CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni in materia di edilizia ecosostenibile

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4427 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato JANNONE Disposizioni in materia di edilizia ecosostenibile Presentata il 16 giugno 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! L edilizia ecosotenibile si caratterizza per essere volta alla salvaguardia ecologica del processo edilizio. La sostenibilità consiste nell utilizzo delle risorse esistenti sul nostro pianeta (acqua, energia, materiali eccetera), in maniera da preservarli anche per le generazioni future. La salvaguardia ecologica del processo edilizio si fonda sull uso razionale dei materiali da edificazione e sul riciclo degli scarti senza intaccare la qualità dell edificio costruito e prestando attenzione alla diminuzione di ogni forma di inquinamento che può derivare dalla costruzione, ossia alla riduzione dell inquinamento interno ed esterno. L edilizia ecosostenibile applica i princìpi della bioarchitettura che utilizza per la costruzione solo materiali e tecniche che salvaguardano l ecosistema ambientale, nonché la qualità della vita e il benessere psicofisico dell uomo. In altri termini, la bioarchitettura si propone di instaurare un rapporto equilibrato tra l ambiente e il costruito. In generale si afferma che una costruzione realizzata secondo i princìpi della bioarchitettura è anche ecosostenibile, ma non sempre vale la regola contraria, cioè non sempre una casa ecosostenibile viene costruita con i materiali e con le tecniche della bioarchitettura. Per questo la bioarchitettura è volta, soprattutto, a garantire la qualità dell abitare in tutte le sue forme: salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico dell individuo, riduzione di ogni tipo di inquinamento quale emissioni di fumi, gas, acque di scarico o rifiuti, e utilizzo di materiali appartenenti alla cultura locale. Quindi la bioarchitettura tiene in considerazione tutti gli aspetti che ri-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4427 guardano la qualità della vita all interno di un edificio e lo fa mediante l utilizzo di tecniche e di soluzioni costruttive particolari in linea con tale principio. Sicuramente realizzare un attività edile che soddisfi i bisogni dell attuale generazione senza inquinare in modo irrimediabile l ambiente di vita delle generazioni future è un compito che una società, come la nostra, deve imporsi e mettere subito in atto. Nel campo dell uso dell acqua si avverte con urgenza la necessità di promuovere forme di risparmio e di utilizzo più razionale della risorsa: nel settore dei consumi idrosanitari, risparmio idrico e risparmio energetico camminano di pari passo. L Italia, in Europa, è uno dei Paesi che presentano i maggiori consumi procapite di acqua. Questo prelievo decisamente consistente è frutto anche di un uso inefficiente della risorsa. Basti pensare che la rete acquedottistica italiana registra perdite di circa un terzo: questo significa che per ogni litro d acqua captato da fiumi e da falde negli acquedotti, 30 centilitri non arrivano nei rubinetti. La presente proposta di legge si prefigge di agevolare la modernizzazione dei sistemi energetici e idrici nel settore civile, nella convinzione che essa risponda a un indiscutibile interesse generale dell intero Paese, dei cittadini e delle imprese.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4427 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti di cui alla presente legge. 2. Ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono costruire o ristrutturare l unità immobiliare nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge. 3. Le regioni e i comuni, nell ambito dei criteri generali per l assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che attuano i princìpi stabiliti dalla presente legge. 4. I comuni possono vincolare l edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all edilizia residenziale ai sensi della presente legge, stipulando apposite convenzioni con i privati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni degli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora tali edifici siano conformi ai princìpi stabiliti dalla presente legge. 5. Le regioni possono promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire l attuazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. ART. 2. 1. A decorrere dal 1 o gennaio 2012, per ottenere la concessione edilizia relativa agli interventi di nuova costruzione e di

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4427 ristrutturazione urbanistica, è necessario prevedere: a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, di filtraggio e di erogazione; b) l installazione di cassette di acqua per vasi sanitari, o water, con scarichi differenziati; c) l installazione di rubinetteria dotata di miscelatore di aria e di acqua; d) l impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l effetto noto come isola di calore. 2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. ART. 3. 1. All articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. A decorrere dal 1 o gennaio 2012, negli edifici pubblici o privati di nuova costruzione ovvero sottoposti ad intervento di ristrutturazione che coinvolge almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile e che preveda un rifacimento strutturale degli impianti termici, è assicurata, attraverso l utilizzo di fonti rinnovabili di energia, la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e, comunque, almeno del 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini di cui al primo periodo sono realizzate coperture tecnologiche a captazione di

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4427 energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, accolgono e integrano i collettori solari e i moduli fotovoltaici. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici». 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche provvedono, ciascuno per l ambito di propria competenza, a istituire un comitato di controllo energetico ambientale, con il compito di accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e di definire i costi e i tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell edificio, sulla base dell attestato di certificazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al di sotto degli indici di prestazione energetica determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. ART. 4. 1. All articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per incentivare l utilizzazione dell energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kw, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo nell energia scambiata con la rete»;

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4427 b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Ai fini del calcolo del corrispettivo in conto scambio si considera il totale dell energia immessa in rete dai punti di immissione e il totale dell energia prelevata dai diversi punti di prelievo». ART. 5. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, è istituito, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per l edilizia ecosostenibile, con una dotazione annua di 500.000 euro a decorrere dall anno 2012.

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