Anno 2012 N.RF246. La Nuova Redazione Fiscale

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Tutela contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali Nuova disciplina

Scritto da Alessandro Ingrosso Giovedì 03 Gennaio :23 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :09

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

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Anno 2012 N.RF246 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO RITARDATI PAGAMENTI - NUOVE REGOLE DAL 1 GENNAIO 2013 RIFERIMENTI DLGS N. 192 DEL 9/11/2012 (IN G.U. N. 267 DEL 15/11/2012) CIRCOLARE DEL 11/12/2012 Sintesi: in recepimento di un direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, il legislatore ha introdotto regole più stringenti per la decorrenza automatica degli interessi moratori rispetto a quelle previste dal D.lgs 231/2002. Le novità si applicano alle operazioni concluse dal 1 gennaio 2013 e riguarderanno le operazioni poste in essere: - sia tra soggetti passivi "privati" (imprese e lavoratori autonomi): con norma parzialmente derogabile - sia quelle effettuate con le Pubbliche Amministrazioni: con disposizioni non derogabili. A decorrere dal 1 gennaio 2013 il D.Lgs. n. 192/2012, nel recepire la Dir. n. 2011/7/UE a tutela del libero mercato, modifica il D.lgs. 213/2002 e conseguentemente le disposizioni riferite ai pagamenti nella generalità delle transazioni commerciali. Ritardati pagamenti - disposizioni previgenti Il Dlgs 231/02 ha introdotto dal 2002 la decorrenza automatica degli interessi di mora (senza dunque alcuna necessità di costituzione in mora) per pagamenti tardivi: nell'ambito di operazioni commerciali (rimanendo esclusi rapporti con i privati) a decorrere dal giorno successivo, alternativamente: - alla scadenza del termine contrattuale di pagamento: ove prevista - alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento, o altra data in situazioni particolari rimanendo escluso il ritardo per cause non imputabili al debitore o per l'avvio di procedure concorsuali prevedendo regole particolari nella cessione di prodotti "deperibili". L'art. 62 DL 1/2012 ha poi modificato a decorrere dal 24/10/2012 le regole in relazione alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, sostituendo in tale ambito le previsioni del Dlgs 231/02. Tali regole si configurano, peraltro, ancor più stringenti rispetto a quelle introdotte dal 2013 in via generalizzata. NOVITA': il Il D.Lgs. n. 192/2012 si innesta sulla precedente disciplina del D.lgs 231/02, modificandone i alcuni articoli. In particolare sono previste le seguenti modifiche: INTERESSI LEGALI DI MORA TERMINE DI PAGAMENTO LEGALE la maggiorazione passa dal 7% all 8% in più rispetto al "tasso di riferimento" fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento viene invertita la ratio applicabile in precedenza; per le operazioni concluse: fino al 31/12/2012: solo in assenza di previsione di una scadenza contrattuale si applicano i termini di cui al Dlgs 231/02 dal 1/01/2013: si applicano in generale i termini di legge; solo in presenza di valide ragioni possono trovare applicazione le scadenze contrattuali.

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 2 / 7 AMBITO OGGETTIVO DELLE NUOVE REGOLE In relazionale alle parti nei confronti delle quali si applicano le nuove regole, non si registrano particolari modifiche; la disciplina in esame si applica: a) in generale: ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una "transazione commerciale" Nota: rimangono dunque escluse le transazioni che hanno come controparte un privato (cedente/prestatore o cessionario/committente), mentre trovano applicazione in tutti i casi in cui controparti siano soggetti imprenditori o professionisti. b) in deroga: non si applica in presenza di procedure concorsuali (inclusa la ristrutturazione del debito) nell'ipotesi di risarcimento del danno (anche se effettuato da una compagnia di assicurazione) TERMINI DI PAGAMENTO - INALTERATI La data di riferimento per la decorrenza automatica degli interessi di mora non è modificata: gli interessi decorrono, senza necessità di costituzione in mora: alla scadenza del 30 giorno dalla data: A) in generale: di ricevimento della fattura del debitore o della richiesta di pagamento Novità: viene inserita la previsione per cui tale termine non viene differito in presenza di richiesta di integrazione o modifica "formali" della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento B) in deroga: di ricevimento delle merci / resa della prestazione di servizio - se non è certa la data di cui sopra (ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento) - o quando il ricevimento della fattura/richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi (cd. "fatturazione anticipata") Nota: la norma non prevede espressamente una disposizione analoga a quella dei prodotti agroalimentari per i quali si presume "non certa" la consegna della fattura se inviata con strumenti diversi da raccomandata (anche a mano), PEC o altri strumenti tracciabili (v. apposita Rivista telematica), che si ritiene comunque applicabile, in attesa di chiarimenti ufficiali. dell'accettazione o della verifica di legge o da contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data. Nota: è il classico caso di un appalto che prevede il collaudo, oh dell'acquisto subordinato ad una prova, ecc. In tal la procedura di conformità non può avere durata superiore a 30gg dal ricevimento della merce/resa del servizio salvo che la durata superiore ai 30 giorni sia - concordata in forma scritta - prevista dalla documentazione di gara - e non sia comunque gravemente iniqua per il creditore.

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 3 / 7 PREVISIONI PATTIZIE - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI - NOVITA' Come anticipato in premessa, il decreto (art. 4 e 7 Dlgs. 231/02 modificati): modifica la possibilità di prevedere termini di pagamento diversi da quelli di legge differenza tali possibilità a seconda dei soggetti interessati dalla transazione commerciale. TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE / PROFESSIONISTI Nei rapporti tra "imprese private" (che le definizioni della norma individuano in tutti i soggetti passivi diversi dagli enti pubblici: imprenditori, società, professionisti, ecc.): in assenza di specifica pattuizione: il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni in presenza di specifica pattuizione scritta: le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che: in generale: non deve superare i 60 giorni in deroga: è ammesso un termine superiore a 60 giorni solo se (art. 7 Dlgs 231/02): - è giustificato "dalla prassi commerciale", dalla natura della merce o del servizio o altri motivi oggettivi - e non risulti "gravemente iniquo" per il creditore. OPERAZIONI TRA IMPRESE E/O PROFESSIONISTI NON E' PREVISTO UN TERMINE PATTIZIO E' PREVISTO UN TERMINE PATTIZIO > 30GG NESSUNA PARTICOLE ESIGENZA PARTICOLARI ESIGENZE (EQUE) PAG. IN 30 GG PAG. IN 60 gg PAG. > 60 gg INTERESSI DI MORA: per pagamenti successivi ai termini di cui sopra, l addebito degli interessi di mora è automatico e va calcolato: in assenza di specifica pattuizione: al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali in presenza di specifica pattuizione scritta: al tasso concordato: - che può essere maggiore o minore di quello precedente - ma è nullo quando risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7 Dlgs 231/02). TRANSAZIONI COMMERCIALI IN CUI SIA PARTE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dal 1 gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente: entro 30 giorni in deroga: entro 60 giorni in caso, alternativamente: 1) di imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza (ex D.lgs. 333/2003) 2) di enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria 3) di accordo scritto tra le parti in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all oggetto del contratto ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell accordo

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 4 / 7 Nota: una pubblica amministrazione: in relazione alle forniture di beni e servizi acquistati (N.B.: non riguarda i pagamenti di debiti tributari, o situazioni analoghe) non potrà più in ogni caso pagare in un termine superiore a 60 giorni dal termine individuato nel paragrafo precedente. Ciò dovrebbe evitare nella maggior parte dei casi il ricorso all'anticipazione bancaria tramite la "certificazione del credito" (v. Info Fisco 226/2012). INTERESSI DI MORA: decorsi tali termini: l addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Nota: una pubblica amministrazione non può pattuire un tasso di mora diverso da quello legale. PAGAMENTI RATEALI E' ammessa la previsione contrattuale di pagamenti rateali del pagamento del corrispettivo; in tal caso troveranno applicazione: gli interessi contrattuali (esenti Iva art. 10 Dpr 633/72): agli importi delle rate gli interessi moratori (esclusi Iva art. 15 Dpr 633/72): sugli importi delle rate scadute. SPETTANZE DEL FORNITORE PER TARDIVO PAGAMENTO RISARCIMENTO DANNI FORFETTIZZATO In tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento nei termini: sia causato dal debitore (si tratta delle ipotesi ordinarie nelle quali il cliente non è in grado di dimostrare la "causa a lui non imputabile") il creditore ha diritto: oltre alle spese di recupero crediti (spese legali, ecc.) ed agli interessi moratori al "risarcimento danni" (diversi da quelli pecuniari, già ristorati dagli interessi di mora) forfettizzato in 40, salva la prova del maggior danno (da conseguirsi in un contenzioso civile). INTERESSI MORATORI RIMB. SPESE DI RECUPERO CREDITI RISARCIMENTO DANNI danno pecuniario. 40 maggio danno IL MAGGIOR DANNO NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE L'art. 7 Dlgs 231/02 modificato, dispone che sono nulle le clausole: riferite ai termini di pagamento ai tassi di interesse moratori al risarcimento per spese di recupero del credito che risultino gravemente inique in danno del creditore.

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 5 / 7 PRESUNZIONE DI INIQUITÀ: si considerano gravemente inique le clausole che - escludono l'applicazione degli interessi di mora - escludono risarcimento per costi di recupero crediti - nelle transazioni commerciali in cui è parte la pubblica amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura. Nullità d'ufficio: la nullità viene dichiarata dal giudice anche d'ufficio, e deve tenere conto della prassi commerciale è del principio di buona fede correttezza di, della natura della merce o del servizio e dell'esistenza di motivi oggettivi per derogare alle disposizioni di legge. CONSIDERAZIONI RINUNCIA AL CREDITO PER INTERESSI DI MORA Va rilevato che: la norma obbliga a prevedere la maturazione di interessi di mora per pagamenti in termini superiori a quelli di legge tuttavia nulla vieta al fornitore di rinunciare successivamente agli interessi maturati (nè vi è l'obbligo di denunciare all Antitrust o alla GDF il proprio debitore che paga in ritardo). Nella considerazione che: non si ritiene possibile che la rinuncia sia pre-concordata (negozio "in frode alla legge") laddove ci si intendesse accordare in tal senso, il cliente potrà solo affidarsi alla "buona fede" del fornitore (il quale verbalmente promette di rimettere gli interessi di mora maturati) rimarrà applicabile la sanzione specifica in capo al fornitore. DIFFERENZE RISPETTO AL REGIME DEI PRODOTTI AGRICOLI Il regime istituito dall'art. 62 DL 1/2012 deve considerarsi "norma speciale" e dunque prevalente rispetto al Dlgs 231/02 in materia di termini di pagamento. Nel prospetto che segue si mettono in evidenza le differenze tra le due discipline: TERMINI DI PAGAMENTO CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI 30 gg: prodotti deteriorabili 60 gg: prodotti non deteriorabili (non derogabili) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (se incerto, dalla data di consegna dei beni) ALTRE TRANSAZIONI COMMERCIALI 30 gg (derogabili da contratto per esigenze legittime) decorrenti dal precedente tra la data di ricevimento della fattura e dalla richiesta di pagamento (salvo casi particolari) TASSO LEGALE DI MORA tasso BCE + 2% (da confermare) tasso BCE + 8% SANZIONI da. 500 ad. 500.000 non previste

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 6 / 7 NORME A CONFRONTO - Dlgs 231/2002 Art FINO AL 31/12/2012 DAL 2013 1 2 4 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. (v. art. 5) 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. e 4. (Prodotti agroalimentari - comma abrogato e sostituito dall'art. 62 DL 1/2012) 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: d) "interessi moratori": interessi legali di mora ovvero interessi ad un tasso concordato tra imprese; e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali; 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non

Redazione Fiscale Info Fisco 246/2012 Pag. 7 / 7 5 7 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali (...) 1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore. 2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi. 3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo. possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti. 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7. (...) 1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero. 3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.