decorrere dal 1 gennaio Le assicurazioni del Ministro Sacconi sul fatto che a cura dell Ufficio Comunicazione della CGIL di Bergamo

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a cura dell Ufficio Comunicazione della CGIL di Bergamo 2 Luglio 2010 PENSIONI le ultime novità Sulla base della manovra realizzata con Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78, che potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2010, S.O. n.144) Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulle pensioni: non ce n era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti. La promessa non è stata mantenuta. Anzi, nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui. Le nuove fi nestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale. Inoltre il Governo italiano ha deciso, dopo il pronunciamento dell Unione Europea, di introdurre nel decreto legge anche il repentino aumento dell età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, a decorrere dal 1 gennaio 2012. Le assicurazioni del Ministro Sacconi sul fatto che non cambia nulla per tutte le donne che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 appaiono veramente come una presa in giro per le lavoratrici, visto che c è una sola classe di età, quella del 1950, che riuscirà a maturare i 61 anni previsti nel 2011 (applicando, peraltro la fi nestra a scorrimento anche tali lavoratrici andranno comunque in pensione a 62 anni), mentre tutte le altre lavoratrici (classi 1951, 1952, 1953) saranno costrette a lavorare fi no a 65 anni ed andranno in pensione a 66 (peraltro con qualche ulteriore aggiunta visto il fantomatico regolamento fi rmato dal Ministro Sacconi e dal Ministro Tremonti in merito all innalzamento dell età pensionabile prevista per tutti i lavoratori a decorrere dal 2015).

LE PENSIONI DI VECCHIAIA Cosa cambia nel dettaglio Ecco di seguito una prima analisi curata dall INCA CGIL di Bergamo sugli articoli che riguardano la previdenza all interno del Decreto- Legge 31 maggio 2010, n. 78. Si tenga presente che questo testo, in vigore dal 1 giugno scorso, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge. La manovra interviene direttamente sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici, apportando modifi che rilevanti e particolarmente pesanti per le pensioni di vecchiaia e trattamenti pensionistici di anzianità, comprese quelle liquidate con 40 anni di contributi. Per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1 gennaio 2011, viene introdotta la finestra mobile personalizzata in luogo delle attuali quattro fi nestre (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre). Si elimina così lo scaglionamento e si introduce l uscita rispetto alla propria maturazione del requisito di età o di contributi, con un meccanismo nettamente peggiorativo: a distanza di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, a distanza di 18 mesi per i lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente utilizzata per raggiungere il requisito contributivo, oppure iscritti alla Gestione separata INPS. Sono interessati tutti i lavoratori iscritti all INPS o fondi sostitutivi, che compiano 60 anni se donne o 65 anni se uomini dopo il 31 dicembre 2010 e siano in possesso di almeno 20 anni di contributi versati, salvo le deroghe previste dalla D.Lgs. n. 503/1992. Per quanto riguarda le donne del pubblico impiego, ai fi ni dell età si applicheranno i requisiti previsti dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifi che, che ha innalzato a più di 60 anni l età prevista per la pensione di vecchiaia. Allo stesso modo sono interessati coloro che conseguono la pensione con le regole del sistema contributivo oppure iscritti alla Gestione Separata INPS (assicurati dopo il 31 dicembre 1995 o con meno di 18 anni di contributi alla predetta data e che optino per il sistema contributivo). Per questi lavoratori i requisiti sono: 60 anni di età se donne con almeno 5 anni e importo maturato pari almeno a 1,2 quello dell assegno sociale, 65 anni di età se uomini o donne con almeno 5 anni di contributi da lavoro versati a prescindere dall importo maturato. Si tratta in buona sostanza dell introduzione di uno scalone anche nella pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda i lavoratori con contribuzione esclusivamente dipendente, le penalizzazioni rispetto alla norma vigente, oscilla tra 7 e 9 mesi a seconda del mese di nascita, mentre per gli autonomi o soggetti con contribuzione mista utilizzata per il pensionamento la penalizzazione varia dai 9 agli 11 mesi. 2

>>> le tabelle >>> gli esempi Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all interno di 25 anni di assicurazione all INPS) uomini nati nel ottobre 1945 01/04/2011 idem - novembre 1945 01/04/2011 idem - dicembre 1945 01/04/2011 idem - gennaio 1946 01/07/2011 01/02/2012 7 mesi febbraio 1946 01/07/2011 01/03/2012 8 mesi marzo 1946 01/07/2011 01/04/2012 9 mesi aprile 1946 01/10/2011 01/05/2012 7 mesi maggio 1946 01/10/2011 01/06/2012 8 mesi giugno 1946 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi luglio 1946 01/01/2012 01/08/2012 7 mesi agosto 1946 01/01/2012 01/09/2012 8 mesi settembre 1946 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi ottobre 1946 01/04/2012 01/11/2012 7 mesi Lavoratori uomini che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all interno di 25 anni di assicurazione all INPS), oppure iscritti alla Gestione Separata INPS uomini nati nel ottobre 1945 01/07/2011 idem - novembre 1945 01/07/2011 idem - dicembre 1945 01/07/2011 idem - gennaio 1946 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi febbraio 1946 01/10/2011 01/08/2012 10 mesi marzo 1946 01/10/2011 01/09/2012 11 mesi aprile 1946 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi maggio 1946 01/01/2012 01/11/2012 10 mesi giugno 1946 01/01/2012 01/12/2012 11 mesi luglio 1946 01/04/2012 01/01/2013 9 mesi agosto 1946 01/04/2012 01/02/2013 10 mesi settembre 1946 01/04/2012 01/03/2013 11 mesi ottobre 1946 01/07/2012 01/04/2013 9 mesi 1 Una lavoratrice del settore privato in possesso dei contributi e che compie 60 anni il 31 dicembre 2010 andrà in pensione il 1 aprile 2011. Un altra lavoratrice nelle medesime condizioni contributive ma che compie gli anni il 1 gennaio 2011 andrà in pensione il 1 febbraio 2012, ben 7 mesi dopo quanto previsto (infatti con le regole attuali utilizzerebbe la fi nestra del 1 luglio 2011). 2 Una lavoratrice che ha contribuzione mista (parte dei contributi da lavoro dipendente e parte di contributi da lavoro autonomo), che compie i 60 anni entro il 31 dicembre 2010 andrà in pensione a luglio 2011, mentre una lavoratrice che compirà i 60 anni a gennaio 2011, andrà in pensione a luglio 2012 (con la nuova normativa) anzichè ad ottobre 2011 (con la vecchia normativa) quindi con un incremento di 9 mesi. 3 Una lavoratice con sola contribuzione da lavoro dipendente che compie i 60 anni di età a marzo del 2011, con la nuova normativa andrà in pensione ad aprile 2012 anzichè a luglio 2011 come da vecchia normativa. L incremento dell attesa di pensionamento è di 9 mesi. 4 Una lavoratrice che ha contribuzione mista (parte dei contributi da lavoro dipendente e parte dei contributi da lavoro autonomo), che compie i 60 anni a marzo 2011 andrà in pensione a settembre 2012, anzichè ad ottobre 2011 con la vecchia normativa. L incremento dell attesa di pensionamento è di ben 11 mesi. 3

Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all interno di 25 anni di assicurazione all INPS) donne nate nel ottobre 1950 01/04/2011 idem - novembre 1950 01/04/2011 idem - dicembre 1950 01/04/2011 idem - gennaio 1951 01/07/2011 01/02/2012 7 mesi febbraio 1951 01/07/2011 01/03/2012 8 mesi marzo 1951 01/07/2011 01/04/2012 9 mesi aprile 1951 01/10/2011 01/05/2012 7 mesi maggio 1951 01/10/2011 01/06/2012 8 mesi giugno 1951 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi luglio 1951 01/01/2012 01/08/2012 7 mesi agosto 1951 01/01/2012 01/09/2012 8 mesi settembre 1951 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi ottobre 1951 01/04/2012 01/11/2012 7 mesi >>> le tabelle A fronte di tali elementi peggiorativi, non viene prevista in alcun modo una salvaguardia per coloro che all entrata in vigore del decreto si trovino in stato di inoccupazione. Sarebbe stato opportuno porre tale elemento di salvaguardia almeno per coloro che risultassero autorizzati ai versamenti volontari a tale data. Invece nulla, e molti assicurati con posizioni da anni silenti, dovranno attendere ulteriori mesi per poter accedere alla pensione. Per ciò che concerne gli uomini sessantacinquenni privi di reddito, in attesa dell uscita pensionistica dovrà attentamente essere valutata l opportunità di richiedere l assegno sociale. Le regole restano invariate per quanto riguarda i lavoratori del comparto scuola. Lavoratrici donne che accedono alla pensione di vecchiaia utilizzando contribuzione da lavoro autonomo oppure mista autonomo-dipendente (almeno 20 anni di contributi. Deroghe: 15 anni se maturati entro il 1992 o se autorizzati ai versamenti volontari entro il 1992, con requisito personalizzato o con contribuzione discontinua per almeno 10 anni all interno di 25 anni di assicurazione all INPS), oppure iscritte alla Gestione separata INPS donne nate nel ottobre 1950 01/07/2011 idem - novembre 1950 01/07/2011 idem - dicembre 1950 01/07/2011 idem - gennaio 1951 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi febbraio 1951 01/10/2011 01/08/2012 10 mesi marzo 1951 01/10/2011 01/09/2012 11 mesi aprile 1951 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi maggio 1951 01/01/2012 01/11/2012 10 mesi giugno 1951 01/01/2012 01/12/2012 11 mesi luglio 1951 01/04/2012 01/01/2013 9 mesi agosto 1951 01/04/2012 01/02/2013 10 mesi settembre 1951 01/04/2012 01/03/2013 11 mesi ottobre 1951 01/07/2012 01/04/2013 9 mesi PATRONATO INCA Domande e calcolo della pensione, assegni familiari, invalidità civile, infortuni e malattie professionali via Garibaldi 3, Bergamo tel. 035.3594.120 bergamo@inca.it L Inca è inoltre presente in tutta la provincia di Bergamo 4

LE PENSIONI DI ANZIANITÀ Cosa cambia nel dettaglio La Manovra interviene con le medesime modifi che sulle fi nestre di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti di età e contribuzione (cosiddetta quota introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il requisito dei 40 anni di contributi, che verranno maturati dopo il 31 dicembre 2010. Anche in questo caso la penalizzazione si presenta molto pesante, ed assume connotati davvero molto gravi per coloro che sono interessati al pensionamento con 40 anni di contributi: difatti tali lavoratori dovranno attendere un ulteriore periodo, molto più lungo di quanto già previsto, per raggiungere una prestazione a fronte di ulteriore contribuzione non utilizzabile per incrementarne l importo. Anche in tali casi, quindi, viene previsto: il pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i lavoratori dipendenti; il pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni autonome o miste autonome-dipendenti, e in Gestione separata; anche in questo caso, per il comparto scuola non é prevista nessuna modifica. Attenzione alle deroghe Viene previsto il mantenimento delle attuali decorrenze: per i lavoratori che avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafi ci e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori per i quali, al com- Le tabelle con le novità per coloro che raggiungono dal 2011 i requisiti delle quote previste dalla Legge 247/2007, ovvero quota 96 con almeno 35 anni di contributi e un età minima di 60 anni. Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente quota 96 raggiunta nel gennaio 2011 01/01/2012 01/02/2012 1 mese febbraio 2011 01/01/2012 01/03/2012 2 mesi marzo 2011 01/01/2012 01/04/2012 3 mesi aprile 2011 01/01/2012 01/05/2012 4 mesi maggio 2011 01/01/2012 01/06/2012 5 mesi giugno 2011 01/01/2012 01/07/2012 6 mesi luglio 2011 01/07/2012 01/08/2012 1 mese agosto 2011 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi settembre 2011 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi ottobre 2011 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi novembre 2011 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi dicembre 2011 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista autonomo-dipendente quota 97 raggiunta nel gennaio 2011 01/07/2012 01/08/2012 1 mese febbraio 2011 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi marzo 2011 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi aprile 2011 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi maggio 2011 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi giugno 2011 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi luglio 2011 01/01/2013 01/02/2013 1 mese agosto 2011 01/01/2013 01/03/2013 2 mesi settembre 2011 01/01/2013 01/04/2013 3 mesi ottobre 2011 01/01/2013 01/05/2013 4 mesi novembre 2011 01/01/2013 01/06/2013 5 mesi dicembre 2011 01/01/2013 01/07/2013 6 mesi 5

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi (e che hanno età inferiore a 57 anni) 40 anni di contributi a gennaio 2011 01/01/2012 01/02/2012 1 mese febbraio 2011 01/01/2012 01/03/2012 2 mesi marzo 2011 01/01/2012 01/04/2012 3 mesi aprile 2011 01/01/2012 01/05/2012 4 mesi maggio 2011 01/01/2012 01/06/2012 5 mesi giugno 2011 01/01/2012 01/07/2012 6 mesi luglio 2011 01/01/2012 01/08/2012 7 mesi agosto 2011 01/01/2012 01/09/2012 8 mesi settembre 2011 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi ottobre 2011 01/04/2012 01/11/2012 7 mesi novembre 2011 01/04/2012 01/12/2012 8 mesi dicembre 2011 01/04/2012 01/01/2013 9 mesi Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi (e che hanno età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno, per la di luglio, o entro il 30 settembre per la di ottobre) 40 anni di contributi a gennaio 2011 01/07/2011 01/02/2012 7 mesi febbraio 2011 01/07/2011 01/03/2012 8 mesi marzo 2011 01/07/2011 01/04/2012 9 mesi aprile 2011 01/10/2011 01/05/2012 7 mesi maggio 2011 01/10/2011 01/06/2012 8 mesi giugno 2011 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi Lavoratori con contribuzione da lavoro autonomo, oppure mista autonomo-dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi 40 anni di contributi a gennaio 2011 01/10/2011 01/08/2012 10 mesi febbraio 2011 01/10/2011 01/09/2012 11 mesi marzo 2011 01/10/2011 01/10/2012 12 mesi aprile 2011 01/01/2012 01/11/2012 10 mesi maggio 2011 01/01/2012 01/12/2012 11 mesi giugno 2011 01/01/2012 01/01/2013 12 mesi luglio 2011 01/04/2012 01/02/2013 10 mesi agosto 2011 01/04/2012 01/03/2013 11 mesi settembre 2011 01/04/2012 01/04/2013 12 mesi ottobre 2011 01/07/2012 01/05/2013 10 mesi novembre 2011 01/07/2012 01/06/2013 11 mesi dicembre 2011 01/07/2012 01/07/2013 12 mesi pimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifi ca attività lavorativa per raggiungimento dell età (esempio autisti mezzi pubblici); viene prevista una deroga alle nuove decorrenze, nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). Tale aspetto assume un rilievo particolare di criticità, visto il limite numerico imposto dal decreto e la possibilità di accogliere le posizioni in base alle domande presentate al fi ne di benefi ciare della deroga. Decorrenza pensioni derivanti da totalizzazione Viene peggiorata la norma sulle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità che derivano dalla totalizzazione ex-d.lgs. n. 42/2006. Infatti le norme previdenti consegnavano una dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e presentazione della domanda. Questo decreto invece, apporta un deciso peggioramento in quanto prevede le stesse decorrenze previste per i lavoratori autonomi, con le relative modifi che dal 2011. Occorrerà, quindi, cautelarsi dal 1 giugno 2010 nel defi nire le decorrenze e relazionarsi alla prima utile per gli autonomi che è il 1 gennaio 2011, per poi applicare il differimento dei 18 mesi per coloro che perfezionano il diritto dopo il 31 dicembre 2010. 6