PATENT BOX. a cura del dott. Umberto Zagarese. - aprile
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1 PATENT BOX a cura del dott. Umberto Zagarese - aprile
2 PATENT BOX Introduzione A partire dal 2015, i titolari di reddito d impresa possono optare per una tassazione agevolata, ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP, per i redditi derivanti dalla concessione in uso e dall utilizzo diretto di determinati beni immateriali, inclusi i marchi commerciali. 2
3 PATENT BOX - Introduzione Nella sostanza il patent box si configura come un regime opzionale che consente di beneficiare di un esclusione parziale da tassazione dei redditi derivanti da beni immateriali, quali BREVETTI e MARCHI. 3
4 PATENT BOX - Finalità Premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro paese; Incentivare l attività di ricerca e sviluppo delle imprese e gli investimenti nella tutela della proprietà intellettuale; Arginare i fenomeni di delocalizzazione, più o meno artificiosamente, di beni immateriali, perseguendo l obiettivo di invertire la tendenza e incentivando il rientro in Italia di intangible di gruppi italiani oggi localizzati all estero; La finalità antielusiva dell agevolazione si affianca all obiettivo di attrarre nuovi investimenti, anche dall estero, e liberare risorse da investire nell impresa. 4
5 PATENT BOX Territorio europeo La norma italiana ricalca l esempio di altri Stati europei, che hanno adottato da tempo il c.d. regime di Patent box: paesi come Gran Bretagna, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo hanno introdotto agevolazioni fiscali in relazione all utilizzo dei beni immateriali, per scongiurare la fuga di questi ultimi in paesi dove la tassazione è più favorevole. Molti paesi europei hanno scelto di introdurre nei propri ordinamenti fiscali regimi premiali per scoraggiare misure di tax planning aggressive, specie quelle messe in piedi dalle multinazionali americane dell e-commerce. 5
6 PATENT BOX Le disposizioni OCSE L OCSE prevede che i regimi di Patent box, per non essere considerati delle pratiche fiscali dannose, devono soddisfare il requisito di attività sostanziale di R&S; in particolare, viene introdotto il concetto di «nexus», ovvero di nesso necessario tra beneficio agevolabile e spesa complessiva qualificata in attività di ricerca, stabilendo, quindi, che ogni agevolazione debba essere collegata e subordinata all effettuazione di attività di R&S da parte del contribuente per sviluppare un determinato bene immateriale, suscettibile di tutela legale. 6
7 PATENT BOX Fonti normative La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto la patent box. L articolo 1, comma 39, della Legge di Stabilità 2015, prevede che i redditi derivanti dall utilizzo di opere dell ingegno, da brevetti industriali, da marchi d impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. 7
8 PATENT BOX - Intellectual Property (IP) Calcolo del reddito agevolabile: il nodo centrale per l attuazione del patent box è la quantificazione del rapporto tra costi di R&S sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo e costi complessivi per la produzione dell IP (intellectual property). Quanto al numeratore del rapporto, dovrebbero essere inclusi tutti i costi sostenuti, compresi i costi per l ottenimento del bene immateriale, come le spese legali. 8
9 PATENT BOX - Intangible Il termine «intangible» identifica i beni immateriali suscettibili di tutela giuridica ed economica. Tale termine ricomprende: le opere dell ingegno; i brevetti industriali; i marchi d impresa; i processi, le formule e le informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (know how). Si tratta di attività la cui realizzazione, mantenimento e sviluppo richiede tipicamente il sostenimento di ingenti costi di ricerca e sviluppo. Questo giustifica la previsione di regimi fiscali agevolati. 9
10 PATENT BOX - Brevetti Rientrano nel perimetro di applicazione dell agevolazione: i brevetti per invenzioni; i brevetti per modelli di utilità. Non viene fatta alcuna menzione delle registrazioni dei disegni e dei modelli di prodotti industriali e artigianali. 10
11 PATENT BOX - Marchi L espressione marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti risulta di problematica interpretazione. La relazione illustrativa, sul punto, spiega che Ai fini dell applicazione dei benefici previsti dai commi da 3 ad 11, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. 11
12 PATENT BOX - Know how Perché tali beni immateriali siano considerati tutelabili, è necessario rispettare alcuni requisiti (segretezza, adozione di misure adeguate a mantenere le informazioni segrete, valore economico delle informazioni) la cui applicazione pratica impone estrema attenzione da parte dell impresa, anche in considerazione di eventuali futuri contenziosi con le autorità fiscali. 12
13 PATENT BOX - Le banche dati La legge sul diritto d autore tutela due diverse tipologie di banche di dati: le banche dati c.d. creative ; le banche dati semplici. L agevolazione del patent box sarebbe garantita alle semplici raccolte di dati, verso le quali si concentrano ingentissimi investimenti, mentre potrebbe non essere sempre giustificata per le banche dati creative. 13
14 PATENT BOX - Registrazione del bene immateriale La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono potenzialmente la protezione. 14
15 PATENT BOX - In che cosa consiste l agevolazione? L agevolazione consiste, a regime, nell esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall utilizzazione dei beni immateriali. Si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali. 15
16 PATENT BOX - L agevolazione Il meccanismo dell agevolazione presuppone che il reddito agevolabile cui applicare la detassazione del 50% non riguardi l intero reddito derivante dall utilizzo (o cessione) dei beni immateriali, ma solo la parte di esso che abbia un «nesso» con attività di ricerca e sviluppo (il c.d. nexus approach dell OCSE). 16
17 PATENT BOX - Benefici Benefici IRES Esclusione del 50% delle royalties ritratte dalla concessione in licenza (per il 2015 l esclusione è al 30% e per il 2016 al 40%) IRAP Esclusione del 50% delle royalties ritratte dalla concessione in licenza (per il 2015 l esclusione è al 30% e per il 2016 al 40%) Plusvalenze Esclusione da imposizione in misura integrale per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, se almeno il 90% della stessa viene reinvestita in ricerca 17
18 PATENT BOX Plusvalenze Le plusvalenze da cessione dei beni immateriali Tassazione Esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali Condizioni Almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni immateriali deve essere reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Ambito oggettivo Almeno il 90% del corrispettivo deve essere reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. 18
19 PATENT BOX Ambito soggettivo Ambito soggettivo I titolari di reddito d impresa (società di capitali, di persone, imprenditori individuali e stabili organizzazioni italiane di soggetti white list) che svolgono attività di ricerca e sviluppo Soggetti destinatari Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano, possono esercitare l opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la soppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo 19
20 PATENT BOX Modalità di svolgimento dell attività I titolari di reddito d impresa devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato. Con il decreto del 20 gennaio 2015 dal Governo è stata data rilevanza anche ai costi derivanti da attività di R&S esternalizzata a società terze, purché non appartenenti al gruppo. 20
21 PATENT BOX Il reddito agevolabile Il reddito agevolabile non riguarda l intero reddito derivante dall intangible, ma solo una quota definita in base al rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo dell attività ed i costi complessivi sostenuti per produrre il bene. 21
22 PATENT BOX Modalità di calcolo dell agevolazione Modalità di calcolo dell agevolazione Step 1 Si individua il reddito agevolabile Step 2 Step 3 Il reddito agevolabile va moltiplicato per il rapporto tra i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per la realizzazione del bene Il numeratore del rapporto può essere incrementato, in misura massima del 30% dei costi integralmente agevolabili, delle spese sostenute per l acquisizione dei beni immateriali e dei costi di R&S sostenuti in outsourcing derivanti da rapporti con società del gruppo 22
23 PATENT BOX Utilizzo del regime opzionale E possibile accedere al regime opzionale: Per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali Nell ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali 23
24 PATENT BOX Utilizzo diretto dei beni immateriali In tale ipotesi, risulta necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione del menzionato importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di ruling internazionale (i c.d. advance pricing agreement) conforme a quanto previsto dall art. 8 del DL 269/2003 finalizzata all individuazione dei componenti positivi di reddito ascrivibili all utilizzo dei beni immateriali nonché alla definizione dei criteri con cui procedere all allocazione dei relativi componenti negativi. 24
25 PATENT BOX Il meccanismo di calcolo Il meccanismo di calcolo Se i beni immateriali sono concessi in licenza Se il bene immateriale viene utilizzato direttamente dall impresa L agevolazione consiste nell esclusione da imposizione del 50% dei relativi redditi Viene escluso da imposizione, sempre nella quota del 50%, la quota parte del reddito derivante dall utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con l Agenzia delle Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale 25
26 PATENT BOX Finestra temporale Finestra temporale Il soggetto IRPEF o IRES deve esercitare un opzione irrevocabile per 5 anni. 26
27 PATENT BOX Altre agevolazioni Cumulo con altre agevolazioni Il patent box si può cumulare con l ACE e con il credito d imposta per ricerca e sviluppo 27
28 PATENT BOX Entrata in vigore Entrata in vigore Il nuovo regime opzionale dovrebbe trovare applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo dovrebbe essere pari, rispettivamente, al 30% e al 40%. Si tratta di una riduzione da apportare in sede di determinazione del reddito d impresa. La variazione riguarda una quota del reddito stesso, pari alla differenza tra i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei beni intangibili e i costi a questi riferibili. 28
29 PATENT BOX Ruling internazionale La facoltà di determinare i redditi infragruppo sulla base di una procedura di ruling internazionale riguarda: i redditi derivanti dalla concessione in uso degli asset agevolati; le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni. Resta invece fermo l obbligo di intraprendere la procedura di ruling per determinare il «contributo economico» dei beni agevolabili alla produzione del reddito complessivo, in caso di utilizzo diretto dei beni stessi. 29
30 PATENT BOX Legami di controllo Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, l agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall art. 8 del DL 269/2003 (procedura di ruling internazionale). 30
31 PATENT BOX Aggiornamenti In data 20 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Investment compact. Tra le novità contenute nella bozza del decreto, vengono confermate le modifiche al regime di patent box di cui all art. 1, commi della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). L agevolazione si estenderebbe a tutti i marchi (inclusi quelli commerciali) e riguarderebbe anche disegni e modelli. 31
32 PATENT BOX Decreto Investment compact La quota di reddito agevolabile sarebbe determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. Il numeratore del suddetto rapporto verrebbe aumentato, fino ad un massimo del 30%, di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa 32
33 PATENT BOX Decreto Investment compact Viene resa facoltativa la procedura di ruling in caso di operazioni infragruppo; una semplice facoltà di determinare i redditi agevolabili derivanti da operazioni intercompany sulla base di un accordo conforme a quanto previsto dal ruling internazionale (articolo 8 del Dl 269/2003). 33
34 PATENT BOX Decreto attuativo Il Decreto attuativo i chiarimenti Il decreto di attuazione dovrà chiarire Se il calcolo va effettuato per ogni singolo bene immateriale per il quale si vuole fruire dell agevolazione Se il calcolo va fatto di anno in anno sommando le spese sostenute, andando a ritroso nel tempo sino all anno in cui è iniziata l attività di R&S Quali sono le spese qualificate da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto La natura del collegamento tra attività di ricerca e sviluppo e bene immateriale 34
35 PATENT BOX Dubbi applicativi Dubbi applicativi Il testo normativo non chiarisce il titolo in base al quale l impresa debba detenere l IP (Intangible Property) il cui reddito è agevolabile. Potrebbe essere inclusa la detenzione in base ad un contratto di licenza. Il riferimento ai costi complessivi non risulta chiaro; quindi il denominatore va riempito di contenuti (anche se dovrebbe essere simile al numeratore, che già include quasi tutti i costi riferibili all IP). Non è chiaro se i costi debbano essere sostenuti nell anno in cui si intende detassare il reddito. 35
36 PATENT BOX Dubbi applicativi Dubbi applicativi Sarebbe opportuno chiarire quali spese sia consentito includere al numeratore e al denominatore del rapporto indicato tra i costi di R&S riferibili al bene, e per queste ultime anche comprendere l orizzonte temporale d inclusione delle spese complessivamente sostenute per produrre il bene, stante il naturale sfasamento dei tempi tra il momento della ricerca e la creazione di un IP che possa concretamente produrre redditi da agevolare. 36
37 PATENT BOX Situazione attuale Situazione attuale Si attende il provvedimento attuativo del ministero dello Sviluppo economico. Il provvedimento dovrebbe contenere una definizione ampia dei costi di ricerca che possono essere presi in considerazione ai fini della definizione del beneficio. 37
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