Procedura Gestionale GESTIONE RIFIUTI



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Premessa Nel corso del 2006 è stato emanato il D.Lgs. n.152/2006 in materia ambientale. La parte IV di tale Decreto riguarda le Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Tale normativa va a sostituire integralmente quella previgente ed in particolare il D.Lgs. n.22/1997 e s.m. 1. Scopo e campo di applicazione Campo di applicazione Bassa Val di Isola Livorno (Nord Val di Cornia Alta Val di Cecina Cecina d Elba Est) X X X X X La presente procedura ha come oggetto la gestione dei rifiuti speciali prodotti, trasportati o smaltiti da ASA per conto proprio o per conto terzi negli impianti, sui cantieri stradali e nelle sedi aziendali di ASA Spa. In Alta Val di Cecina si applica la presente procedura ma con l eccezione delle modalità di registrazione che vengono effettuate a mano su registro cartaceo presso l impianto di depurazione di Volterra Nord. 2. Terminologia e definizioni Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate in allegato A alla parte quarta al DLgs 152/06 (identificata con un codice CER) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi; i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali. codice CER: Codice Europeo del Rifiuto (D.Lgs 152/06). Ogni rifiuto viene classificato con un codice univoco che lo contraddistingue riportato in allegato A alla parte quarta al D. Lgs 152/06. Un materiale figurante nel CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto. Ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, deve essere correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti. Il codice CER è composto da 3 coppie di cifre xx yy zz. xx Le prime due cifre individuano una provenienza (ad esempio 09 rifiuti dell industria fotografica oppure 10 rifiuti prodotti da processi termici oppure 20 rifiuti urbani) yy Le seconde cifre individuano più nello specifico la lavorazione (ad esempio 10 02 industria del ferro e dell acciaio oppure 10 03 metallurgia termica dell alluminio, 10 11 industria del vetro oppure 10 12 industria della ceramica) zz Le ultime due cifre individuano il rifiuto (ad esempio 100101 ceneri pesanti e 100102 ceneri leggere di carbone ) Rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi. Oltre ai rifiuti pericolosi che sono tali solo in base alla provenienza, sono state aggiunti i cosiddetti codici specchio che sono pericolosi in base alla presenza di sostanze e contaminanti. (ad esempio 10 01 18* rifiuti provenienti dalla depurazione dei fumi contenenti sostanze pericolose e 10 01 19 rifiuti prodotti della depurazione dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 01 18*) 2

Produttore: la persona che ha prodotto direttamente il rifiuto o lo ha modificato; la responsabilità del produttore di rifiuti ha un termine finale che coincide con la consegna al sistema pubblico di raccolta oppure con il ricevimento della quarta copia del formulario (vedi più avanti) controfirmata dall impianto cui il rifiuto è stato conferito. Nel caso di mancato ricevimento della quarta copia del formulario, entro 3 mesi dalla data di conferimento (6 per transfrontaliere) il produttore deve fare comunicazione alla Provincia competente per territorio. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti (D13, D14 e D15) la responsabilità dei produttori è esclusa a condizione che questi ultimi ricevano, oltre al formulario di trasporto, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell impianto che effettua le operazioni da D1 a D12. Le relative modalità di attuazione sono definite con D. ministero Ambiente e Tutela del Territorio (D.L. 308/04). Il produttore che invia propri rifiuti a impianto non autorizzato o privato cittadino che smaltisce fanghi da fosse settiche o amianto con ditte non autorizzate allo scopo incorre nelle sanzioni previste per abbandono di rifiuti. Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. Ai sensi dell art. 230 D.Lgs 152/06 il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione. Trasportatore: colui che raccoglie e trasporta il rifiuto dal luogo di produzione o stoccaggio per conferirlo al luogo di stoccaggio o di smaltimento o di recupero; Durante il trasporto i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario di identificazione. L obbligo di formulario non si applica al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico né per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta Kg al giorno. Smaltitore: colui che svolge le operazioni che sono elencate nell allegato B alla parte quarta del DLgs.152/06 e che sottrae definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta; Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti o selezioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C sottoposte ad autorizzazione. Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e non sottoposto ad autorizzazione purchè vengano rispettate le seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; 3

il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. se il quantitativo di rifiuti non supera i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; Registri di carico e scarico: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso commercianti ed intermediari od operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché le Imprese ed Enti che producono rifiuti, ha l obbligo di tenere un registro di carico e scarico in cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I registri contengono le informazioni per risalire al percorso dei rifiuti (origine, quantità, data carico e scarico, metodo di trattamento utilizzato). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, stoccaggio e smaltimento, nonché presso le sedi delle imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto. Ai sensi dell art. 230 D.Lgs 152/06 i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dall attività manutentiva del Servizio Idrico Integrato possono essere tenuti nel luogo di produzione che può coincidere con la sede del Gestore del SII. I Registri devono essere vidimati con le stesse modalità fissate dalla normativa sui registri IVA e possono essere tenuti anche mediante carta in formato A4, regolarmente numerata. I registri, sempre integrati con i formulari, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Formulario del rifiuto: ogni rifiuto prodotto deve essere accompagnato, durante il trasporto, da un apposito documento contenente tutti i dati identificativi del rifiuto stesso, che si chiama formulario di identificazione del rifiuto. Questo modello deve essere redatto in quattro copie di cui una resta al trasportatore, una allo smaltitore/stoccaggio e due al produttore/detentore 4

Il formulario deve essere conforme al modello previsto dal D.M. 145/98, vidimato dall Ufficio del registro o Camera di commercio e deve contenere dati riguardanti: 1. Produttore 2. Trasportatore 3. Destinatario e eventuale intermediario 4. Tipo di rifiuto trasportato 5. Data e instradamento Gli obblighi non si applicano ai fanghi destinati allo spandimento in agricoltura per cui ci si deve attenere alla disciplina del D.Lgs. 99/1992; MUD: chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso commercianti ed intermediari od operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché le Imprese ed Enti che producono rifiuti, è tenuto a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della propria attività. Ciò avviene entro il 31 marzo di ogni anno mediante il documento denominato MUD. Sono esclusi dal MUD i produttori di rifiuto non pericolosi e i produttori di rifiuti che conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta. Il MUD è obbligatorio su tutti i registri di impianti che effettuano smaltimento per conto terzi e per i registri di movimentazione di rifiuti speciali pericolosi. Autorizzazioni: Obbligo di iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Devono essere iscritte all ALBO Nazionale dei gestori ambientali le imprese che: svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi; che effettuano bonifica di commercio ed intermediazione di rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi; di gestione di impianti mobili di smaltimento o recupero rifiuti Le imprese che esercitano raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare ovvero quelle che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano le quantità di 30 Kg al giorno non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell albo (senza obbligo di valutazione della capacità finanziaria e tecnica né necessità di nomina di responsabile tecnico) Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale pari a 50 euro. Per il trasporto, esistono due tipologie di autorizzazione: una ordinaria che ha durata di 5 anni e viene rilasciata previo versamento di apposita fideiussione; l efficacia dell autorizzazione è legata al pagamento del diritto annuale di iscrizione; una forma semplificata valida per le imprese che sono iscritte al registro provinciale (art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006) da rinnovarsi ogni due anni. In questi casi l interessato presenta una comunicazione di inizio attività e l albo lo iscrive nei 10 giorni successivi L albo è organizzato in 10 categorie di attività (5 per la raccolta e trasporto, 2 per la gestione d impianti, 1 per intermediazione e commercio e 2 per la bonifica); ASA ha presentato iscrizione per: 5

Categoria 4D, 5-F, 10-A/D: raccolta e trasporto per rifiuti speciali non pericolosi conto terzi, trasporto rifiuti pericolosi conto proprio, interventi di bonifica dell amianto. Trasporto rifiuti conto proprio L ente competente all iscrizione è la Sezione Regionale dell albo gestori ambientali; Qualora però la sezione rilevi il mancato rispetto della normativa tecnica, quest ultima propone alla Provincia di disporre il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell attività Il diritto annuale è versato all albo. Esenzioni dall iscrizione all Albo Nazionale gestori ambientali Ai sensi dell art. 110 del D.Lgs 152/06 il Gestore del SII, la Provincia, d'intesa con l'autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Il Gestore del SII è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati: rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura; rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3; materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente, L'attività può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. Allo smaltimento dei rifiuti qui indicati si applica l'apposita tariffa determinata dall'autorità d'ambito. ASA gestisce un impianto per lo smaltimento di rifiuti liquidi Impianti sottoposto ad AIA Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 59/2005) identificato nell impianto di Paduletta nel comune di Livorno. L AIA sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e deve contenere il quadro di compatibilità ambientale. In particolare: Descrizione delle componenti ambientali potenzialmente soggette a subire gli effetti del progetto, sia in fase di realizzazione che di esercizio Analisi dei vincoli territoriali presenti, anche in riferimento a quanto previsto dai piani regionali, analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici Verifica del rischio idraulico Previsti sistemi di gestione e monitoraggio ambientale Descrizione dei cicli di lavorazione e dei rifiuti prodotti Analisi della viabilità e delle varie emissioni prodotte (sonore, in atmosfera ecc..) Sistemi di intervento in caso di emergenze ambientali 6

3. Riferimenti normativi Norme in materia di gestione dei rifiuti D.Lgs. n.152/2006 parte IV Eliminazione degli oli usati D. Lgs n.95/92 Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura D. Lgs n. 99/92 Rifiuti elettrici ed elettronici: art. 44 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22; batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi: L. 9 novembre 1988, n. 475. Rifiuti sanitari: DPR 15 luglio 2003, n. 254; Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE; Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: DM 29 luglio 2004, n. 248. 4. Responsabilità per quanto riguarda la procedura gestionale 4.1. Verifica Responsabile Ufficio Ambiente Responsabile Impianti Acque Potabili e Acque Reflue Responsabile Esercizio/Manutenzione Reti Responsabile Coord. Territoriale Impianti Acque Reflue 4.2. Approvazione Dirigente Servizio Tecnico e Studi Dirigente Gestione Impianti Dirigente Gestione Reti Dirigente Servizi Gas 5. Modalità gestionali 5.1. Tipologia dei rifiuti prodotti da ASA Riportiamo di seguito la tabella n.1 contenente l elenco dei rifiuti principali che vengono prodotti presso gli impianti acquedottistici, di depurazione e di decompressione del gas, presso i cantieri stradali relativi ad interventi su canalizzazioni di acqua, fognatura e gas metano e presso le sedi aziendali presenti su tutto il territorio dove ASA spa gestisce il servizio idrico integrato ed il servizio di distribuzione del gas metano. ASA gestisce i rifiuti ai sensi dell art. 110 e 230 del D.Lgs 152/06. Di seguito si riporta l elenco dei rifiuti movimentati e registrati nello svolgimento dell attività di Gestore del servizio Idrico Integrato e Gestore dell impianto Industriale di Paduletta. Tabella n.1 070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 070612 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da 07 06 11 070703 SOLVENTI ORGANICI ALOGENATI, SOLUZIONI DI LAVAGGIO ED ACQUE MADRI 080120 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da 08 01 19 080318 TONER PER STAMPA ESAURITI 090113 rifiuti liquidi acquosi prod. dal recup. in loco dell'argento, div. da 09 01 06 110106 acidi non specificati altrimenti 110112 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11 7

120105 LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI PLASTICI 120109 emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 120301 soluzioni acquose di lavaggio 130208 ALTRI OLII PER MOTORI, INGRANAGGI E LUBRIFICAZIONI 130507 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua 130802 altre emulsioni 140603 ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI 150102 Imballaggi in plastica 150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 150203 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI DIV. 150202 (Filtri Gas) 160104 VEICOLI FUORI USO 160107 FILTRI OLIO 160209 TRASFORMATORI E CONDENSATORI CONTENENTI PCB 160210 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI PCB O DA ESSI CONTAMINATE DIV. DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 160209 160213 APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI COMPON. PERICOLOSI DIV DA 160214 APPARECCHIATURE FUORI USO DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 160209 E 160213 161001 soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01 160506 SOST. CHIMICHE DI LABORATORIO CONT. SOST. PERICOLOSE COMPR. MISCELE DI SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO 160601 BATTERIE AL PIOMBO 160604 BATTERIE ALCALINE (TRANNE 160603) 170201 Legno 170203 Plastica 170302 Miscele bituminose 170405 FERRO E ACCIAIO 170904 rifiuti misti dell'attività di costruz. e demoliz., div. da 17 09 01, 17 0902 e 17 09 03 170605 materiali da costruzione contenenti amianto 170904 rifiuti misti dell'attività di costruz. e demoliz., div. da 17 09 01, 17 0902 e 17 09 03 180106 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 190204 miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 190703 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 190801 VAGLIO 190802 rifiuti dell'eliminazione della sabbia 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, div. da 19 08 13 190901 RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAI PROCESSI DI FILTRAZIONE E VAGLIO PRIMARIO 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua 190904 CARBONE ATTIVO ESAUSTO 190906 SOLUZIONI E FANGHI DI RIGENERAZIONE DELLE RESINE 200121 TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO 200304 fanghi delle fosse settiche 200306 rifiuti della pulizia delle fognature 5.2. Modalità di tenuta della documentazione 8

Formulari di identificazione dei rifiuti Ai sensi dell art. 193 del DLgs.152/06, durante il trasporto il rifiuto, ad eccezione del rifiuto solido urbano (RSU), deve essere accompagnato dall apposito formulario di identificazione. Il formulario deve essere redatto in 4 copie, compilato, datato e firmato dal detentore del rifiuto e/o produttore del rifiuto e controfirmato dal trasportatore. Una copia deve rimanere presso il detentore, le altre tre devono essere controfirmate e datate dal destinatario del rifiuto. Una di esse verrà acquisita dal destinatario stesso (luogo di smaltimento o stoccaggio), le altre due vanno al trasportatore che ne tratterà una per sé ed una verrà da lui restituita al detentore (quarta copia) e produttore del rifiuto entro 3 mesi. I formulari devono essere numerati e vidimati presso l Ufficio del registro o le CCIAA. Il personale ASA che chiamato a redigere i formulari deve essere opportunamente formato. L avvenuta formazione viene effettuata secondo le procedure aziendali di registrazione. L inesatta compilazione determina sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell art.258 del D. Lgs.152/06. Il trasportatore deve essere iscritto all Albo Nazionale delle Imprese che gestiscono i rifiuti nella opportuna categoria. Talvolta il trasportatore può essere iscritto all Albo degli smaltitori e quindi essere smaltitore finale. In assenza dell evidenza di autorizzazioni da parte del trasportatore, il rifiuto non potrà essere dato in carico allo stesso trasportatore. Tutti i movimenti di produzione o smaltimento rifiuti (senza formulario nel caso di produzioni in situ), ad eccezione dei conferimenti all impianto di trattamento rifiuti liquidi di Paduletta per cui si fa riferimento alla Procedura specifica di accettazione rifiuti liquidi presso l impianto di Paduletta devono essere approvati dal responsabile del settore attraverso il modulo fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri. Ad eccezione del caso di conferimento ai depositi temporanei (la cui registrazione di carico puo essere comunicata entro una settimana dalla produzione), i fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri compilati opportunamente devono essere consegnati entro 24 ore dall avvenuta movimentazione all Uff. Gestione Documentazione Rifiuti (GDR). Il documento ha valore di approvazione e sarà sufficiente per attivare l inserimento nel registro e la successiva consuntivazione a fini amministrativi. Registri di carico e scarico e Modelli Unici di Denuncia (MUD) La registrazione deve essere effettuata per ogni rifiuto entro una precisa tempistica che si differenzia secondo l attività svolta nei confronti del rifiuto: -entro 10 giorni lavorativi dalla produzione per il produttore del rifiuto; -entro 10 giorni lavorativi dall effettuazione del trasporto per il trasportatore; -entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto da parte dello smaltitore. I registri devono essere tenuti presso ogni impianto dove avviene la produzione di un rifiuto o il suo smaltimento o presso la sede aziendale ai sensi dell art 230. Nel caso di ASA, dove esistono innumerevoli luoghi di produzione dei rifiuti (depuratori) in genere non presidiati da personale, è ammesso detenere i registri presso la sede centrale o sedi centrali 9

periferiche. Di tale circostanza è stata data formale comunicazione agli Uffici competenti della Provincia. I registri vengono compilati in sede centrale dall Ufficio Gestione Documentazione Rifiuti (Uff. GDR) da personale formato ed aggiornato adeguatamente sotto il coordinamento del Responsabile Ufficio Ambiente di ASA. La registrazione viene effettuata su supporto informatico (software ECOS) dal personale dell Uff. GDR. La registrazione avviene a seguito della consegna all Uff. GDR dei formulari o a seguito della consegna del modulo appositamente compilato fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri. La compilazione del modulo fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri corrisponde alla conferma da parte del responsabile del settore che ha prodotto/trasportato/smaltito il rifiuto che il movimento è stato autorizzato. La responsabilità della consegna dei formulari nella tempistica adeguata al rispetto della Vigente Normativa di registrazione è a cura del responsabile del settore che ha prodotto/trasportato/smaltito il rifiuto. In assenza di corretta compilazione del fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri l Uff. GDR non potrà procedere alla corretta rendicontazione dei movimenti di rifiuti per ditta, tipologia di rifiuto e per centro di costo, al Controllo di Gestione ASA per la successiva fatturazione. E a cura dell UGDR la verifica di corrispondenza dei pesi indicati nei formulari con i pesi a destino e l invio dei resoconti per la verifica di fatturazione all uff. Controllo di Gestione ASA. I formulari fanno parte integrante dei registri ed una volta stampati devono essere archiviati insieme per 5 anni. A fine mese, indicativamente entro il 10 di ogni mese, viene effettuata per ciascun registro informatico dall Uff. GDR: stampa in definitivo (informatica o cartacea) del registro del mese precedente con allegati i relativi formulari stampa dei dati di reports dei movimenti mensili di rifiuti per ditta, tipologia di rifiuto e per centro di costo inviato al Controllo di Gestione ASA per la successiva fatturazione, Tale materiale viene inviato dall Uff. GDR ai Coordinatori di Zona nelle sedi Aziendali di competenza e rimane sotto la responsabilità di archiviazione per 5 anni di ciascun coordinatore. Gli archivi devono essere chiaramente identificati nelle Sedi Aziendali. Le sedi Aziendali sono: Sede Livorno Comuni di: Livorno Collesalvetti Capraia Orciano Sede Bassa Val di Cecina Comuni di: Rosignano, Cecina, Santa Luce, Castellina Marittima, Riparbella, Guardistallo, Montescudaio, Bibbona, Casale Marittimo Sede Val di Cornia Comuni di: Castagneto Carducci, Piombino, Campiglia Uff. GDR ASA Sede San Pietro in Palazzi ASA Sede Venturina SedeASA 10

Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi, San Vincenzo Sede Alta Val di Cecina: Comuni di: Volterra Sede Elba: Comuni di: Portoferraio, Capoliveri, Rio Marina, Rio Elba, Porto Azzurro, Marciana, Marciana Marina, Campo nell Elba Impianto Volterra ASA Sede Portoferraio ASA Il registro di carico/scarico deve essere messo prontamente a disposizione dell Autorità di controllo presso ogni impianto di produzione/smaltimento pertanto, in occasione della visita di tali Autorità, sul luogo dell ispezione viene inviato, a mano, via fax o e-mail, copia di tale registro. La redazione dei registri di carico e scarico e la predisposizione del MUD vengono svolte da personale qualificato ed adeguatamente formato dell Uff.GDR. La inesatta, ritardata o mancata annotazione sui registri o l inesattezza nella compilazione del MUD è sanzionata con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art.258 del DLgs.152/06. Tempi e modalità di registrazione degli depositi temporanei La corretta tenuta (identificazione e separazione) dei depositi temporanei, viene fatta a cura del Coordinatore di Zona della sede dove avviene il deposito. La verifica del rispetto di quanto prescritto dalla Normativa Vigente per la tenuta dei depositi temporanei viene effettuata con l ausilio dell Uff. GDR relativamente alle quantità stoccate ed programmazione di movimentazione. La comunicazione delle quantità prodotte o stoccate avviene attraverso il modulo fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri, nella seconda parte. La produzione deve essere registrata entro 10 gg lavorativi. A tal fine, per quanto riguarda gli impianti e le sedi, l avvenuta produzione di rifiuto (ivi compresi i fanghi di depurazione biologica ed il vaglio prodotti dagli impianti di depurazione -190805 e 190801-) deve essere inviata per la registrazione con scadenza almeno settimanale all Uff. GDR. La mancata applicazione della presente procedura puo causare la sanzionabilità per abbandono di rifiuti. 11

FASI OPERATIVE E FLUSSO FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI Registrazione movimento rifiuto 10 gg lavorativi Produttore diverso da ASA Condomini Enti pubblici(ex art. 110 D.Lgs 152/06) Ditte private che conferiscono all impianto trattamento reflui industriali di Paduletta ASA Produttore (imp. Depurazione/ rifiuti speciali da attività di manutenzione gestore SII) Copia n.1 formulario (trattenuta) Copia n.4 controfirmata formulario (ricevuta) Ttrasporto da parte di trasportatore terzi(*) Ttrasporto da parte di ASA Copie n.2,3,4 Formulario Copia n.2, controfirmata formulario (trattenuta) Compostaggio o spandimento in agricoltura Depuratori ASA (art. 110) Paduletta (Impianto trattamento rifiuti liquidi autorizzato) Destinatario autorizzato a recupero o smaltimento finale (discarica,/ impianti specializzati) Copia n.,3 controfirmata Formulario (trattenuta) Registrazione movimento rifiuto 2 gg lavorativi 5.4. Compilazione e verifica della documentazione di Legge. Responsabilità. La compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti è affidata al personale operativo che lavora sull impianto /cantiere dove si ha la produzione o lo smaltimento dei rifiuti stessi. La verifica della corretta e completa redazione dei formulari è affidata ai Responsabili operativi di Zona che gestiscono il personale di cui sopra e che hanno la responsabilità di redigere il modulo fac simile foglio riepilogo movimentazione rifiuti giornalieri. La corretta redazione dei Registri e dei MUD, l ottenimento delle necessarie autorizzazioni e la verifica della corretta tenuta della documentazione nonché dell avvenuta formazione del personale inerente alla presente procedura, è affidata all Uff. GDR sotto la responsabilità dell Uff. Ambiente. 12

Allegato: FAC SIMILE (con esempi di compilazione) DELFOGLIO DI RIEPILOGO MOVIMENTAZIONE RIFIUTI GIORNALIERI Responsabile movimentazione rifiuti Settore ASA Scheda obbligatoria per ogni movimentazione di rifiuti sottoposti ad obbligo di registrazione da compilare giornalmente (fa eccezione Paduletta per la fase di accettazione carichi). I formulari relativi a ciascuna movimentazione possono essere trasmessi all' Uff.GDR anche a mezzo posta ordinaria. campi obbligatori formulario/giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x n. formulario XRB775618/06 RFK069973/06 RFK189194/06 RIF14213/99 RIF23292/04 RIF21320/03 x produttore (1) ASA ASA DITTE E PRIVATI ASA ASA ASA x luogo di produzione (1) IMP BOLGHERI SEDE LIVORNO DITTE E PRIVATI TERR C.LE COLLESALVETTI TERR C.LE DI CECINA ASA IMP I.T.F. ASA IMP PADULETTA x trasportatore (1) TOSCANA ECO FANGHI LUNIROT TECNOSPURGHI ASA RARI TOSCANA ECO FANGHI x destinatario(1) ASA IMP BIBBONA LUNIROT ASA IMP PADULETTA ASA IMP CECINA M. FINAGRI AZ.AG.STURMA PAOLO REA - DISCARICA LO SCAPIGLIATO x intermediari (1) / / / / RARI denominazione rifiuto FANGHI PRODOTTI DA TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE APPARECCHIATURA FUORI USO CONTENENTE PBC FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE RIFIUTI DELLE PULIZZIE DELLE FOGNATURE FANGHI PRODOTTI DA TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE FANGHI PRODOTTI DA ALTRI TRAT. ACQUE INDUSRIALI DIV DA 190813 x codice CER (2) 190805 160210* H6 H7 H14 200304 200306 190805 190814 stato fisico 4 - LIQUIDO 2 - SOLIDO 4 - LIQUIDO 4 - LIQUIDO 3 - PALABILE 3 - PALABILE n.colli 1 x quantità (kg) 6000 360 700 200 x destinazione (recupero/smaltimento)( 3) D08 (Trattamento biologico) R13 (Messa in riserva prima delle operazioni da R1 a R12) D09 (Trattamento fisico/chimico) D08 (Trattamento biologico) (da chiedere x telefono all'intermediario) R10 (Spandimento in agricoltura) (da chiedere x telefono al destinatario) D01 (Deposito sul o nel suolo) targa automezzo CG799JZ CH420FP CN031WR BF758BY CN001WR CG823JZ x x Responsabile produzione rifiuti campi obbligatori x data emissione formulario inviato a U.GDR data di scarico in caso di Ricevitore ASA denominazione rifiuto 22/06/2007 19/06/2007 28/06/2007 28/06/2007 26/06/2007 29/06/2007 22/06/2007 29/06/2007 28/06/2007 Settore ASA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OLIO PER MOTORI ED INGRANAGGI Scheda obbligatoria per produzione rifiuti sottoposti ad obbligo di registrazione (fanno eccezione: terre e rocce da scavo - apparecchiature obsolete) x codice CER (2) 130208 x n. pezzi x quantità (kg) 10 volume precedentemente stoccato x data di produzione 39244 x luogo di stoccaggio OFFICINA (1) Indicare sempre il comune. (2) Se pericoloso mettere un asterisco accanto al codice. (3) indicare: R13/R3 /R10/D8/D9/D1 13