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GLOSSARIO Assicurato: il titolare della card i cui dati siano stati comunicati alla Società. Assistenza: l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Centrale Operativa: La struttura organizzativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l Italia - Via Bernardino Alimena, 111 00173 Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Contraente: Più Vista Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico. Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza. Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia. Inabilità temporanea (IT): la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni. Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea. Istituto di cura: l istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio: - improvvisa: la malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all Assicurato; - preesistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione. Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro. Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l Italia; Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Residenza: il luogo, nel paese di origine, dove l Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico. Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l erogazione dell assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l assicurazione. Società: INTER PARTNER ASSISTENZA S.A. Rappresentanza generale per l Italia Via Bernardino Alimena, 111 00173 Roma Pagina 2 di 6

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONE TERRITORIALE Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. ASSICURATI L assicurazione si intende valida solo a favore dell Assicurato presente nell elenco degli aventi diritto. OPERATIVITA DELLA POLIZZA Salvo quanto diversamente specificato all interno delle singole prestazioni, la garanzia opera: a seguito di guasto occorso al veicolo dell Assicurato; mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l anno; con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura; senza limite di numero di prestazioni nell ambito del medesimo sinistro; entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza. Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. Pagina 3 di 6

GARANZIE DI ASSISTENZA 01 - Consulto medico telefonico La Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell anno, è a disposizione dell Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della Centrale Operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire: - consigli medici di carattere generale; - informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso; reperimento di medici generici e specialisti; localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati; modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private; esistenza e reperibilità di farmaci. La Centrale Operativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario. 02 - Invio di un medico o di un ambulanza in caso di urgenza Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico. Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. 03 - Second Opinion La Società fornirà all Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un parere medico complementare da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie: oncologiche; cerebrovascolari; neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla; del cuore e dei grandi vasi. Il parere medico complementare, inviato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà: l opinione dello specialista; eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi; risposte a possibili quesiti. La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all Assicurato, e non intende modificare l orientamento diagnostico del medico curante. La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. La Società terrà a proprio carico le spese del consulto. Pagina 4 di 6

04 - Network convenzionato (prestazione valida in Italia) (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la Centrale Operativa fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a: singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione); prestazioni specialistiche; nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità; esami diagnostici; ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati. Resta inteso che la Centrale Operativa, non provvederà ad effettuare la prenotazione della prestazione ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso. 05 - Invio fisioterapista (prestazioni valida a seguito di infortunio occorso presso la palestra PiùVista) Qualora l Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall istituto di cura presso cui era ricoverato, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l invio di personale convenzionato. La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile. La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno. Pagina 5 di 6

ESCLUSIONI 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10 giorno dall inizio delle ostilità qualora l Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; d) dolo o colpa grave dell Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; f) infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell' Assicurato; g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio; h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all Assicurato; i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; j) viaggi intrapresi dall'assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici. 2) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 3) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati. 4) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un Autorità pubblica competente. 5) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali. 6) Sono escluse le spese di ricerca dell'assicurato in mare, lago, montagna o deserto. Pagina 6 di 6