PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI
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1 PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Art. 1, commi 37-45L N. 190 Art. 5 co. 1, D.L N. 1 (Investment Compact) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
2 L AGEVOLAZIONE La legge di Stabilità 2015 introduce un agevolazione per i redditi derivanti dall utilizzazione economica di Beni Immateriali o c.d. Intangibles (marchi, brevetti, know how), denominata PATENT BOX Consiste in una tassazione ridotta a favore delle imprese che sfruttano i risultati prodotti dai propri progetti di Ricerca & Sviluppo pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
3 LO SCOPO Incoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo rendendo il mercato nazionale maggiormente attrattivo per gli investitori esteri Relazione illustrativa al disegno di L. di stabilità 2015: 1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all estero da imprese italiane o estere 2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia («o meglio, evitarne la rilocalizzazione all estero», cfr. Rel Gov.) 3. favorire l investimento in attività di ricerca e sviluppo («gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento» cfr. Rel. Gov., fonte: Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
4 GLI ALTRI PAESI DELL UNIONE L estrema facilità di trasferimento dei beni immateriali da un paese all altro dell Unione Europea richiedeva l introduzione di una legislazione fiscale nazionale competitiva con quella degli altri paesi Stato UE Caratteristiche principali Paesi Bassi Riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. É prevista un aliquota di imposta effettiva del 5% Gran Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un aliquota di Bretagna imposta effettiva del 10% Belgio Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8% Lussemburgo Riguarda brevetti, software, diritti d autore e marchi. É prevista un aliquota di imposta effettiva del 5,8% Spagna Riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e knowhow. É prevista un aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15% Francia Riguarda principalmente i brevetti. É prevista un aliquota di imposta effettiva del 15% pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
5 SOGGETTI BENEFICIARI A CONDIZIONE CHE svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili Tutti: i titolari di reddito di impresa a prescindere dalla propria forma giuridica (società di capitali e di persone, ditte individuali, eccetera), dalle dimensione e dal regime contabile le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con o senza personalità giuridica, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
6 L OGGETTO DELL AGEVOLAZIONE Redditi derivanti dall utilizzo di: opere dell ingegno brevetti industriali marchi d impresa (inclusi quelli commerciali) disegni e modelli processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (Know how) Non è necessaria la registrazione ma è sufficiente che si tratti di beni immateriali potenzialmente tutelabili dalle leggi vigenti pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
7 LE CARATTERISTICHE Decorrenza dall esercizio 2015 Accesso per opzione (rinnovabile?) Durata 5 anni irrevocabile Imposte rileva sia per la determinazione del reddito complessivo imponibile IRES o IRPEF, che per il calcolo del «valore della produzione netta» ai fini IRAP pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
8 L OPZIONE E necessario esercitare una specifica OPZIONE L opzione è consentita A CONDIZIONE che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali agevolabili: con attività svolte internamente mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l impresa mediante contratti di ricerca stipulati con Università o Enti di Ricerca e Organismi Equiparati pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
9 LA MISURA DELL AGEVOLAZIONE Esclusione da tassazione del 50% del Reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali Reddito Ricavi fiscalmente rilevanti Componenti negativi di reddito L agevolazione si applica gradualmente: pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
10 Segue LA MISURA DELL AGEVOLAZIONE La Quota di Reddito Agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i seguenti costi fiscalmente rilevanti: A = Costi di R&S per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale Costi per l acquisizione del bene immateriale Costi infragruppo per contratti di ricerca ENTRO MAX 30% di A Costi complessivi per produrre il bene immateriale Il DM di prossima emanazione definirà gli elementi di tale rapporto pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
11 L UTILIZZO DIRETTO Nel caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è obbligatorio concludere un apposito accordo con L Agenzia Entrate (Ruling), conforme all art. 8 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, al fine di individuare il Contributo Economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo Oggetto del Ruling Determina in via preventiva ed in contraddittorio con l Agenzia delle Entrate i componenti positivi di reddito impliciti e i componenti negativi di reddito ad essi inerenti Reddito Ricavi fiscalmente rilevanti Componenti negativi di reddito pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
12 IL RULING Sottoscrizione dell accordo (validità 5 anni) Istanza dell Impresa Entro 30 gg Invito a comparire dell Agenzia Entro 180 gg Mancato raggiungimento dell accordo L Agenzia Entrate: riscontra la completezza delle informazioni fornite valuta l ammissibilità dell istanza Contraddittorio in più incontri. Eventuale richiesta di ulteriore documentazione. Effettuazione di accessi presso i locali dell impresa, per acquisire diretta cognizione dei fatti ed elementi informativi utili ai fini istruttori. (Accessi anche successivamente all eventuale accordo) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
13 L UTILIZZO ESTERNO IMPRESE CHE CONCEDONO A TERZI L USO COMMERCIALE Il regime opzionale è accessibile anche ai redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali I Ricavi sono effettivi (royalties determinate contrattualmente) I Costi specifici inerenti il bene immateriale devono essere individuati Nel caso in cui i redditi siano realizzati tra società controllate o controllanti la procedura di Ruling è facoltativa pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
14 PLUSVALENZE DELLA CESSIONE DEI BENI AGEVOLABILI Sono escluse dalla formazione del Reddito Complessivo a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili Non sono previsti specifici effetti sanzionatori in caso di mancato reinvestimento nei termini Nel caso di cessione infragruppo è facoltativo attivare la procedura di Ruling pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
15 DECRETO MINISTERIALE Le disposizioni attuative saranno fissate da un Decreto del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze In particolare saranno definiti gli elementi del quoziente per il calcolo della quota di reddito agevolabile pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta
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