA DELLE SPESE E DEI REDDITI Il diretto collegamento delle attività di R&S, beni immateriali e reddito agevolabile deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extraconabile IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DEI RICAVI PER OGNI SINGOLO IP Il contribuente dovrà essere in grado di fornire evidenza del «nesso» tra i costi di ricerca e sviluppo e i beni immateriali nonché tra questi ultimi ed il relativo reddito agevolabile (OECD: Tracking project-by-project basis) CONTABILITA ADEGUATA Adeguato sistema di rilevazione contabile ed extracontabile che consenta di isolare i componenti positivi e negativi di reddito relativi all intangible. 21

REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI IP Sono escluse dal reddito d impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione degli IP. CONDIZIONE Reimpiego, entro il secondo esercizio successivo alla cessione, di almeno il 90% del corrispettivo nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili (art. 6 del d.m. del 30 luglio 2015). Esercizi: 1 2 3 Cessione Periodo di reinvestimento ATTENZIONE In caso di plusvalenza realizzata nell ambito del gruppo: ruling facoltativo 22

CIRCOLARE 36/E 2015 - PERDITE DA PATENT BOX Nel caso di perdita, l impresa rinvierà gli effetti positivi dell opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito. I componenti positivi e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito d impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell agevolazione. MECCANISMO DI RECAPTURE Tali perdite saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento. 23

CIRCOLARE 36/E 2015 - IP COMPANY Le operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento), neutrali ai fini fiscali, in un ottica organizzativa potrebbero consentire una più facile gestione della disposizione agevolativa e, allo stesso tempo, rendere più efficiente la gestione dell attività di ricerca e sviluppo. ATTENZIONE Le operazioni straordinarie non sono considerate abusive solamente ai fini del ruling obbligatorio NON CI SONO VANTAGGI DI NATURA FISCALE Resta fermo il potere dell Amministrazione finanziaria di sindacare, con i canoni dell antieconomicità, la congruità dei corrispettivi pattuiti in sede di concessione in uso del diritto all utilizzo dei beni immateriali tra società appartenenti allo stesso gruppo. 24

LA PROCEDURA OPZIONE E ISTANZA OPZIONE TELEMATICA ENTRO LA CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO DI DECORRENZA DELL OPZIONE ISTANZA DI RULING IN CARTA LIBERA ENTRO LO STESSO TERMINE RULING OBBLIGATORIO PER I BENI UTILIZZATI DIRETTAMENTE RULING FACOLTATIVO LICENZA D USO E PLUSVALENZE DA CESSIONE A SOCIETA DEL GRUPPO 25

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RULING Presentazione da parte del contribuente di un istanza scritta in carta libera consegnabile brevi manu o da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell Agenzia delle entrate Direzione Centrale Accertamento Settore Internazionale. Copia dell istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. SEDI ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D MILANO VIA MANIN 25 26

LA PROCEDURA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INTEGRAZIONE ISTANZA ENTRO 120 GIORNI a INDIVIDUAZIONE DEI BENI b ILLUSTRAZIONE VINCOLI DI COMPLEMENTARIETA c DESCRIZIONE ANALITICA ATTIVITA DI R&S d METODI ADOTTATI PER DETERMINARE IL REDDITO 27

AMMISSIBILITA / RIGETTO DELL ISTANZA TERMINE ORDINARIO A REGIME Entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell istanza, l Ufficio competente dell Agenzia delle entrate comunica il rigetto dell istanza quando la stessa è carente degli elementi essenziali. TERMINE PER LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2016 Il termine per il rigetto è di 180 giorni. ATTENZIONE Il rigetto è comunicato dall Ufficio con provvedimento motivato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui sia possibile desumere mediante ulteriore attività istruttoria i predetti elementi, il termine utile per il rigetto rimane sospeso per il periodo necessario al completamento della stessa. 28

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA INCONTRI ACCESSI (EVENTUALI) CONCORDATI Al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. Allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. SVOLTI IN CONTRADDITTORIO Viene redatto un processo verbale di cui una copia viene rilasciata al contribuente 29

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA L attività istruttoria può richiedere l attivazione di strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi paesi ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE In tal caso, la procedura viene sospesa per il periodo di tempo necessario per l ottenimento delle informazioni richieste all amministrazione fiscale del paese di cui si è chiesta la collaborazione 30

LA PROCEDURA ACCORDO ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED UFFICIO La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell accordo in cui sono definiti i metodi ed i criteri di calcolo del reddito del bene immateriale per gli esercizi 2015-2019. ATTENZIONE Se il ruling si conclude dopo la presentazione del modello Unico, le deduzioni si effettuano cumulativamente nella dichiarazione relativa all anno di sottoscrizione dell accordo MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL ACCORDO La constatazione viene effettuata mediante processo verbale. 31

LA PROCEDURA RINNOVO DELL ACCORDO L impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini dell accordo almeno novanta giorni prima della scadenza dell accordo preventivo. ATTENZIONE Istanza di rinnovo va inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Almeno quindici giorni prima della scadenza dell accordo medesimo, l ufficio comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta con provvedimento motivato. 32

GRAZIE PER L ATTENZIONE 33