PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE PROVINCIA DI CUNEO

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Transcript:

PIANO FAUNISTICO PROVINCIALE PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE, IL RINNOVO, LA REVOCA E LA GESTIONE DELLE ZONE PER ALLENAMENTO, ADDESTRAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA Articolo 1 La Provincia, ai sensi dell art.13 della L.R. 04/09/1996, n. 70 ed in attuazione del piano faunisticovenatorio provinciale, anche su richiesta dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. istituiti sul territorio della provincia, delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, disciplina, attraverso il presente regolamento, l istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di cui al successivo art.2 nonché i periodi in cui all interno delle zone stesse sono consentiti l addestramento, l allenamento e le prove dei cani da caccia. Articolo 2 Le zone per l allenamento, l addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere permanenti o temporanee. Sono permanenti le seguenti zone: a) ZONE DI TIPO A : all interno delle quali sono permessi l addestramento, l allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo. b) ZONE DI TIPO B : all interno delle quali sono permessi l addestramento, l allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo. c) ZONE DI TIPO C : all interno delle quali sono permessi l addestramento, l allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie Fagiano (Phasianus colchicus), Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Germano reale (Anas platyrhynchos) e Quaglia (Coturnix coturnix). Sono temporanee le ZONE DI TIPO D, all interno delle quali sono permessi l addestramento, l allenamento e le prove di tutti i cani da caccia, con divieto di sparo, anche su fauna selvatica di allevamento purché appartenente alle stesse specie individuate nel comma precedente, in questo caso anche comprensive della Lepre (Lepus europaeus). 1

Articolo 3 Le zone di tipo A, B, C e D sono istituite con provvedimento della Giunta Provinciale. Ai fini della richiesta d istituzione i soggetti di cui al precedente art.1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in carta legale, corredata da cartografia in scala non inferiore a 1:25000 indicante il perimetro della zona che si intende istituire. La deliberazione provinciale che determina l individuazione dell istituenda zona è trasmessa ai comuni territorialmente interessati per l affissione all Albo Pretorio. L istituzione delle zone di tipo A, B, C,e D non può prescindere dalla presentazione, contestualmente alla domanda che la richiede, del preventivo assenso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'80% della superficie interessata. Detto assenso dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà o altra forma legalmente ammessa. Articolo 4 La disposizione spaziale, l'estensione e la durata massima delle zone di tipo A, B e C sono quelle previste dal comma 10 dell'art. 13 della L.R. 70/96. L'estensione massima delle zone di tipo D è quella prevista dal comma 7 dell'art. 13 della L.R. 70/96. La durata di dette zone è quella stabilita per le zone di tipo A, B e C, fermo restando il periodo di effettivo utilizzo stabilito al comma 7 dell'art. 13 L.R. 70/96. Alla scadenza delle zone di tipo A, B, C e D la Giunta Provinciale può procedere al rinnovo su richiesta in bollo dei soggetti titolari con le modalità di cui al precedente articolo 3). Articolo 5 Nelle zone di tipo A e B, l addestramento, l allenamento e le gare non sono consentite nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di ogni anno. Nelle zone di tipo C l addestramento, l allenamento e le prove dei cani, anche con facoltà di sparo, pur con le limitazioni di cui al precedente art. 2, sono consentite tutto l anno. Nelle zone di tipo D l addestramento, l allenamento e le prove dei cani sono consentite nei periodi stabiliti dal comma 7 dell'art. 13 della L.R. 70/96. L attività d allenamento, d addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia all interno delle zone di tipo A, B, C e D deve comunque collocarsi giornalmente nel periodo compreso tra un ora prima del sorgere del sole ed il suo tramonto. 2

Articolo 6 Nelle zone di tipo A, B, C e D la Giunta Provinciale può autorizzare, su fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili, comunque al di fuori del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di ogni anno, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale. La Giunta Provinciale può altresì autorizzare, sulle specie di cui al precedente comma, gare dei cani a carattere regionale, nazionale ed internazionale all interno delle zone di ripopolamento e cattura nei periodi compresi tra il 1 gennaio e il 30 aprile e tra il 1 agosto ed il 30 settembre di ogni anno. Nell atto di autorizzazione di cui ai precedenti due commi, sono stabiliti, di volta in volta, gli eventuali obblighi di immissione per numero e specie della fauna selvatica proveniente da allevamento nonchè le precauzioni che l'autorizzato dovrà osservare. Le gare di cui al 2 comma del presente articolo devono essere regolarmente approvate dall ENCI. Articolo 7 La gestione delle zone di tipo A, B, C e D, anche in forma cumulativa tra esse, può essere affidata ad un associazione venatoria o cinofila nazionale riconosciuta ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, parimenti in forma cumulativa tra essi, previa approvazione da parte della Giunta Provinciale di apposito regolamento di gestione. Tale regolamento dovrà garantire la possibilità di accesso agli aderenti di tutte le associazioni venatorie ed alle associazioni cinofile riconosciute. Articolo 8 Il titolare della gestione delle zone di tipo A, B, C e D è tenuto a predisporre un programma annuale d utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare il calendario delle gare e degli allenamenti previsti nonchè gli interventi relativi all indirizzo faunistico-ambientale della zona stessa. Tali interventi sono così individuati: a) eventuali azioni di ripopolamento da espletarsi con esemplari di fauna selvatica idonea; b) sviluppo di attività volte al potenziamento della fauna selvatica naturale; c) misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall attività cinotecnica alle produzioni agricole ed alla fauna selvatica nonchè negli eventuali interventi per la refusione degli stessi; d) azioni di manutenzione e di miglioramento delle infrastrutture zonali. Il programma annuale d utilizzo della zona cinofila è trasmesso alla Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta Provinciale, in assenza di elementi ostativi tecnico-giuridici, approva l anzidetto programma entro il 31 gennaio. 3

E eccezionalmente ammesso procedere a variazioni del programma d utilizzo della zona cinofila per sopraggiunte ed imprevedibili cause di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia. Il calendario delle gare e delle prove nonché le modalità relative all allenamento, all addestramento ed i turni d accesso dei cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione. L accesso alle zone di tipo A, B, C e D, pur nel rispetto delle particolari regolamentazioni d esercizio in esse in vigore, è prioritariamente garantito, a parità di condizione, agli aderenti a tutte le associazioni venatorie e alle associazioni cinofile nazionali riconosciute. Articolo 9 Nelle zone per l allenamento, l addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia, i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore. Articolo 10 L attività d allenamento, d addestramento, di gara e di prova dei cani da caccia nelle zone di tipo A, B, C e D può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila. L attività d allenamento e d addestramento è in ogni caso subordinata al possesso di un apposita autorizzazione scritta rilasciata dal soggetto gestore di cui al precedente art. 7. L autorizzazione ha validità annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre). L autorizzazione deve essere esibita durante i controlli disposti dagli addetti alla vigilanza. Il soggetto gestore della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità per l accesso alla zona sia in funzione dell allenamento, dell addestramento, delle gare e delle prove per i cani da caccia. Articolo 11 Le quota finanziarie previste dal precedente art. 10 sono introitate dal soggetto che è titolare della gestione della zona cinofila e devono essere destinate prioritariamente per la realizzazione degli interventi di gestione previsti nel programma d attività annuale di cui al precedente art. 8. A tal fine, il soggetto gestore è tenuto a rendicontare alla Provincia, col programma annuale d utilizzo della zona cinofila di cui al precedente art. 8, in merito alla gestione delle quote finanziarie introitate. Articolo 12 4

I cani devono essere accompagnati al guinzaglio fino al perimetro della zona cinofila. Il soggetto gestore della zona cinofila è tenuto a disciplinare l accesso in essa dei cani da caccia, comprese le mute, per ogni tipologia d attività (allenamento, addestramento, gare e prove), dandone opportuna pubblicizzazione. Articolo 13 E fatto obbligo al gestore della zona cinofila, per lo svolgimento delle gare di caccia pratica e delle prove con facoltà di sparo previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più Direttori di campo responsabili del regolare svolgimento delle gare e delle prove stesse, dandone comunicazione alla Provincia, ai Sindaci ed ai Comandi Carabinieri territorialmente competenti. I Direttori di campo, in accordo con i Giudici di gara, devono garantire il regolare svolgimento delle gare e delle prove cinofile. Il loro giudizio, durante l espletamento delle gare e delle prove, circa la durata, l inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all accesso dei cinofili, è insindacabile. Ogni variazione ai nominativi dei Direttori di campo deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1 comma del presente articolo. Articolo 14 Lo svolgimento delle gare di caccia pratica e le prove con facoltà di sparo è subordinato alle seguenti norme: a) delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5 giorno antecedente le stesse, al Comando Carabinieri territorialmente competente; b) nelle prove con possibilità di sparo possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d armi e licenza di caccia validi; i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova. In tali prove è fatto divieto di usare il fucile da caccia a munizione spezzata a più di due colpi; i cacciatori possono sparare solo all interno del perimetro della zona cinofila; al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati; c) nelle gare e nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di concorrenti per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato; d) nelle gare e nelle prove per cani da seguito può, parimenti, operare un numero di concorrenti per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato; e) gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminata dal Direttore di campo con il cane al guinzaglio; 5

f) la fauna selvatica alzata o fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta: è pertanto vietato sia l inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore; g) la fauna selvatica colpita all interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del Direttore di campo o suo incaricato; h) il cane che durante la gara o la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal Giudice di gara anche su segnalazioni del Direttore di campo; i) la fauna selvatica d allevamento impiegata per le gare e le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione; j) tutti gli esemplari di fauna selvatica d allevamento immessi sul territorio devono essere, ai sensi del 7 comma dell art.30 della L.R. n. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati; k) la fauna selvatica abbattuta durante le gare o le prove appartiene all uccisore e non può essere commercializzata. Articolo 15 Ciascuna zona di tipo A, B e C deve sempre essere delimitata da apposite tabelle perimetrali, di modello conforme a quello approvato dalla Giunta Regionale, esenti da tasse, recanti rispettivamente la scritta: PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA FERMA - 5 comma, lettera a), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA ; PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE DEI CANI DA SEGUITO - 5 comma, lettera b), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA ; PROVINCIA DI CUNEO - ZONA D ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA FERMA - 5 comma, lettera c), Art. 13 L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI ; Le zone di tipo D sono delimitate con tabelle perimetrali recanti la scritta: PROVINCIA DI CUNEO - ZONA TEMPORANEA D ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E PROVE DEI CANI DA CACCIA - 7 comma, Art. 13, L.R. n. 70/96 - DIVIETO DI SPARO E D INGRESSO AI NON AUTORIZZATI solo nel periodo di effettivo utilizzo cinofilo delle zone stesse, stabilito dal comma 7 dell'art. 13 L.R. 70/96. 6

La collocazione e la manutenzione delle tabelle di cui ai due precedenti commi, poste a 50 metri l'una dall'altra e comunque in modo tale che da ogni tabella siano visibili le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata. Articolo 16 La Provincia, ai fini di una più ampia ed efficace pubblicizzazione delle iniziative inerenti la cinofilia, può inserire l individuazione cartografica ed l indicazione ettariale delle zone cinofile di tipo A, B, C e D nel proprio calendario venatorio annuale. Articolo 17 La Provincia in caso di grave inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nelle singole convenzioni per la gestione delle zone cinofile, nel presente regolamento e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere, sentito il Comitato Consultivo Provinciale di cui all art.25 della L.R. n. 70/96, alla sospensione od alla revoca definitiva della concessione. Articolo 18 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia. Le zone di addestramento cani esistenti alla data di prima applicazione del presente Regolamento, istituite ai sensi della L.R. 60/79 art. 11 (e succ. mod.), potranno essere rinnovate, alla loro scadenza, con le modalità dell'art. 3, solo se non in contrasto con le norme del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 60 comma 4 della L.R. 70/96, in deroga ai limiti territoriali, le zone di allenamento ed addestramento cani esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 70/96 stessa. 7