LE LINEE GUIDA NAZIONALI per L APPLICAZIONE del REGOLAMENTO (CE) n 1069/2009

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Liguria e Valle d Aosta Linee guida per applicazione del Reg. (CE) n.1069/2009 1. Registrazione stabilimenti 2. Riconoscimento stabilimenti 3. Esclusioni registrazione/riconoscimento 4. Raccolta sul luogo di produzione 5. Trasporto - indicazioni operative 6. Veicoli e contenitori - comunicazioni 7. Veicoli e contenitori - identificazione 8. Documento commerciale 9. Rintracciabilità - registri

Liguria e Valle d Aosta Linee guida per applicazione del Reg. (CE) n.1069/2009 10.Smaltimento come rifiuti (norma ambientale) 11.Smaltimento come sottoprodotti (norma sanitaria) 12.Trasformazione in impianti di compost e biogas 13.Casi particolari: 1. Pelli 2. fertilizzanti organici e ammendanti 14.Deroghe art.16 (deroghe all uso) 15.Deroghe artt. 12,13,14 e 21 16.Periodo transitorio 17.Sanzioni

1.Registrazione impianti/attività (art.23) qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009, o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004 tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a registrazione

Liguria e Valle d Aosta Trasporto Oleochimico 1.Registrazione impianti/attività (art. 23) solo qualora l attività consista unicamente nel trasporto di SOA e p.d. e non sia anche associata ad altre attività inerenti i SOA o gli alimenti, per le quali l operatore sia già registrato/riconosciuto Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), ad esempio: concerie attività di tassidermia lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale

Liguria e Valle d Aosta 1. Registrazione impianti/attività (art. 23) Uso di sottoprodotti per l alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali, art. 18) Centri di raccolta, (definiti all Allegato I, punto 53 del Reg. UE n. 142/2011 ) Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) Immissione in commercio (intermediari e commercianti) SOLA AUTORIZZAZIONE ASL per l impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 14 punto 2 delle Linee Guida)

Liguria e Valle d Aosta 1.Registrazione impianti/attività (art. 23) Notifica di: Apertura Variazione titolarità (ragione sociale) o attività Cessazione attività Dove: ASL, oppure Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell attività o dove l operatore risiede (se attività senza stabilimento, es. trasporto), secondo modalità stabilite dalle Regioni Requisiti : dichiarazione di rispettare i requisiti minimi del R.1069/2009 e R.142/2011 relazione tecnica descrittiva dell attività planimetria dei locali 1:100 (datate e firmate dall operatore titolare o legale rappresentante)

Liguria e Valle d Aosta Registrazione impianti/attività (art.23) L operatore può iniziare l attività successivamente all avvenuta notifica Se i SOA o i p.d. sono materie prime per mangimi, l operatore si deve anche registrare ai sensi dell art.9, comma 2 del Reg. (CE) n.183/2005 L impianto deve essere inserito nell elenco nazionale del Ministero della Salute (SINTESI) a cura delle Regioni o P.A. e riceve un numero ufficiale di identificazione La veridicità di quanto dichiarato dall operatore verrà controllata dall ASL nell ambito del controllo ufficiale. In caso di dichiarazioni mendaci: sanzione penale art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e eventuale sospensione dell attività

Liguria e Valle d Aosta 2. Riconoscimento impianti (art. 24) (1/2) Trasformazione, che opera secondo i metodi di trasformazione dall 1 al 7 o con metodi alternativi Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensi delle direttiva 2000/76/CE Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati Produzione di alimenti per animali da compagnia Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti Compostaggio e biogas Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale a seguito della raccolta mediante le seguenti operazioni: Selezione Taglio Refrigerazione Congelamento Salatura (Asportazione delle pelli e del materiale specifico a rischio)

Liguria e Valle d Aosta 2.Riconoscimento impianti (art. 24) (2/2) Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex transito) Magazzinaggio di prodotti derivati se destinati ad essere: smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento; usati come combustibile; usati come mangimi eccetto gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005; usati come fertilizzanti organici o ammendanti (farine tal quali), escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

Liguria e Valle d Aosta 2. Riconoscimento impianti (art. 44) Procedura domanda: definita dalle Regioni o PA ISTANZA ISPEZIONE PREVENTIVA ASL o REGIONE REQUISITI relativi all infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare le procedure operative previste (art.27, a) RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO Max 3 mesi ISPEZIONE ASL o REGIONE Max 3 mesi (3 +3) RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TUTTI I REQUISITI pertinenti fissati a norma art.27 (es. convalida trattamento, se imp.trasformazione)

Liguria e Valle d Aosta 2. Riconoscimento impianti L operatore può iniziare l attività riconoscimento condizionato successivamente al Se produce mangimi per animali da compagnia, l operatore si deve anche registrare ai sensi dell art.9, comma 2 del Reg. (CE) n.183/2005 La procedura e la modulistica sono definite dalle Regioni e PA L impianto deve essere inserito nell elenco nazionale del Ministero della Salute (SINTESI) a cura delle Regioni o P.A. e riceve un numero ufficiale di identificazione. Nella medesima strutture, eventuali attività autorizzate ai sensi del d.lvo 152/2006 (norma ambientale) devono essere separate completamente e in via permanente dall attività soggetta a riconoscimento.

Liguria e Valle d Aosta 2. Riconoscimento impianti L atto di riconoscimento (emanato da Regione/PA o ASL) deve riportare almeno: L attività La tipologia di prodotto generato (master list) La categoria di sottoprodotto manipolato, lavorato, utilizzato Il numero di riconoscimento Inoltre, se l attività riguarda più di una categoria di sottoprodotti precisare se la lavorazione è: permanente temporanea (emergenze epidemiche, altro..)

Liguria e Valle d Aosta 2. Riconoscimento impianti Altra documentazione utile ai fini del riconoscimento o delle variazioni istanza di voltura o cambio ragione sociale parere del Servizio Veterinario dichiarazione sostitutiva Camera Commercio e requisiti tecnici istanza variazioni significative variazione titolarità dichiarazione sostitutiva cessazione totale o parziale attività comunicazione alla Regione di sospensione, cessazione o revoca

Link del sito della Commissione Europea Elenchi degli Impianti SOA riconosciuti http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm

Liguria e Valle d Aosta 3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133, attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti. Discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, attuazione direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti; Impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull igiene alimentare. Detti impianti sono soggetti a controlli ufficiali in quanto tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento. Qualora, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti (ad esempio l incenerimento), tali attività devono essere riconosciute o registrate.

Liguria e Valle d Aosta 3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Impianti di biogas e compostaggio: annessi all azienda agricola, qualora utilizzzino stallatico proprio, comprendente anche gli effluenti di allevamento, o da impianti consortili non annessi ad allevamenti, che introducono rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscele di tali rifiuti con: stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti dal processo di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all articolo 10, lett,. f) del regolamento 1069/2009 trasformati conformemente all articolo 2, paragrafo 1, lett. m) del Regolamento (CE) 852/2004, annessi alle aziende lattiero-casearie, nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto

Liguria e Valle d Aosta 3. Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento (registrazione o riconoscimento) Immissione sul mercato e distribuzione all utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

Liguria e Valle d Aosta 3. Contenitori dislocati sul territorio Per particolari esigenze le Regioni/PA possono autorizzare, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, uno o più contenitori refrigerati dislocati sul territorio, in un area dedicata individuata dall autorità comunale competente. Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori. Detti contenitori devono essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati. Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'asl territorialmente competente. Il responsabile gestionale: detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009. applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Liguria e Valle d Aosta 4. Raccolta sul luogo di produzione I SOA devono essere: asportati quotidianamente dal luogo di produzione, oppure immagazzinati mediante l impiego del freddo I contenitori per la raccolta sul luogo dei produzione devono essere identificati con striscia inamovibile: alta almeno 15 cm e larga in modo che sia evidente colorata in: nero (categoria 1) giallo (categoria 2) verde (categoria 3) Sono fatte salve le disposizioni previste per il MSR

Liguria e Valle d Aosta 4. Raccolta sul luogo di produzione Le carcasse degli animali morti in allevamento devono: essere asportate nel più breve tempo possibile (24 h), oppure immagazzinate mediante l impiego del freddo, oppure conservate in modo da non creare rischi per la salute pubblica, animale, ambientale, né molestie olfattive

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna. Dopo lo scarico, presso l impianto di destinazione: gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti a lavaggio e disinfezione. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione possono essere effettuate anche presso altre strutture od impianti indicati dall operatore.

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore devono essere attestati dal titolare dell impianto di destinazione, o suo delegato, mediante la compilazione dell allegato 4 o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) con l indicazione di data, ora e luogo. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto.

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative I contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di SOA e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) eccetto che per: prodotti derivati, solidi o liquidi, di tutte le categorie purché confezionati prodotti derivati, solidi o liquidi, trasportati sfusi, ottenuti da materiali di cat. 3 (ad es. grassi animali e idrolizzati proteici), purché prima del carico e successivamente allo scarico automezzi e contenitori siano sottoposti a lavaggio e disinfezione

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell ASL competente, possono consentire il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria, previa: specifica autorizzazione in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Trasporto sul medesimo automezzo o contenitore di sottoprodotti o di prodotti derivati di diversa categoria, in tempi diversi se : a) Nulla Osta dell ASL competente b) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi devono essere identificati c) procedure scritte riguardo l effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l altro.

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il trasporto di SOA destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata (allegato VIII, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) 142/2011), salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida per adeguamento dei mezzi di trasporto

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento, o verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari, a scopo diagnostico o didattico contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati, il contenitore può essere trasportato direttamente dall utente con proprio mezzo. animali soggetti a test: prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico, da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE

5. Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) il trasporto di SOA mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, è consentito per : a) sottoprodotti di cui all art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

b) sottoprodotti di cui all art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all art.33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione, alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P- 11/11/2010): a. consegnate non alla rinfusa, b. trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano, c. mantenenti le caratteristiche dell idoneità al consumo umano durante il trasporto, d. adeguatamente imballate

c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamenti per l alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (UE) 142/2011: è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, purché il siero mantenga le caratteristiche dell idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell automezzo durante il trasporto, mediante l apposizione di una targa (etichetta) come riportato al punto 3 dell art. 7.

6. Veicoli e contenitori - comunicazioni Ogni impresa che trasporta SOA e prodotti derivati, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa) l elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.

6. Veicoli e contenitori - comunicazioni Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di SOA e prodotti derivati non possono essere destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all art.5, comma 6 dell Intesa (prodotti derivati ) Animali vivi Alimenti Mangimi Rifiuti

6. Veicoli e contenitori - comunicazioni La comunicazione deve contenere almeno: modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni; la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore la sede presso cui è detenuto il registro delle partite, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio la categoria di SOA e prodotti derivati trasportati l indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori

6. Veicoli e contenitori - comunicazioni veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di SOA (art. 5 punto 14 delle linee guida: resi, soa per pet-food o art.33, siero per alim. Animale) obbligo di comunicazione

6. Veicoli e contenitori - comunicazioni veicoli o contenitori già autorizzati ai sensi della precedente disciplina (Reg 1774/2002), se l autorizzazione era valida al 4.03.2011, non sono soggetti a obbligo di comunicazione obbligo di comunicazione

7. Veicoli e contenitori - identificazione c/o Servizio Veterinario della ASL deve essere presente un registro dei veicoli o contenitori adibiti al trasporto di SOA o prodotti derivati, codice di identificazione, sulla base dell'ordine di registrazione. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto

7. Veicoli e contenitori - identificazione I veicoli e i contenitori riutilizzabili per il trasporto dei SOA e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante: indicazione di Regione e ASL di competenza codice di identificazione ASL categoria dei sottoprodotti di origine animale diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (Categoria e diciture possono essere indicate in un etichetta separata rispetto a quella che identifica il mezzo)

7. Veicoli e contenitori - identificazione veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l ASL competente

7. Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI DI CATEGORIA 1 DESTINATI SOLO ALLA ELIMINAZIONE GUIDELINES PRODOTTI DERIVATI DA CATEGORIA 1 DESTINATI SOLO ALLA ELIMINAZIONE MATERIALI DI CATEGORIA 2 NON DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE MATERIALI DI CATEGORIA 3 NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO PRODOTTI DERIVATI DA CATEGORIA 2 NON DESTINATO AL CONSUMO ANIMALE PRODOTTI DERIVATI DA CATEGORIA 3 NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO Dimensioni cm. 50x35 (veicoli e scarrabili) Altezza dei caratteri 5 cm. 30

7. Veicoli e contenitori - identificazione Targa inamovibile, di metallo o altro materiale idoneo, riportante la seguente dicitura: REGIONE.. A.S.L.. Aut. n.. (Reg. CE n 1069/09)

7. Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 1 DESTINATI solo allo SMALTIMENTO REGIONE. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI TRASFORMATI di CATEGORIA 1 DESTINATI solo allo SMALTIMENTO REGIONE.. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

7. Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 2 NON DESTINATI al CONSUMO ANIMALE REGIONE.. ASL. Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI TRASFORMATI di CATEGORIA 2 NON DESTINATI al CONSUMO ANIMALE REGIONE ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

7. Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 3 NON DESTINATI al CONSUMO UMANO REGIONE.. ASL.. Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI TRASFORMATI di CATEGORIA 3 NON DESTINATI al CONSUMO UMANO REGIONE. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

7. Veicoli e contenitori - identificazione La targa di cui sopra deve essere: verde per i materiali di categoria 3 giallo per i materiali di categoria 2 nero per i materiali di categoria 1 ( Periodo transitorio di 24 mesi per adeguamento etichetta) Dimensione della targa: Veicoli/contenitori riutilizzabili non inferiore a 50cm x 35cm negli altri casi non inferiore a 20cm per lato. L altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 cm.

7. Veicoli e contenitori - identificazione E possibile utilizzare targhe rimovibili per il trasporto, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, di differenti categorie di sottoprodotti purché si informi il servizio veterinario dell'asl competente e siano prodotte procedure scritte di lavaggio e disinfezione. Dell utilizzo di targhe rimovibili e della suddetta procedura deve essere fatta menzione nella comunicazione del veicolo o del contenitore presentata alla ASL

7. Veicoli e contenitori - identificazione Mezzi senza obbligo di identificazione, per il trasporto di: materiali di categoria 3 degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del reg (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all Allegato VIII, capo II del regolamento UE/142/2011. mangimi composti (art.4 del regolamento (CE) 767/2009) fabbricati da SOA o da prodotti derivati; fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg o 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

8. Documento commerciale (DDT) Durante il trasporto, anche sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011. )

8. Documento commerciale (DDT) Le Regioni e le Province autonome, per esigenze locali e nell ambito del proprio territorio, possono autorizzare l utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). Tale scelta potrà essere estesa anche ai materiali di Cat. 1 e 2 e deve essere comunicata al Ministero della Salute. Sul documento commerciale, in alternativa alla descrizione delle singole specie animali, è possibile indicare la dicitura multi specie che ne vincola i successivi utilizzi conformemente al regolamento (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

8. Documento commerciale (DDT) Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale.

8. Documento commerciale (DDT) Il DDT deve essere redatto in almeno tre esemplari: 1.Originale: deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario 2.Copia: al produttore 3.Copia: al trasportatore Se il trasporto è effettuato dal destinatario, questi dovrà conservare anche la copia del DDT prevista per il trasportatore.

8. Documento commerciale (DDT) Il DDT deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011). Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

8. Documento commerciale (DDT) Il DDT non è necessario nei seguenti casi: spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale; prodotti lattiero-caseari restituiti di cui all articolo 5, comma 14 della presente Intesa, purché sulla bolla di reso vengano indicati come SOA mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.

8. Documento commerciale (DDT) Nel caso in cui i SOA ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento (CE) 767/2009 (All.V o Reg. 242/2010).

8. Documento commerciale (DDT) Il DDT per il trasporto di siero di latte per l alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

8. Documento commerciale (DDT) Un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, può effettuare la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio e, al momento del conferimento all impianto di destinazione, compilare un unico DDT cumulativo rappresentante la sommatoria (in termini di peso) dei DDT rilasciati ai produttori/speditori. In questo caso l intermediario riporta sul DDT cumulativo tutte le informazioni richieste, compresa l origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a riportare sul registro, di cui all art. 22 del Regolamento, tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciati ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione.

GRAZIE per l attenzione

a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;