REGISTRO DELLA NORMATIVA DI INTERESSE AMBIENTALE E DELLE RELATIVE PRESCRIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI LIGURI



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41 di 119 RIFIUTI NORMATIVA NAZIONALE Estremi normativa Finalità Prescrizioni Conformità D.Lgs. 121 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1-8- 2011 ed entrerà in vigore il 16 agosto) Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011) Decreto 11 Aprile 2011 n 82 (GU 131 del 8/6/2011) nota numero 16607/2011 del 18 marzo Ministero dell Ambiente Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. "Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti". Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso ai sensi dell articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia ambientale Risposta ad un quesito specifico formulato da una amministrazione provinciale, facendo il punto sul regime giuridico degli scarti vegetali. Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 Il Decreto sposta e differenzia i termini per l'applicazione delle procedure e delle sanzioni sul SISTRI. Secondo l intesa raggiunta il Sistri entrerà in vigore: Il 1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000 in Italia) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000); Il 1 ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania ; Il 1 novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti; Il 1 dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000); Il 1 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell operatività del sistema. Con il decreto è entrato in vigore, a partire dal 9 giugno 2011, l art. 228 del D.Lgs. 152/2006 relativo ai Pneumatici Fuori Uso (PFU). L articolo 228 del D.Lgs 152/2006 ha fissato i principi relativi alla gestione dei pneumatici fuori uso, attribuendone la responsabilità ai produttori e importatori che, per far fronte agli oneri che derivano da questo obbligo, applicheranno un contributo ambientale su ogni pneumatico venduto ed immesso nel mercato nazionale. La nota chiarisce che sfalci e potature provenienti da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani e come tali assoggettati alla relativa disciplina dettata dal Codice Ambientale. Secondo il parere del dicastero, l'esclusione degli scarti vegetali dal campo di applicazione dei rifiuti è riservata per l appunto dall'attuale formulazione del D.Lgs SI NO N.A.

42 di 119 Decreto Min. Ambiente n. 52 del 18/02/2011 (G.U. n. 95 del 26/4/2011) Regolamento istituzione del sistema della tracciabilità dei rifiuti 152/2006 (articolo 185, comma 1, lettera f) soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti dallo stesso articolo 185 del decreto, ossia all'impiego in agricoltura, in silvicoltura o nella produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Gli scarti vegetali non provenienti da tali attività, ma bensì da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, ricorda il ministero dell'ambiente, sono invece rifiuti e, in particolare, rifiuti urbani in base sempre al già citato articolo 184, comma 2, lettera e) del Codice Ambientale. Allo stato attuale, in definitiva, i diversi residui vegetali provenienti da pulitura di aree verdi, classificati (in base alla loro gestione) come rifiuti urbani e (in base alla loro natura), come rifiuti organici dall'articolo 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i., devono quindi essere conferiti al servizio pubblico di raccolta. Le alternative alla discarica per i residui organici sono però due: o Autoproduzione di compost, così come questa pratica è prevista dallo stesso Codice ambientale, il quale (articolo 183, comma 1, lettera e), ammette nella sua attuale formulazione l'auto compostaggio, ossia la trasformazione domestica degli scarti organici (tramite processo biologico controllato) in materiale riutilizzabile in situ per la fertilizzazione; o Riutilizzo in un impianto a biomassa, alternativa invece offerta dal decreto legislativo 28/2011, che ricomprende nella definizione di biomassa (oltre ai residui dall'agricoltura) anche gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato. Quest ultima alternativa è applicabile naturalmente anche per gli sfalci e potature provenienti da attività agricole e forestali, i quali non sono da considerarsi rifiuti, purché avviati a riutilizzo, come sopra evidenziato. il Regolamento istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e che riunifica in un unico testo i cinque decreti finora emanati in materia. Questi ultimi cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del Testo unico fissata al giorno 11 maggio. L avvio operativo del Sistema resta fissato al 1 giugno 2011, non essendo prevista all interno del dm Sistri alcuna nuova proroga rispetto alle precedenti fissate, ad esempio, per la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nei due anni 2010 e 2011 (i cui termini restano pertanto, rispettivamente, il 30 aprile e il 31 dicembre 2011). Con l adozione del Testo unico sul Sistri si adempie esclusivamente ad una specifica opera di uniformità interpretativa delle norme fin qui prodotte con i decreti del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010. In particolare il testo del Dm 52/2011 coordina e raggruppa le definizioni già fornite dai precedenti decreti ed elimina quelle norme che erano ancorate a precisi termini temporali ormai superati. Al riguardo l articolo 2 offre il quadro completo delle definizioni integrative rispetto a quelle contenute nell articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, che devono essere applicate ai fini del regolamento.

43 di 119 D. Lgs. n. 205 del 03/12/2010 (pubblicato sulla G.U. del 10.12.2010 ed entrato in vigore in data 25.12.2010) Con nota interpretativa del Ministero Ambiente 18 marzo 2011 si precisa che i rifiuti prodotti da potatura non sono sottoprodotti ma RSU. Questo cambia lo scenario (da beni a rifiuti), modificando di fatto quanto si era delineato con la legge 129 del 13 agosto 2010. DM Ambiente 27 settembre 2010 (G.U. N.281 del 1 dicembre 2010) Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 Aggiornamento della parte IV (rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006 senza però incidere su quanto previsto in materia di bonifica dei siti contaminati. Le modifiche sono diverse. Di seguito si indicano alcune delle più significative novità, apportate dai 39 articoli e 6 allegati di cui si compone il decreto 205: - Sostituzione dell art. 185 del D.Lgs. 152 2006 con l articolo 13 del D.Lgs 205, nel quale sono indicate le - esclusioni dalla parte quarta del decreto (rifiuti e bonifica dei siti inquinati); - Sostituzione dell articolo 187 del D.Lgs. 152 2006 con l art. 15 del D.Lgs 205, che prevede nuove norme in - materia di miscelazione di rifiuti pericolosi; - Sostituzione dell art. 188 del D.Lgs 152 2006 con l art. 16 del D.Lgs 205 Responsabilità della gestione dei rifiuti ; - Modifiche agli articoli 183 definizioni, 189 catasto dei rifiuti, 190 registri di carico e scarico, 193 - trasporto dei rifiuti, del D.Lgs 152 2006 - Inserimento degli articoli 184-bis, 214-bis e 260-bis, all interno del D.Lgs. 152 2006. Altri aspetti da sottolineare: - art. 34 sanzione per i privati che abbandonano rifiuti per strada o li buttano in mare o nei fiumi: va da 300 a 3mila euro e raddoppia se i rifiuti sono pericolosi (prima si andava da 25 a 150 euro e da 105 a 620 euro). - l'art. 9 : raccolta separata dei rifiuti organici, che deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Inoltre le regioni, le provincie autonome, i Comuni ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili adottano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte ad incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

44 di 119 D.L. n.194 del 30.12.2009 Legge 27 febbraio 2009, n.13 (G.U. n.49 del 28 02 2009) Nota: si veda anche Comunicato di rettifica relativo al testo del 17/03/09 Deliberazione Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 novembre 2008 Dm Ambiente 22 ottobre 2008 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta ufficiale 12 novembre 2008 n. 265) Decreto 8 aprile 2008 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta ufficiale 28 aprile 2008 n. 99) e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al DM n. 165 del 13/05/2009) L. 296/2006 (Finanziaria 2007) e D.Lgs. 152/06 e ss. Mm. ed ii. Decreto Ministero dell'interno 26 marzo 2007 Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007 Decreto Milleproroghe Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge30 dicembre 2008, n.208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell ambiente. Revoca della deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l iscrizione all Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell attività di gestione dei centri di raccolta. Semplificazione adempimenti per specifiche tipologie di rifiuti (cartucce per stampanti)) Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche In materia di rifiuti è stato rinviato al 30 giugno 2010 il passaggio dalla TARSU alla TIA, pertanto fino a tale data i Comuni non potranno adottare il nuovo sistema di tariffazione Art. 5. Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Disposizioni in materia di adeguamento delle discariche nonché di modello unico di dichiarazione ambientale Il MUD allegato DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 294 del 17/12/08, sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Abroga i Requisiti per i soggetti che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività' di gestione dei centri di raccolta modalità amministrative semplificate, Obiettivi di raccolta differenziata anno 2008 45% anno 2009 50% anno 2011 60% anno 2012 65% Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del Articolo 2 - Autorizzazioni e iscrizioni 1. La realizzazione dei centri di raccolta (NDR: intercomunali e comunali) di cui all'articolo 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. 2. I centri di raccolta di cui all'articolo 1 sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il c.7 art.2 e' sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'ar.1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'allegato 1, non e' necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, c.1 Art. 3. I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31

45 di 119 Decreto 5 maggio 2006: Ministero delle Attività Produttive. (GU n. 125 del 31-5-2006) Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. (Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 e soprattutto D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) DECRETO 5 aprile 2006, n.186 GU n. 115 del 19-05-2006 sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005 III Sezione della Corte di Cassazione penale servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunita' montane. Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Norme in materia ambientale Parte IV, Titolo I Gestione dei Rifiuti, Titolo II Gestione degli Imballaggi, Titolo III Gestione di particolari categorie di rifiuti, Titolo IV Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani abroga Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: (Decreto Ronchi) Regolamento recante modifiche al DM 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 Gestione e autorizzazione isole ecologiche marzo 2007 per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la certificazione relativa all'anno 2008, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio il presente decreto: a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili; NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE con modifiche Art. 184, c.3: definizione rifiuti urbani e speciali assimilazione rifiuti speciali agli urbani (vedi anche finanziaria 2007) vidimazione e tenuta registri di carico e scarico (vedi in particolare modifiche D.Lgs. 4/08) Art 189, c.3 denuncia al catasto rifiuti (Vedi mod.d.lgs. 4/08) Art 192 c.3: ordinanza sindacale abbandono rifiuti (nota: in virtù delle competenze amministrative e gestionali di cui al dlgs 267/2000 (art.109) è il dirigente comunale che è preposto all'emissione dell'ordinanza di ripristino ambientale) Art 193 c.1 obblighi di tenuta formulario di identificazione (trasporto) Art. 198, c.2: I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti DEPOSITO TEMPORANEO; R. PERICOLOSI devono essere avviati al recupero/smaltimento : ogni 3 mesi dalla data in cui il rifiuto pericoloso è stato registrato sul REGISTRO CARICO/SCARICO OPPURE quando la q.tà di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m3. R. NON PERICOLOSI ogni 3 mesi dalla data di registrazione o quando la q.tà raggiunge i 20 m3. In ogni caso deposito temporaneo di rifiuti non > 1 anno ART 205 c. 1,3,4 termini e % RD ART 205 c. 4 proventi sanzioni artt:214-216 procedure semplificate rifiuti rifiuti non pericolosi per cui è ammessa l'attività di recupero in procedura semplificata La gestione delle isole ecologiche è uno stoccaggio di rifiuti; se non si vuole incorrere nel reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 51 del Dlgs 22/1997, va autorizzato dalla Regione o comunicato - in via semplificata - alla Provincia. La III Sezione della Corte di Cassazione penale, chiamata per

46 di 119 Decreto 3 agosto 2005 Circolare 19 Aprile 2005, n.659/albo/seg.o.e. Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 27 luglio 2004 D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (GU n. 201 del 30-8-2005) Circolare del comitato nazionale dell'albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 19 Aprile 2005, n.659/albo/seg.o.e Integrazione della voce 13.18, Allegato I suballegato 1, del Decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti D.M. 12 Giugno 2002 n. 161 Regolamento attuativo degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate D. 28/12/2001 Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE due volte (sentenze n. 26379/2005 e 34665/2005) ad esprimersi sulle ecopiazzole (le aree comunali nelle quali i cittadini conferiscono in modo differenziato alcuni rifiuti urbani), ha ribadito che tale attività deve essere considerata "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - è cioè un'attività tramite la quale "il deposito entra nella sfera pericolosa dello smaltimento e del recupero" che la legge richiede "sia previamente controllata dall'autorità amministrativa". Art. 5. Impianti di discarica per rifiuti inerti Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione Art. 6. Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti non pericolosi La copia autentica del provvedimento di iscrizione all'albo che deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto può essere sostituita, ai sensi dell'art.19, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con copia corredata della dichiarazione di conformità all'originale resa dal Legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del medesimo D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 Art. 1. 1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto. art. 1 stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente gobale, compreso l'effetto serra, nonchè i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Individua i rifiuti pericolosi per cui è ammessa l'attività di recupero in procedura semplificata. Allegato 1: norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti pericolosi Art.1 - aggiornamento degli allegati del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei Decreti Ministeriali 141/98,145/98,148/98 e 219/2000;Art. 2 - Registri, formulari e MUD; Art. 4 - Aggiornamento del Dm 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22; Allegati B-C-D-E - MODIFICA CODICI CER.

47 di 119 LEGGE 20 agosto 2001, n.335 Decreto Ministeriale n 219 del 26/06/2000 D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti. Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. regolamento recante norme per l elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il termine di cui all'art. 5, c 6, del D.Lgs.22/97, c.m. dall'art. 1, c1, del D.L. 30/12/99, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla L.33/2000, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'art. 18, c 2, lettere a) e l), del del D.Lgs.22/97, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del D.Lgs.22/97, introdotto all'art. 10, c 4, della L 23/3/2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001. Art. 4. - Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali; Capo III - Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento. Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani - L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica - Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata - art. 9: Adempimenti dei Comuni Circolare del 04/08/1998 n GAB/DEC/812/98 DM n 406/98 Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148. regolamento recante norme di attuazione di direttive dell unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. 1) Modalita' di tenuta e di compilazione del formulario; 2) Modalita' di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico Art. 8 - Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali e' richiesta l'iscrizione all'albo Art. 13 - Procedure semplificate - 1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'albo sulla base di una comunicazione di inizio di attivita' presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1: a) aziende speciali, consorzi e societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attivita' di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni; b) imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.

48 di 119 D.M. 145/98 Legge ordinaria del Parlamento n 70 del 25/01/1994 Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, c. 2, lett. e), e c.4, del D. Lgs. 22/97. Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. (stralcio) modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati Art. 1. Modello unico di dichiarazione;art. 2. Presentazione del modello unico di dichiarazione; Art. 5. Sistema di ecogestione e di audit ambientale. 1. - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. 1.1 - CRITERI GENERALI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. (NDR: ancora vigente in attesa decreto attuativo D.Lgs. 152706)