DIREZIONE GENERALE SANITA Indicazioni alle ASL in merito al possesso dei requisiti specifici da parte delle strutture dell area della psichiatria per l attuazione della D.G.R. n. 38133/98
IL DIRETTORE GENERALE VISTA la delibera n. 38133 del 6.8.1998 con la quale è stato dato avvio al processo di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati di prestazioni sanitarie, in attuazione dell art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11.7.1997, n. 31; RICHIAMATI gli atti assunti per dare piena attuazione alla citata deliberazione: nota prot. n. 65177 del 24.12.1998, a firma del Direttore Generale Sanità, Indicazioni in ordine all attuazione della D.G.R. n. VI/38133/98 ; decreto del Direttore Generale Sanità n. 25527 del 29.3.1999 Approvazione delle linee guida in merito alla verifica dei requisiti organizzativi generali per l accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, previste nell allegato 1 alla D.G.R. n. 38133 del 6.8.1998 ; decreto del Direttore Generale Sanità n. 25640 del 30.3.1999 Indicazioni alle AA.SS.LL. in merito all accreditamento degli studi di professionisti, non autorizzati l.r. 17.21986 n. 5, già transitoriamente accreditati con il S.S.N. ; decreto del Direttore Generale Sanità n. 30492 del 26.05.1999 Indicazioni in merito alla procedura di verifica dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici generali e specifici per l accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previsti nell Allegato 1 alla D.G.R. n. 38133 del 6.08.1998. decreto del Direttore Generale Sanità n. 31477 del 7.06.1999 Direttive in ordine all attuazione della procedura di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, prevista nell Allegato 1 alla D.G.R. n. VI/38133/98 ; integrazione al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 30492 del 26.5.1999 Indicazioni in merito alla procedura di verifica dei requisiti organizzativi strutturali e tecnologici generali e specifici per l accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private previsti nell Allegato 1 alla D.G.R. n. 38133 del 6.08.1998. RICHIAMATO, in particolare, l allegato 2 della predetta D.G.R. n. 38133/98, laddove si stabiliscono ulteriori requisiti autorizzativi e funzionali per l accreditamento delle strutture per l area della psichiatria e della neuropsichiatria infantile; CONSIDERATO necessario, al fine di permettere un omogenea applicazione dei requisiti definiti dalla richiamata DGR e in attuazione di quanto stabilito dal Progetto obiettivo regionale in merito alle funzioni che devono essere svolte dalle Unità Operative di Psichiatria (UOP), fornire alle ASL idonee indicazioni in ordine al possesso dei requisiti organizzativi e funzionali specifici delle strutture dell area della psichiatria; 2
TENUTO CONTO dei chiarimenti richiesti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere dagli Enti gestori delle strutture interessate; RITENUTO, quindi, di fornire alle ASL le suddette indicazioni e precisazioni in ordine al possesso dei requisiti delle strutture psichiatriche, anche al fine di garantire al paziente idonea assistenza in relazione alle specifiche caratteristiche e funzioni espletate dalle strutture medesime: 1. In termini generali: la presenza del medico nelle strutture è da intendersi come presenza attiva, o pronta disponibilità secondo la normativa vigente, del medico psichiatra per l area della psichiatria e medico neuropsichiatra infantile per l area della neuropsichiatria infantile; è prevista la possibilità, su attività programmata, di utilizzare in comune il personale qualora le singole strutture siano collocate nella stessa sede o in sedi vicine; le attività ambulatoriali decentrate vengono considerate parte integrante della struttura da cui dipendono; 2. Per quanto riguarda in particolare le strutture ambulatoriali e semiresidenziali, ovvero Centri Psico-sociali (CPS) e Centri Diurni (CD): la dotazione di personale medico e infermieristico del CPS deve essere congrua in relazione al volume delle attività e al numero dei pazienti in carico; la presenza del medico psichiatra nel CPS deve essere intesa come presenza attiva garantita per non meno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di almeno 4 ore il sabato; fermo restando che almeno un CPS per UOP deve essere aperto 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, nella giornata del sabato i CPS e i CD devono essere aperti per almeno 4 ore; la fruizione dei pasti nel Centro Diurno deve essere garantita qualora il paziente sia presente durante l ora consueta di somministrazione pasti. 3. Per quanto riguarda le strutture residenziali, ovvero Centri Residenziali Terapeutico- Riabilitativi (CRT) e Comunità Protette (CP): le CP possono costituire un unica entità denominata Presidio di Comunità Protetta se caratterizzate dal medesimo livello di intensità assistenziale e realizzate nella stessa struttura o in più strutture vicine, fino a un numero massimo complessivo di 20 posti; la presenza del medico psichiatra nelle strutture residenziali deve essere intesa: nel CRT come presenza attiva garantita per non meno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di almeno 4 ore il sabato; nelle CP ad elevata attività assistenziale come presenza attiva garantita per almeno 4 ore diurne dal lunedì al venerdì e almeno 2 ore il sabato; nelle CP di media intensità assistenziale come presenza attiva garantita per almeno 2 ore al giorno dal lunedì al sabato; nelle restanti ore giornaliere previste dalla DGR come pronta disponibilità; 3
nelle CP ad elevata intensità assistenziale e nei CRT deve essere garantita la presenza di 1 infermiere sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne; l Azienda Sanitaria/l Ente responsabile della struttura residenziale, acquisito il parere del Responsabile sanitario della struttura (Responsabile della UOP/Responsabile sanitario dell Ente) dichiarano la tipologia della struttura in relazione all assistenza erogata. RICHIAMATO, in merito all invio del paziente presso la struttura accreditata, il punto 8) del Progetto Obiettivo Regionale, approvato con D.C.R. n. 1329 del 30.01.1995, in base al quale l invio dovrà essere concordato con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM)/Unità Operativa di Psichiatria (UOP) di residenza del paziente medesimo; VISTO il punto 16) della D.G.R. n. 38133/98, che dà mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione dell istituto di accreditamento; VISTO l art. 17 della l.r. n. 16 del 23.07.1996, e successive modifiche e integrazioni, che individua le competenze dei Direttori Generali; VISTA la D.G.R. n. VII/4 del 24.05.2000 avente ad oggetto: Avvio della settima legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali; PER le motivazioni indicate in premessa DECRETA Art. 1 Sono fornite alle ASL le seguenti indicazioni e precisazioni, in merito all attuazione della D.G.R. n. 38133/98, per le strutture dell area della psichiatria: 1. In termini generali: la presenza del medico nelle strutture è da intendersi come presenza attiva, o pronta disponibilità secondo la normativa vigente, del medico psichiatra per l area della psichiatria e medico neuropsichiatra infantile per l area della neuropsichiatria infantile; è prevista la possibilità, su attività programmata, di utilizzare in comune il personale qualora le singole strutture siano collocate nella stessa sede o in sedi vicine; le attività ambulatoriali decentrate vengono considerate parte integrante della struttura da cui dipendono; 4
2. Per quanto riguarda in particolare le strutture ambulatoriali e semiresidenziali, ovvero Centri Psico-sociali (CPS) e Centri Diurni (CD): la dotazione di personale medico e infermieristico del CPS deve essere congrua in relazione al volume delle attività e al numero dei pazienti in carico; la presenza del medico psichiatra nel CPS deve essere intesa come presenza attiva garantita per non meno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di almeno 4 ore il sabato; fermo restando che almeno un CPS per UOP deve essere aperto 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, nella giornata del sabato i CPS e i CD devono essere aperti per almeno 4 ore; la fruizione dei pasti nel Centro Diurno deve essere garantita qualora il paziente sia presente durante l ora consueta di somministrazione pasti. 3. Per quanto riguarda le strutture residenziali, ovvero Centri Residenziali Terapeutico- Riabilitativi (CRT) e Comunità Protette (CP): le CP possono costituire un unica entità denominata Presidio di Comunità Protetta se caratterizzate dal medesimo livello di intensità assistenziale e realizzate nella stessa struttura o in più strutture vicine, fino a un numero massimo complessivo di 20 posti; la presenza del medico psichiatra nelle strutture residenziali deve essere intesa: nel CRT come presenza attiva garantita per non meno di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di almeno 4 ore il sabato; nelle CP ad elevata attività assistenziale come presenza attiva garantita per almeno 4 ore diurne dal lunedì al venerdì e almeno 2 ore il sabato; nelle CP di media intensità assistenziale come presenza attiva garantita per almeno 2 ore al giorno dal lunedì al sabato; nelle restanti ore giornaliere previste dalla DGR come pronta disponibilità; nelle CP ad elevata intensità assistenziale e nei CRT deve essere garantita la presenza di 1 infermiere sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne; l Azienda Sanitaria/l Ente responsabile della struttura residenziale, acquisito il parere del Responsabile sanitario della struttura (Responsabile della UOP/Responsabile sanitario dell Ente) dichiarano la tipologia della struttura in relazione all assistenza erogata. Art. 2 L invio del paziente presso la struttura accreditata dovrà essere concordato con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM)/Unità Operativa di Psichiatria (UOP) di residenza del paziente medesimo. Il presente provvedimento sarà comunicato alle ASL per gli adempimenti di competenza. Dr. Renato Botti 5