Il Regolamento CE 1774 /2002 I rapporti con la normativa ambientale
Gli obiettivi del Regolamento 1774 Nel documento preliminare COM/2000/0574 definitivo: Collegamento con la normativa ambientale Creazione di nuovo quadro giuridico Semplificazione della normativa
La finalità del regolamento è coincidente con quella della direttiva 75/442 Evitare che durante raccolta, trasporto stoccaggio vi sia dispersione nell ambiente, quindi istituire adeguate procedure di controllo. Anche se la motivazione alla base delle due normative sanitaria ed ambientale è diversa
Dalla lettura articoli 4, 5, 6 e 7 IL REGOLAMENTO E E DISCIPLINA AUTONOMA SONO CHIARI I CONFINI CON LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI
Articoli 5 e 6 L avvio dei sottoprodotti ad impianti di compostaggio è definita trasformazione
Non pregiudica l applicazione l della normativa esistente in materia ambientale D.P.R. 203/88 Dlgs n 152/99 Dlgs 372/99
Accordo 1 1 Luglio 2004 Linee Guida Articolo 11 Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale Articolo 13 Impianti esclusi dall applicazione applicazione del regolamento
Articolo 13 comma d),e), f) impianti di compostaggio esclusi dal Reg. Rifiuti di cucina (esclusi quelli extra UE) Riferimento al Regol 808 /2004 per lo stallatico, il solo contenuto del tubo digerente il latte ed il colostro. Substrati non previsti, di origine non animale
Allegato VI norme di trasformazione punto 14 I rifiuti del catering se mescolati a stallatico al solo contenuto del tubo digerente, a latte e colostro,, il materiale che ne risulta è da considerare come proveniente da rifiuti del catering. SIGNIFICATO?
Articolo 22 divieto d utilizzod b) alimentazione di animali di allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi Quindi Il materiale che ne risulta non può andare alla mangimistica.
Allegato VI norme di trasformazione punto 14..i.i residui o il compost siano materiale non trattato SIGNIFICATO? Allegato VIII Capitolo III stallatico non trasformato??..
Il regolamento 808 ed il regolamento 809 R 808 /2003 Modifica permanente per rifiuti di cucina, stallatico, contenuto del digerente, latte e colostro: effetto equivalente per la riduzione dei patogeni cioè in Italia assenza di salmonella R 809 Misura transitoria prorogata al 31 dic 2005 dal R 12/2005 del 6 gennaio 05 per i materiali di categoria 3 e stallatico : riduzione globale dei patogeni (non equivalenza)
Reg 12/2005 In attesa del parere dell Autorit Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA in materia di fissazione di norme alternative di trasformazione per impianti di compostaggio e di produzione di biogas.
Articolo 14 Accordo 1 1 luglio 2004 Il comma 4, riferito allo stallatico con il contenuto del tubo digerente, non è in contraddizione con l articolo l 13. Non viene esplicitato se vi è separazione tra contenuto e tubo digerente.
Le altre deroghe al Regolamento R 813/2003 I prodotti da banco (alimentari in origine confezionati) : art. 6 c. 1 lettera f) Reg 1774 deroga all impianto di compostaggio e biogas di cui art.15 ed al trasporto. Si applicano le norme ambientali: trasporto albo nazionale, impianti comunicazione 5/2/98 Requisito non miscelati a materiali di categoria 1 e 2 Possibile il mescolamento con i vegetali
Decreto legislativo n 36/2005 Le sanzioni al Regolamento 1774/2002 Significato dell articolo 2 comma 2 : autorizzazione dell autorit autorità sanitaria o ambientale
Cosa manca a livello normativo: L Equivalenza tra il documento commerciale di trasporto ed il formulario di identificazione, da allegare al registro Il documento commerciale inserito nelle procedure di accettazione del rifiuto al posto del formulario, nel recepimento della direttiva incenerimento rifiuti
Cosa manca a livello normativo: Nella bozza di decreto di trattamento biologico dei rifiuti e sottoprodotti.. accettati con la documentazione di settore, ove prevista Per la normativa già in essere revisione? Inserimento nel testo Unico?
Nella bozza di decreto di trattamento biologico Articolo di raccordo con il Reg 1774, per gli impianti i autorizzati ai sensi del citato regolamento: I materiali prodotti in impianti aerobici o anaerobici possono essere avviati alle stesse destinazioni d uso d previste dalla bozza di decreto Sulla base della conformità ai rispettivi limiti di cui all allegato allegato 3, possono essere utilizzati come compost (conformità alla tabella A), o come biostabilizzato (tabella B).