ART. 7 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69

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della presente legge, che prevedono termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di un anno dall entrata in vigore della l. 69/09; continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della l. 69/09, che prevedono termini non superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti. Sono esclusi dall ambito di applicazione dell art. 2: i procedimenti davanti alle autorità di garanzia e di vigilanza (autorità indipendenti), per i quali ai sensi del comma 5 dell art. 2, sono fatte salve le specifiche disposizioni normative che li regolano; tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, per i quali, ai sensi del comma 4 dell art. 7 della l. 69/09, restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; i procedimenti in materia ambientale, per i quali, ai sensi del comma 4 dell art. 7 della l. 69/09, restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 bis. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall avvio del procedimento d ufficio o dal ricevimento della domanda o dell istanza, se promosso su iniziativa di parte. Sono fatti salvi: l art. 14 comma 2 ; l art. 17. Il termine per concludere il procedimento può essere: sospeso (per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni) per l acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; interrotto ai sensi e per gli effetti dell art. 10 bis;

Ai sensi del comma 9 del novellato art. 2 La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Ai sensi dell art. 7 della l. 69/09 Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. Introduzione dell art. 2 bis alla legge 241/90 In virtù di tale nuova disposizione 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all articolo 1, comma 1-ter (ovvero i soggetti privati preposti all esercizio di attività amministrative), sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. In buona sostanza ai sensi dell art. 2 bis: il privato ha diritto al risarcimento del danno ingiusto conseguente all inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; le controversie in materia di danno da ritardo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Modifica dell art. 20 A seguito della modifica del comma 5 dell art. 20, il termine per il formarsi del silenzio assenso è: sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ove sia necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell art. 2 comma 7; interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento della domanda, ai sensi dell art. 10 bis.

ART. 8 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 Modifica dell art. 16 A seguito della modifica dell art. 16 : il termine assegnato agli organi delle pubbliche amministrazioni per il rilascio dei pareri obbligatori è ridotto a 20 giorni; ove l amministrazione richiesta debba rilasciare il parere facoltativo, essa comunica all amministrazione richiedente il termine entro il quale il parere sarà reso, termine che comunque non può essere superiore a 20 giorni; Modifica dell art. 25 comma 4 della l. 241/90 in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio, è in facoltà dell amministrazione richiedente procedere indipendentemente dal parere; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo, l amministrazione richiedente procede indipendentemente dal parere; la trasmissione del parere avviene con mezzi telematici; resta fermo quanto previsto dall articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che prevede il termine di 45 giorni per il rilascio del parere da parte del Consiglio dei lavori pubblici o dei comitati amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti. Nel caso di ricorso alla Commissione per il diritto di accesso avverso il diniego di accesso agli atti da parte di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la richiesta di intervento della Commissione deve essere inoltrata anche all amministrazione resistente. ART. 9 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 Modifica dell art. 14 ter All art. 14 ter, comma 1, viene prevista la possibilità di svolgere la conferenza di servizi per via telematica. Vengono introdotti i commi 2 bis e 2 ter all art. 14 ter, in forza dei quali: 2 bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla

Modifica degli artt. 19 e 20 quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. Le innovazioni in materia di dichiarazione di inizio attività ineriscono: 1. l estensione del novero delle fattispecie escluse dall ambito di operatività dell art. 19; 2. la previsione della possibilità, in limitate ipotesi, di derogare all iter procedurale della dia, nel senso di poter iniziare immediatamente l attività oggetto di dichiarazione; 3. l integrazione delle disposizioni concernenti il ricorso giurisdizionale. 1. Alle materie già in precedenza indicate dalla norma come escluse dall ambito di operatività della dichiarazione di inizio attività si aggiungono l asilo e la cittadinanza. Coerentemente a tale modifica, l art. 9 della l. 69/09 esclude l asilo e la cittadinanza anche dal campo di operatività del silenzio assenso di cui all art. 20. 2. Ai sensi del novellato comma 2 dell art. 19: Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all amministrazione competente. Resta fermo, anche in questi casi, il potere-dovere dell amministrazione competente di esercitare i poteri inibitori nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, ove non sussistano i presupposti legittimanti l esercizio dell attività oggetto della dichiarazione. 3. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei

termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall articolo 20. Ai sensi dell art. 9 comma 7 della l. 69/09 Dall attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Modifica dell art. 22 comma 2 della l. 241/90 ART. 10 L. 18 GIUGNO 2009 N. 69 L accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l imparzialità e la trasparenza. Scompare solo apparentemente la qualificazione del diritto di accesso quale disciplina attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, poiché essa è stata trasfusa nell art. 29 dedicato all ambito generale di applicazione della legge sul procedimento amministrativo. Modifica dell art. 29 Viene riscritto l art. 29 attraverso: la modifica del comma 1; l aggiunta dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies. A seguito della riformulazione dell art. 29: le disposizione (tutte) si applicano non soltanto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, ma anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all esercizio delle funzioni amministrative; le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5- bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Regioni e Enti locali. Il comma 2 dell art. 29 continua a prevedere la possibilità per Regioni e Enti locali di regolare in modo autonomo la propria azione amministrativa, fermo restando il rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell azione amministrativa,

come definite dai principi stabiliti dalla l. 241/90. Ai sensi del comma 2 bis dell art. 29, attendono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all art. 117 comma 2 lettera m) Cost. le disposizioni volte a: garantire la partecipazione dell interessato al procedimento; individuare il responsabile del procedimento; concludere il procedimento entro il termine prefissato; assicurare l accesso alla documentazione amministrativa; garantire la durata massima dei procedimenti. Ai sensi del comma 2 ter del novellato art. 29, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all art. 117 comma 2 lettera m) Cost. anche le disposizioni sulla dichiarazione di inizio attività e sul silenzio assenso, ma con intese in sede di Conferenza unificata, di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è possibile individuare casi ulteriori in cui non si applicano le dette disposizioni. In forza del comma 2 quater del novellato art. 29, le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell art. 29, potendo prevedere solo livelli ulteriori di tutela. Ai sensi del comma 2 quinquies del novellato art. 29, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Studio legale Spallino - Como www.studiospallino.it