(Albert Einstein)! AVV. MARCO VITALIZI

Похожие документы
LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

Le attestazioni di conformità nel processo

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

NOTIFICHE A MEZZO PEC

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

CORSO DI BASE SUL PCT

ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

Il Processo Telematico dopo la legge 132/2015. Rovigo, 5 febbraio Avv. Maurizio Reale

Breve introduzione ai documenti informatici e alle attestazioni di conformità delle copie informatiche Ordine degli Avvocati di Mantova

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

inserire come atto introduttivo l atto nativo PDF che è stato redatto sul computer

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA DOPO IL PROVVEDIMENTO

Palermo, 26 maggio 2016

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

Ordine degli Avvocati di Lucca

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO :

Pordenone, 23 settembre 2015 Valentina Carollo - Stefano Corsini - Andrea Pontecorvo

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA. (I edizione) Napoli, 10 maggio 2016

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Le notificazioni a mezzo PEC

Con formulario allegato!

INTRODUZIONE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LE ESECUZIONI CIVILI

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

ESECUZIONI E PCT. Guida operativa e indicazioni pratiche. (Avv. Nicola Fabiano)

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO:

NOTIFICHE TELEMATICHE

Modulo PCT Redattore atti per il Processo Telematico. Versione speciale per gli iscritti al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Roma

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

INDICAZIONI SULLE MODALITA PER SCARICARE DAL SITO ATTI e DOCUMENTI.

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO ISTANZA DI ESECUTORIETA ex art. 647

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

Guida per il deposito telematico di un atto di citazione

Agenda Legale Elettronica Linee guida redazione Atti Processo Civile Telematico Atti introduttivi - Contenzioso

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO LA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA

Prospetto provvisoriamente stabilito in attesa di disposizioni del Ministero della Giustizia o risposte a quesito sul punto

Vademecum PCT nelle procedure esecutive a cura di Nicola Gargano

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DELL AVVOCATO A MEZZO P.E.C. Avv. Salvatore Irrera

LA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014

TRIBUNALE DI COSENZA

Guida per il deposito telematico dell Atto di pignoramento IMMOBILIARE. (NUOVO RITO vers. 2016)

PROCURA SPECIALE. ai sensi co.3 bis art.38 DPR.445/2000. nella persona di:

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

LE PROCEDURE ESECUTIVE

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

Guida per il deposito telematico ATTO DI INTERVENTO Procedura di Esecuzione. tramite Consolle dell Avvocato

Processo tributario telematico Circolare n. 2/2016. Direzione Giustizia Tributaria

Chiarimenti in materia di utilizzo della posta elettronica certificata

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica.

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

Guida per il deposito telematico del Pignoramento MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE. (NUOVO RITO vers. 30/10/2015)

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA

Le novità in tema di esecuzione

BOZZA Pagina 1 di 11

Per i Consulenti Tecnici di Ufficio

GLI STRUMENTI DEL PCT: FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ordine degli Avvocati di Lucca

Procura della Repubblica di Lecce

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:

L AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO. Avv. Nicola Gargano

Транскрипт:

I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)

Guida rapida alle notifiche via PEC per gli avvocati

Normativa di riferimento Legge 21 gennaio 1994 n. 53 art. 1 Detta i requisiti soggettivi necessari per poter effettuare le notifiche in proprio da parte dell avvocato: procura ex art. 83 c.p.c. autorizzazione del COA ex art. 7 (non più necessaria per le notifiche via PEC dopo il D.L. 90/2014)

Normativa di riferimento Legge 21 gennaio 1994 n. 53 art. 3 bis Detta i requisiti oggettivi di validità della notifica via PEC: I) indirizzo PEC del destinatario e del notificante devono risultare da pubblici elenchi; II) modalità della attestazione della conformità dell atto da notificare in relazione alla tipologia del documento che lo contiene; III) momento perfezionativo della notifica; IV) struttura del messaggio di posta elettronica certificata;

Normativa di riferimento Legge 21 gennaio 1994 n. 53 segue art. 3 bis V) contenuto della relazione di notifica: a) nome e cognome e codice fiscale dell avvocato notificante; b) (lettera soppressa dal D.L. 90/2014) c) nome e cognome o denominazione e ragione sociale e codice fiscale della parte che ha conferito al procura alle liti; d) nome e cognome o denominazione e ragione sociale del destinatario della notifica;

Normativa di riferimento Legge 21 gennaio 1994 n. 53 segue art. 3 bis V) segue contenuto della relazione di notifica: e) l indirizzo di posta elettronica certificata a cui l atto viene notificato; f) l indicazione dell elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l attestazione di conformità di cui al comma 2. Sottoscrizione digitale della relata

Normativa di riferimento Legge 21 gennaio 1994 n. 53 segue art. 3 bis VI) Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento la relata deve inoltre contenere gli elementi identificativi dello stesso, vale a dire: indicazione dell ufficio giudiziario indicazione della sezione e del numero di ruolo.

Indirizzi URL per le relate di notifica siti web dove possono essere reperiti applicativi di ausilio alla redazione della relata di notifica: http://apps.dirittopratico.it/notifica.html http://www.pergliavvocati.it/relatapec/

Indirizzi URL per le relate di notifica Struttura della PEC Il messaggio PEC deve necessariamente contenere nell oggetto la dicitura: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 vedi l esempio che segue

Tutti i requisiti oggettivi della notifica via PEC, pur nella variabilità dei loro contenuti, devono indefettibilmente essere presenti ad eccezione della attestazione di conformità di cui al comma 2 dell art. 3 bis, che, in due casi su quattro, può essere omessa.

TTTipologie di documenti informatici che possono essere notificati via PEC DOCUMENTO INFORMATICO (art. 20 CAD) 1) DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 20 CAD) 2) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO OTTENUTO DA SCANSIONE (ART. 22 CAD) 3) DUPLICATO INFORMATICO (ART. 23 BIS COMMA 1 CAD) 4) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 23 BIS COMMA 2 CAD)

1) Documento informatico (art. 20 CAD) E il PDF nativo, cioè quel documento che, formato con un programma di videoscrittura, viene trasformato in PDF e firmato digitalmente. Essendo un documento originale non necessita, in caso di deposito telematico o notifica via PEC, di alcuna attestazione di conformità, né di essere rifirmato digitalmente. n.b. Il file reca l estensione.pdf, se sottoscritto in formato PADES, ovvero l estensione.pdf.p7m, se sottoscritto in formato CADES.

2) Copia informatica di documento analogico ottenuto da scansione (art. 22, II comma, CAD) E il file che si ottiene dalla scansione, e successivo salvataggio in PDF di un documento cartaceo. Il file non deve essere firmato digitalmente, ma occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC. (n.b. caso tipico decreto ingiuntivo esecutivo e decreto ingiuntivo del Giudice di Pace)

3) Duplicato informatico (art. 23 bis, I comma, CAD) E il clone di un documento informatico originale, che in quanto tale (essendo formato dal medesimo numero sequenziale di bit) ha il medesimo valore giuridico dell originale da cui è tratto. Come per l originale, anche in questo caso il file non deve essere firmato digitalmente, né occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC.

4) Copia informatica di documento informatico (art. 23 bis, II comma, CAD) E un documento avente identico contenuto dell originale da cui è tratto, ma diverso da esso (non essendo formato dal medesimo numero sequenziale di bit) e privo di valore probatorio, salvo che la sua conformità sia attestata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato ovvero se la stessa non sia stata espressamente disconosciuta. (n.b. analogamente alla fotocopia di un documento cartaceo). Anche in questo caso il file non deve essere firmato digitalmente, ma occorre che venga attestata la sua conformità nella relata di notifica via PEC.

Riepilogando a) mai vi è la necessità di firmare (o di rifirmare nel caso dell originale e del duplicato informatico) gli atti che devono essere notificati, con la sola eccezione della copia informatica della procura rilasciata su documento informatico ovvero analogico, che, ai fini dell autentica ex art. 83 cpc, deve essere digitalmente sottoscritta; b) mentre non occorre alcuna attestazione di conformità per la notifica dell originale e del duplicato informatico e neppure per la procura nel caso anzidetto, l attestazione è indispensabile per la notifica della copia conforme dell atto all originale cartaceo ovvero informatico.

Attestazione di conformità Art. 16 undecies L. 179/2012, come da ultimo modificato dal DL 83/2015: I) attestazione di conformità di una copia analogica va apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato materialmente congiunto; II) attestazione di conformità di una copia informatica va apposta nel medesimo documento informatico; III) in quest ultimo caso, l attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica, l attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

Profili problematici della attestazione di conformità delle copie destinate alla notifica via PEC Con riferimento alle notifiche via PEC, la norma può dare luogo a due diverse intepretazioni. a) L interpretazione letterale e più rigorosa conduce ad affermare che, laddove in generale la conformità delle copie informatiche può essere attestata sul documento stesso o su un documento separato (purché informaticamente congiunto alla copia), nello specifico caso della copia destinata alla notifica l attestazione di conformità non può essere contenuta nel documento, ma deve essere necessariamente inserita nella relazione di notificazione con la conseguente necessità quindi di individuare la copia secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche ministeriali.

Profili problematici della attestazione di conformità delle copie destinate alla notifica via PEC b) Una lettura più pragmatica della norma ha portato altri commentatori a ritenere che, anche in caso di notifica, l attestazione di conformità della copia informatica possa trovare collocazione nel documento e che, solo ove si opti per la soluzione alternativa della attestazione su documento separato (in questo caso necessariamente la relata di notifica) vi sia la necessità di seguire le specifiche ministeriali). Pare difatti irragionevole che il legislatore abbia, per il caso della notifica della copia informatica, dettato disposizioni che limitano il potere di autentica, che viceversa si è voluto progressivamente estendere per rendere flessibile l utilizzo degli strumenti informatici. Resta però il fatto che l art. 3 bis L. 53/94 continua, per le copie informatiche, a richiedere la necessità che la relata di notifica contenga l attestazione di conformità di cui al comma 2; si tratta di un dato testuale che andrebbe ad escludere la possibilità della notifica di una copia recante in sé l attestazione di conformità. Probabilmente si è trattato di una svista del legislatore, ma nel dubbio si ritiene prudente procedere alla notifica delle copie informatiche esclusivamente inserendo l attestazione di conformità nella relata redatta secondo le specifiche tecniche che sono state emanate con DM 28 dicembre 2015.

Le specifiche tecniche di cui al D.M. 28 dicembre 2015 in vigore dal 9 gennaio 2016 Specifiche tecniche da rispettare per l individuazione della copia informatica, in caso di attestazione di conformità su documento informatico separato (quindi, in caso di notifica via PEC, nella relata): a) sintetica descrizione del documento di cui viene attestata la conformità (es. decreto ingiuntivo del Tribunale di Livorno n. XX del XXXX) b) il nome del file c) la sottoscrizione digitale del documento recante l attestazione (che deve essere necessariamente PDF nativo). n.b. con riferimento alla relata PEC la disposizione è pleonastica

Quali atti possono essere notificati via PEC Non si possono effettuare via PEC: a) notifiche di atti che l autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente, ai sensi dell art. 1 della L. 53/1994; b) notifiche di atti che rientrano nelle competenze esclusive dell'ufficiale Giudiziario, come ad esempio: - notifiche ex art. 140 e 143 c.p.c.; - notifiche all estero; - notifica di atti penali; - notifica del preavviso di rilascio di immobile; - notifiche di atti di precetto cambiari o su assegno; - notifiche di atti di pignoramento (immobiliare, autoveicoli, presso terzi);

Quando la notifica via PEC è obbligatoria: domicilio digitale ex art. 16 sexies DL 179/2012 art. 16 sexies DL 179/2012: "salvo quanto previsto dall articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.». N.B. caso tipico dell avvocato che, agendo extra districtum, non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, per il che il domicilio si intende eletto presso la Cancelleria (art. 82 RD n. 37/1934).

La prova della notifica deposito telematico mediante busta contenente: nota di deposito, come atto principale file ricevuta accettazione notifica PEC con estensione.eml (oppure.msg) come allegato file ricevuta consegna notifica PEC con estensione.eml (oppure.msg) come allegato solo in caso di impossibilità, deposito cartaceo ex art. 9, comma 1-ter L. 53/94