REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott. Gaetano CICCIO Dott.ssa Eleonora DI SANTO Dott. Bernardo MASSARI - Presidente - Consigliere rel. est. - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 188/2005 proposto da MAZZEI Girolamo rappresentato e difeso dall Avv. Pier Giuseppe Sozzi e dall Avv. Livia Grazzini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Borgo Pinti n. 80; contro - il Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall Avv. Domenico Iaria, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, Via de Rondinelli n. 2; e nei confronti della
- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Firenze, in persona del Ministro dell Economia e delle Finanze p.t., non costituitosi; per l annullamento - dell ordinanza n. 59 del 16 novembre 2004, con la quale il Sindaco del Comune di Porto Azzurro ha disposto gli orari di apertura nel periodo invernale dei negozi muniti anche di autorizzazione per rivendita di generi di Monopolio siti in Piazza Matteotti (Tabaccheria n. 1) e in Via Ricasoli (Tabaccheria n. 2) disponendo che almeno un negozio dovrà restare aperto fino alle 22,00 nel rispetto di un determinato calendario; - della ordinanza n. 84 del 23 dicembre 2004, con la quale il Sindaco di Porto Azzurro ha integrato l indicata ordinanza n. 59 del 16 novembre 2004; - di tutti gli atti del procedimento, preparatori, consequenziali e comunque connessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Viste le memorie prodotte dalla parti costituite a sostegno delle proprie difese; 2
Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza dell 8 novembre 2007 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo i difensori delle parti costituite; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. Con un unico motivo di ricorso ( incompetenza eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell art. 13 del d. lgs. 114/1998 sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio nonché violazione dell art. 1 della l. 14/11/1967 n. 1095 e dell art. 71 del d.p.r. 14/10/1958 n 1074 in materia di riposo festivo ed orari delle rivendite di generi di monopolio eccesso di potere per non aver indicato il Sindaco le norme sulle quali si basa l ordinanza difetto dei presupposti grave carenza di motivazione ingiustizia ed illogicità manifesta contraddittorietà con quanto in precedenza affermato circa l inapplicabilità alle rivendite di generi di monopolio del decreto legislativo n. 114/1998), il ricorrente, Sig. Girolamo Mazzei, titolare delle concessioni per la vendita di generi di monopolio (tabaccheria n. 1 di Porto Azzurro) e per la raccolta delle giocate del lotto rilasciategli dall Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha impugnato le ordinanze del Sindaco di Porto Azzurro n. 59 del 16 novembre 2004 e n. 84 del 23 3
dicembre 2004 aventi ad oggetto Orario Invernale dei Negozi con rivendita di generi di monopolio. Con tali ordinanze, il Comune ordinava alla tabaccheria n. 1 di Piazza Matteotti ed alla tabaccheria n. 2 di Via Ricasoli di osservare l orario in tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 7 alle ore 21 con obbligo per almeno uno dei due negozi di rimanere aperto fino alle ore 22 ed a partire dalla notifica dell ordinanza medesima nel rispetto di un prefissato calendario. 2. Il ricorso è fondato. Il Titolo IV del D.Lgs. 114 inerente gli Orari di vendita, all art. 13 (Disposizioni speciali) stabilisce chiaramente che: Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio ( ), qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e (o) prevalente. Le tabaccherie, infatti, sono regolate da disposizioni speciali ed in particolare, in materia di riposo festivo delle rivendite e degli orari di apertura e chiusura delle stesse, dall art. 1 della legge 14 novembre 1967 n. 1095 (Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio) come sostituito dall art. 17 della legge 8 agosto 1977 n. 556 (in forza del quale L orario giornaliero delle rivendite ordinarie è determinato dal Capo dell Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato, sentito il parere dell autorità comunale e della categoria ), e dall art. 71 (Orario delle rivendite) del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 e 4
successive modificazioni (Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293) (in forza del quale Il rivenditore deve osservare l orario ed i turni di servizio fissati dall Ispettorato Compartimentale sentita anche la categoria ). Ne consegue che nel caso di specie, essendo incontestato che l attività di vendita di generi di monopolio e di raccolta delle giocate del lotto fosse l attività svolta in maniera prevalente dal ricorrente nell esercizio di bar-tabaccheria per cui è causa, non competeva al Sindaco come rilevato dal ricorrente - dettare disposizioni che disciplinassero l orario di svolgimento di tale esercizio. Né potrebbe fondatamente obiettarsi che sussisterebbe la competenza del Sindaco in materia di orari di apertura delle rivendite di generi di monopolio a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con legge costituzionale n. 3/2001, con la quale è stata attribuita alle Regioni la competenza esclusiva in determinate materie ivi compresa la disciplina del commercio in sede fissa e quindi la determinazione degli orari di apertura e chiusura di tutti gli esercizi commerciali. A riguardo, infatti, è sufficiente rilevare, in disparte ogni altra considerazione, che alla data di adozione dei provvedimenti impugnati la Regione Toscana, dopo la riforma costituzionale, non aveva ancora legiferato in materia, con conseguente ultrattività della competenza statale. 5
3. Il ricorso va, pertanto, accolto, con compensazione delle spese di lite, stante la particolarità della fattispecie dedotta in giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso n. 188/2005 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa. Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, l 8 novembre 2007. F.to Gaetano Cicciò F.to Eleonora di Santo F.to Mario Uffreduzzi Presidente Consigliere rel. est. Direttore della Segreteria Depositata in segreteria l 11 Febbraio 2008 Firenze, l 11 Febbraio 2008 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.TO MARIO UFFREDUZZI 6