Le notificazioni a mezzo PEC
L'uso della PEC per le notifiche è stata resa possibile con il Decreto 3.4.2013 n.48 ( Regolamento recante modifiche al D.M. n.44/2011, concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione ) pubblicato in G.U. Il 9.5.2013 ed in vigore dal 24/5/2013 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 2
Novità rilevanti introdotte dal D.L. 90/2014 (in vigore dal 25/6/2014): - possibilità per qualunque avvocato, anche non autorizzato dal proprio COA, a procedere alle notifiche ex art. 3 bis L. 53/94; - abolizione della c.d. marca notifica per le notificazioni via p.e.c.; -possibilità di utilizzare per le notifiche in proprio (ex art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012), anche gli atti ed i provvedimenti scaricabili dal PdA. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 3
L avvocato può eseguire notifiche a mezzo PEC purché: a) sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata risultante dal RegInde (in sostanza: l indirizzo comunicato all Ordine) b) sia già in possesso, ovviamente, di procura rilasciata dal cliente a norma dell'articolo 83 C.P.C. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 4
c) sia in possesso di un dispositivo di firma digitale. d) il destinatario sia titolare di un indirizzo di PEC risultante pubblici elenchi (quali il RegInde, l IndicePA - http://www.indicepa.gov.it oppure dal Registro delle Imprese www.registroimprese.it 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 5
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) è stato creato l Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti INI-PEC (http://inipec.gov.it) consultabile a far data dal 19 giugno 2013). 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 6
La notifica a mezzo PEC FASE OPERATIVA 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 7
Occorre predisporre preliminarmente: 1) l'atto o gli atti da notificare; 2) la procura alle liti se necessaria; 3) la relata di notifica; 4) FIRMARE DIGITALMENTE i documenti 5) predisporre il messaggio PEC con l'oggetto specificamente previsto 6) Inviare il messaggio PEC e salvare le DUE ricevute. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 8
1) L'atto o gli atti da notificare a) documenti informatici nativi (art.21 D.Lgs. 7/3/2005 n.82 Codice Amministrazione Digitale) in uno dei formati consentiti ex art.13 delle specifiche tecniche. Suggerimento: PDF nativo b) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico ex art.22 CAD (es. il titolo esecutivo cartaceo munito della relativa formula). Occorrerà asseverare nella relata di notifica la conformità della copia telematica all'originale cartaceo. c) copie informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici (art.16bis, comma 9bis, DL179/2012). Occorrerà asseverare nella relata di notifica la conformità della copia telematica all'originale informatico ex DL 90/2014 come convertito nella L114/2014. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 9
1) Attività preparatoria Ho estratto l'indirizzo PEC del destinatario/i da uno dei Registri Pubblici consentiti (NON è idoneo l'albo avvocati, e neppure l'atto di parte che recasse ancora indicata la PEC non più necessaria ex art.125 CPC da Agosto 2014), ed ho salvato/stampato la pagina a futura memoria Ho scansionato in PDF-Immagine il documento altrui da notificare / ho estratto dal fascicolo telematico salvando il PDF ivi reperito / ho salvato in PDF-testo il mio atto Ho scansionato la procura cartacea, se viene usata per la prima volta (oppure la menziono in relata, se precedente e già agli atti), e l'ho firmata ANCHE digitalmente Ho firmato digitalmente l'atto/gli atti PROPRI da notificare (valida dopo nuove specifiche tecniche in GU 30.4.2014 tanto la firma in formato CAdES che crea file.p7m che in formato PAdES che lascia il file in formato.pdf più facilmente leggibile). 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 10
2) Creazione della relata di notifica Ho indicato mio nome, cognome e C.F. quale avvocato notificatore Ho inserito il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; Ho inserito il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del/i destinatario/i Ho indicato da quale Registro Pubblico ho estratto la PEC del/i destinatario/i (4 possibili: Inipec, Reginde, IndicePA o Registro Imprese: no albo o sito dell'ordine o indirizzo indicato negli atti) Ho inserito la PEC del/i destinatario/i, verificata/e come sopra; Ho inserito l'attestazione di conformità degli atti scansionati o salvati dal fascicolo telematico SE ne esistono (non serve per nostri atti nativi, che vanno invece firmati digitalmente). Attenzione: la fonte del potere di autentica è data da norme diverse nei due casi. O non si menziona proprio, o lo si faccia citando le norme corrette. Ho indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo, SE la notifica riguarda un procedimento in corso Ho salvato detta relata, rigorosamente in formato PDF-testo Ho firmato digitalmente la relata (PAdES o CAdES indifferentemente) 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 11
LA RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. NOME, COGNOME e CF] iscritto all albo degli Avvocati presso l Ordine degli Avvocati di Siena, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore della ----, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell art. 83, 3 comma c.p.c. [ev. aggiungere che si allega alla presente notifica ] NOTIFICO l allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all indirizzo PEC @ estratto da (EVENTUALMENTE nel caso in cui la notifica venga effettuata in relazione ad un procedimento già incardinato) DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di Siena RG 000/2014...Segue 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 12
...Segue LA RELATA DI NOTIFICA (se vengono notificate copie informatiche di atti originariamente analogici) ATTESTO ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3bis comma 2 e art.6 c.1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all originale da cui è stata estratta. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 13
...Segue LA RELATA DI NOTIFICA (se vengono notificate copie informatiche di atti presenti nei fascicoli informatici) ATTESTO ai sensi e per gli effetti dell art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, così come introdotto dalla L. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che l allegata copia informatica di [BREVE DESCRIZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE VERRANNO NOTIFICATI sono conformi agli originali dei medesimi atti contenuti nel fascicolo informatico LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 14
3) Preparazione del messaggio di PEC sto usando la casella PEC in uscita comunicata al ReGIndE (tramite Ordine) dell'avvocato notificatore ho messo quale destinatario/i l'indirizzo/i PEC indicato/i nella relata ho allegato tutti i file miei firmati (con estensione.p7m se firmati in standard CAdES o.pdf se firmati in standard PAdES (necessariamente almeno uno: la relata) ed i files con gli atti di terzi scansionati o i files salvati dal fascicolo telematico ho messo quale parte iniziale oggetto della mail la testuale frase "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" (eventuali specificazioni facoltative sono ammissibili a seguire) Suggerito ma non obbligatorio: inserire nel testo della email "Attenzione: trattasi di notifica. In caso di difficoltà a leggere i file firmati allegati se in formato.p7m, e comunque per verificare la eventuale sottoscrizione degli atti in PDF, si prega di seguire le istruzioni di cui al seguente link: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php" 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 15
Se tutte le fasi sopra descritte sono state compiute, si può cliccare "invio" e spedire la PEC. Se tutto va bene dovranno esserci due PEC ricevute (+ una per ogni destinatario oltre il primo): la ricevuta di ACCETTAZIONE e la ricevuta di ciascuna CONSEGNA. La notifica, se arriva la ricevuta di consegna, è andata a buon fine. E' indispensabile però provvedere alla conservazione delle ricevute (intese come file informatici) ed eventualmente alla loro documentazione cartacea mediante stampata debitamente autenticata ai sensi del nuovo testo della legge 53 del 1994. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 16
ORARIO NOTIFICHE Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stato aggiunto, dalla legge 114/2014, l art. 16 septies a norma del quale: << La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.>> 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 17
4) Attività successiva alla notifica Ho salvato la ricevuta di ACCETTAZIONE in apposita directory sull'hard disk del computer (di rigore una directory che subisca un frequente back-up automatico) Ho salvato la/e ricevuta/e di CONSEGNA nella medesima directory 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 18
5) Attività eventuale ai fini di un uso "cartaceo" della notifica ho stampato il messaggio di posta elettronica certificata (si può trovare in allegato alla ricevuta di consegna) ho stampato tutti gli allegati (relata + tutti atti notificati) ho stampato la ricevuta di accettazione della PEC ho stampato la ricevuta avvenuta consegna ho apposto la formula di autenticazione (slide successiva) su tutti i documenti di cui sopra, mettendo un mio timbro di congiunzione su atti multi-pagina: attenzione, il nostro potere di autentica è condizionato alla impossibilità del deposito telematico. Se il deposito telematico è possibile, NON si può autenticare l'equivalente cartaceo (art 9 c.1-bis L53/94) ho firmato e datato tutte le formule di autentica, mettendo anche mio timbro con nome leggibile 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 19
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA COPIA CARTACEA AD ORIGINALE DIGITALE <<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione <<regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato>>] [INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL AVVOCATO]>> Appare opportuno segnalare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 20
IL CASO Sentenza Tribunale Milano 2010 Non necessità di notificare il mandato assieme al DI a mezzo PEC. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 21
F I N E Licenza Creative Commons BY-NC-SA Il presente testo costituisce mero spunto per ulteriori approfondimenti che il lettore avrà cura di effettuare verificando le fonti e gli argomenti trattati. L'autore declina ogni responsabilità per eventuali errori od imprecisioni. 27/11/14 www.studiolegalenotari.it 22