Il Sistema Nazionale di Protezione Civile Fabio Palombi 1
LA PROTEZIONE CIVILE Funzione pubblica di tutela delle attività sociali ordinarie di una comunità da eventi calamitosi 2
La Protezione Civile non è un corpo gerarchizzato, ma un insieme coordinato di tanti soggetti specializzati che al proprio interno hanno linguaggi specifici, proprie procedure e spiccato senso di appartenenza 3
Sistema complesso Un insieme di linguaggi, mentalità, esperienze e competenze che devono essere messe a funzione per il raggiungimento di un obiettivo mirato a gestire situazioni di crisi 4
Sistema complesso Le Strutture Operative Nazionali: Amministrazioni Componenti: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Forze Armate; Forze di Polizia; Corpo Forestale dello Stato; Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica; Croce Rossa Italiana; Servizio Sanitario Nazionale; Organizzazioni di Volontariato; Corpo Nazionale Soccorso Alpino Regioni; Province; Prefetture; Comuni; Città metropolitane
Normativa: le tappe L. 996/70 Norme sul soccorso e l assistenza alle popolazioni colpite da calamità D.P.R. 66/81 Regolamento di esecuzione della L. 996/70 O.S.P.C.M. 29/4/82 Attività di SOCCORSO Ruolo del PREFETTO Viene introdotto la locuzione protezione civile Direzione affidata al Ministro dell Interno Viene prevista la nomina di un Commissario per le emergenze Vengono istituiti i C.A.P.I. Si costituiscono i C.OM. quale strumento di direzione e coordinamento degli interventi Istituzione del Dipartimento della Protezione Civile 6
L. 938/82 Viene formalizzata la figura del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile Ordinanze in deroga D.P.C.M. 16/10/84 Costituzione del Comitato Operativo D.M. 27/10/84 Attività di SOCCORSO Ruolo del PREFETTO Ministero dell Interno Ministero della Sanità Ministero dei Trasporti Ministero Agricoltura e Foreste Ministero dei Lavori Pubblici Ministero della Marina Mercantile Capo Stato Maggiore dell Esercito Costituzione della Commissione Grandi Rischi 7
L. 225/92 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile Attività di PREVISIONE PREVENZIONE SOCCORSO SUPERAMENTO Ruolo dello STATO REGIONI ENTI LOCALI Si introducono le attività di previsione e prevenzione Il C.M. delibera lo stato di emergenza nazionale Vengono definite Componenti e Strutture Operative Vengono istituiti presso il Dip. Prot. Civ. la Commissione Grandi Rischi e il Comitato Operativo Le Regioni e le Province partecipano all elaborazione dei programmi di previsione e prevenzione Il Prefetto predispone il piano di emergenza Il Sindaco è autorità di protezione civile Si riconosce l attività del Volontariato 8
I fondamenti della 225/92 Carattere multilivello per una materia a competenza mista (Stato; Regioni; Comuni) Insieme di attività (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell emergenza) Strutture operative nazionali (VVF; CFS; FFAA; CRI; Volontariato; ecc.) Ruolo centrale del Dipartimento della protezione civile Rischio inteso non come evento di natura fisica ma come livello di competenza 9
Strutture operative nazionali Strutture e componenti art. 11 L. 225/92 Le Strutture Operative Nazionali: (art. 11 L. 225 /92) Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Forze Armate Forze di Polizia Corpo Forestale dello Stato Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica Croce Rossa Italiana Strutture del Serv. Sanitario Nazionale Organizzazioni di Volontariato Corpo Nazionale Soccorso Alpino Amministrazioni Componenti di P.C.: (art. 6 L. 225 /92) Ministeri Regioni Province Prefetture Comuni Aziende private Ordini professionali 10
Rischio inteso non come evento di natura fisica ma come livello di competenza Eventi naturali o connessi con l attività dell uomo che a) possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti in via ordinaria b) che per loro natura ed estensione comportano l intervento coordinato di più enti in via ordinaria c) (anche imminenti) per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari COMUNE REGIONE PROVINCIA PREFETTURA DIPARTIMENTO 11
Principio di sussidiarietà Sussidiarietà verticale (art.118 Cost., 1 c.) le funzioni amministrative sono attribuite all autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati e i livelli territoriali superiori intervengono solo se possono rendere il servizio in maniera più efficiente ed efficace 12
D. Lgs. 112/98 La protezione civile diventa materia di competenza mista Stato/Regioni Le Regioni attuano interventi in caso di eventi di tipo b) Le Regioni organizzano e utilizzano il volontariato Le Province predispongono i piani D.P.R. 194/01 Ruolo delle REGIONI ENTI LOCALI provinciali di emergenza I Comuni assicurano i primi soccorsi I Comuni utilizzano il volontariato a livello comunale L. 401/01 Disciplina l utilizzazione del Volontariato Introduzione della competenza sui grandi eventi 13
L. C. 3/01 La protezione civile è definita materia di legislazione concorrente D.M. 02/03/02 Costituiscono il Comitato Operativo i rappresentanti delle strutture operative D.M. 12/04/02 Circolare 30/09/02 Ruolo delle REGIONI ENTI LOCALI La Commissione Grandi Rischi viene articolata in 8 sezioni Il Prefetto, in conformità con la pianificazione provinciale, deve assicurare il concorso dello Stato per gli interventi di protezione civile Si vogliono evitare situazioni di sovraordinazione di un autorità rispetto alle altre 14
L. 286/02 Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la nomina del Capo del Dipartimento della Protezione Civile quale Commissario Delegato ancor prima della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale Questa legge comporta lo svuotamento dei poteri del Ruolo dello La Prefetto, Commissione nonostante Grandi la Rischi STATO viene contestuale articolata vigenza in 8 sezioni dell art. 14 della 225/92 L. 152/05 Possibilità di delega in materia di protezione civile (non esclusivamente al Ministro dell Interno) Consente di utilizzare lo strumento dell ordinanza anche per gli interventi all estero 15
Direttiva del 3/12/08 Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze Continuo e reciproco scambio di informazioni tra livello nazionale e livelli periferici (L. 286/02) Centro di coordinamento SISTEMA (VV.F., FF.AA., P.S., CC., G.d.F., C.F.S., C.P.) espandibile e di supporto al Comitato Operativo Chiarisce le funzioni per ogni livello competente Assegna al prefetto la funzione di coordinamento del CCS in caso di assenza di indicazioni della Regione o di specifici protocolli d intesa con la Provincia 16
Decreto Legge 59/2012 converito con Legge 100/2012 Il Capo Dipartimento firma le ordinanze L emergenza non può durare più di 90 + 60 gg. Dopo 20 gg dalla dichiarazione dello stato d emergenza le ordinanze devono essere convalidate dal MEF + Corte dei Conti Dichiarazione emergenza nell imminenza dell evento Introduce gli scenari di rischio Piani di assetto territoriale agganciati ai piani di pc Accise sulla benzina Coordinamento dell emergenza del Prefetto Ruolo del Sindaco: direzione e coordinamento 17
Decreto Legge 93/2013 converito con Legge 119/2013 L emergenza non può durare più di 180 + 180 gg.
La dichiarazione di Stato di emergenza (art. 5) La dichiarazione di stato di emergenza è uno strumento fondamentale per l attivazione della risposta del Sistema nazionale ad una calamità di origine naturale o antropica di rilievo nazionale. In particolare, lo stato di emergenza viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del suo delegato, anche se la richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l intesa. Sulla base del nuovo testo normativo, lo stato di emergenza può essere dichiarato anche nell imminenza e non solo al verificarsi di calamità che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. La sua durata non può, di regola, superare i 180 giorni e può essere prorogata, generalmente per un massimo di 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all emergenza, viene individuata anche l amministrazione pubblica competente in via ordinaria che coordina gli interventi conseguenti l evento allo scadere dello stato di emergenza. 19
Il ruolo del Prefetto ai sensi della l.100/12 (art. 14) L art. 14, comma 2, contiene la principale modifica delle competenze del Prefetto in un emergenza di protezione civile. Si prevede, infatti, che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane invece il valida la disposizione per cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Prefetto opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Affinché questo accada, però, questo potere deve essere espressamente richiamato nella deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. In caso contrario, l esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come previsto dal comma 2 dell art. 5 della stessa legge. 20
Come è organizzato il sistema Il livello nazionale Evento tipo c) Presidenza del Consiglio dei Ministri (poteri straordinari) Il livello regionale Evento tipo b) Regione Il livello locale Evento tipo a) Comune Dipartimento della Protezione Civile Presidenza o Assessorato o Agenzia Sindaco Prefetto Strutture operative nazionali Strutture operative provinciali o regionali Strutture operative comunali 21
Dipartimento della protezione civile Capo Dipartimento/Commissario Delegato (L 286/2002) LIVELLO NAZIONALE Comitato Operativo Commissione Grandi Rischi Consulta nazionale di volontariato di pc Comitato Paritetico stato-regioni-enti Dichiarazione stato d emergenza Centro Funzionale Centrale Sala Situazione Italia DI.COMA.C. (sul posto) Regione c LIVELLO REGIONALE Centro Funzionale Regionale SOR Albo regionale di Volontariato (L112/98) b LIVELLO PROVINCIALE Provincia (Accordo Provincia/UTG) C.C.S C.O.M./C.I. Com.Montana C.O.M./C.I. Com.Montana C.O.M./C.I. Com.Montana a LIVELLO COMUNALE Sindaco Autorità di protezione civile C.O.C.
Comitato Operativo della Protezione Civile Si riunisce presso il Dipartimento della Protezione Civile e assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso RID Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Capo Dipartimento Protezione Civile Forze Armate ENEL Ente Poste CNMCA Corpo Forestale dello Stato Forze di Polizia ANAS Capitanerie di Porto Telecom Croce Rossa Italiana Autostrade Ministero della Salute Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Vodafone APAT Trenitalia Wind CNR Tim RFI Conferenza unificata Stato/Regioni/Città ed autonomie locali ENEA Organizzazioni di volontariato INGV RAI ENAC
PRIME ATTIVAZIONI IN CASO DI EMERGENZA NAZIONALE Corpo Nazionale VVF Forze Armate Forze di Polizia Corpo Forestale dello Stato Comando generale delle Capitanerie di porto Guardia costiera CRI Organizzazioni Nazionali Volontariato CNSAS Regioni e Province Autonome Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ENAC ENAV GSE Terna ANAS / Autostrade per l Italia / AISCAT Gruppo Ferrovie dello Stato Società di telefonia fissa e mobile - Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G RAI Gruppo Poste Italiane ENI ENEL azioni immediate azioni entro 12 ore azioni entro 24 ore PRINCIPALI ATTIVITÀ IN COMITATO OPERATIVO Attività di soccorso e di verifica degli effetti Attivazione ulteriori risorse Assistenza popolazione Attivazione mezzi, risorse e personale Verifica impatto dell evento Stima risorse presenti sul territorio Istituzione centri operativi Verifica agibilità, ricognizione danni, individuazioni aree di emergenza, predisposizione strutture di assistenza Invio team specialistici Ricovero della popolazione Informazioni sicurezza strutture Messa in sicurezza Avvio ripristino servizi primari
PRIME ATTIVAZIONI IN CASO DI EMERGENZA NAZIONALE DELLE STRUTTURE OPERATIVE AZIONI IMMEDIATE AZIONI ENTRO 12 ORE AZIONI ENTRO 24 ORE forniscono dettagliate informazioni riguardo le conseguenze determinate dall'evento; forniscono gli elementi informativi riguardo le risorse umane, logistiche e tecnologiche presenti ed impiegabili nell'immediatezza sul territorio; attivano le risorse disponibili e adottano le misure di specifica competenza; propongono l'eventuale impiego di risorse aggiuntive; attivano il proprio personale per le attività di ricognizione dei danni e per l allestimento delle strutture/aree di ricovero della popolazione; assicurano la presenza di proprio personale presso i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio; supporto operativo e logistico per l assistenza alloggiativa d urgenza della popolazione
Dott. Fabio Palombi fabio.palombi@protezionecivile.it www.protezionecivile.gov.it 26