COMUNE DI FLORIDIA REGOLAMENTO SULLA INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE SUGLI EDIFICI. Provincia di Siracusa DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

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COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa REGOLAMENTO SULLA INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE SUGLI EDIFICI DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VERBALE N.46 DEL 02/12/2010

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 CONTENUTI 1. Le indicazioni previste nel presente Regolamento disciplinano l installazione su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico, delle antenne paraboliche, così come previsto dall art.3 della L. 249 del 31.07.1997 avente per oggetto Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. 2. Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti 3. Il presente regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magneica, per la quale si applica la normativa vigente in materia Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento trova applicazione nell intero territorio comunale. TITOLO II INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE Art. 3 PRINCIPI GENERALI PER L INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE 1- L installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell aspetto estetico delle città e del rispetto dell impatto visivo ed ambientale. 2- Per predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti di ricezione si intende la predisposizione di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentano di inserire, anche in un secondo tempo, l impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi. 3- Tale centralizzazione deve essere progettata e realizzata in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione; il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo la collocazione di antenne che servano contemporaneamente più posizioni orbitali. 4- Tutti gli interventi su edifici ( restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, etc.) devono essere

realizzati in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari. Art. 4 IMPIANTI SINGOLI 1- Gli impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari con le stesse prescrizioni e caratteristiche previste dal presente regolamento per gli impianti centralizzati, con la sola specifica della inferiore dimensione di cui all art.6. Art. 5 COLLOCAZIONE DELLE ANTENNE 1- Gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere in via generale collocati sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici, a terra in corti interne o in giardini privilegiando una posizione appartata e poco visibile. 2- Qualora l installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile ( fatto da dimostrare nell ambito della Denuncia di inizio attività di cui al successivo articolo 6). In particolare si dovrà avere il rispetto dei seguenti punti: l antenna parabolica dovrà essere posizionata ad una distanza dalla linea di gronda di almeno tre volte la propria altezza massima dal piano del tetto ( ad esempio se l antenna è alta 135 cm dovrà essere posta ad almeno 405 cm dalla line di gronda); l antenna non potrà superare la linea di colmo del tetto su cui è installata; l antenna non potrà essere in nessun caso posta su balconi, finestre o facciate di edifici, sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all altezza dell antenna; inoltre non si potrà posare su torri campanili o simili. A tale ultima norma si potrà derogare solo in casi eccezionali e previo parere della Commissione edilizia integrata (conferenza dei Servizi); in caso di particolari condizioni si dovrà comunque verificare anche mediante prova con sopralluogo e verifica che l antenna non sia visibile dalle vie pubbliche prospicienti e che non alteri il profilo dei colmi dei tetti. non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, anche se non visibili da strade o spazi pubblici. Art. 6 DIMENSIONI, COLORE, LOGO E STRUTTURE DI SOSTEGNO DELLE ANTENNE PARABOLICHE 1- Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni non superiori cm. 15x30 e comunque tale da non superare 1/10 della superficie della parabola, e comunque non devono essere riflettenti. Gli apparati di corredo dell antenna (scatole di amplificazione, distribuzione o simili) dovranno di norma essere poste all interno dell immobile e, in ogni caso, qualora superino la dimensione massima di 20 cm x 20cm. 2- Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco.

3- Le antenne paraboliche in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale- devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per impianto collettivo e 100 cm. di diametro nel caso di edifici unifamiliari. Esigenze particolari che devono richiedere dimensioni dell antenna parabolica potranno essere valutate con il Servizio Edilizia Privata e Commissione Edilizia. Art. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI DIA Chiunque intenda procedere alla installazione di una antenna per la ricezione satellitare potrà farlo presentando Denuncia di Inizio Attività ai sensi della legge 662/96. La Dia potrà essere presentata dal proprietario dell immobile o da qualsiasi soggetto avente titolo. Alla Dia dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1- modulo della Dia completato in ogni sua parte ( si ritira presso l U.T.C. ) con la relativa relazione firmata da un tecnico abilitato; 2- Documentazione fotografica con almeno una foto di ogni strada prospiciente l edificio e, se possibile, foto dall alto dell immobile interessato; 3- Planimetria in scala 1:2000 con l indicazione dell immobile interessato; 4- Planimetria in scala 1: 10.000 con l indicazione dell area interessata, o al 25.000 nel caso che la zona sia esterna al Centro urbano; 5- Planimetria dei tetti almeno in scala 1:500 in cui si individui con esattezza la posizione dell antenna; 6- Elaborati grafici o fotografici, quotati, in cui si rappresenti l antenna nel dettaglio (scala 1:50 o inferiore). Si potranno utilizzare anche déplians forniti dalla ditta installatrice purchè debitamente quotati. Nel caso che si presentino disegni in scala (quotati) essi dovranno contenere i due prospetti ortogonali con i colori dell antenna. 7- Breve relazione descrittiva dell antenna e del luogo di posa con la verifica dei requisiti del presente regolamento. Art. 8 NORME AGGIUNTIVE PER EDIFICI RICADENTI NELLE AREE VINCOLATE DI CUI AL D.LGS 42/04 E NELL AREA DEL CENTRO URBANO 1- Nelle aree vincolate e nelle zone del centro urbano le antenne paraboliche non potranno in alcun caso superare le caratteristiche previste dall art.6; la colorazione dovrà armonizzarsi con quella del manto di copertura e tali elementi dovranno essere prescrittivamente indicati negli elaborati di corredo alla denuncia di Inizio Attività. Art. 9 CENTRALIZZAZIONE DELL IMPIANTO 1- Nel caso di ristrutturazioni generali di immobili o di nuove edificazioni, in questo ultimo caso anche all esterno dei centri storici, si dovrà provvedere l edificio di un unica antenna centralizzata per la ricezione satellitare. Al contempo si dovrà provvedere ad un impianto centralizzato anche per le antenne tradizionali. Nel caso di richieste contestuali o successive nello stesso condominio o parte comune si obbligano i richiedenti all utilizzo di una sola antenna.

Art. 10 ANTENNE NON CONFORMI AL PRESENTE REGOLAMENTO SANZIONI 1- La responsabilità dell applicazione del presente regolamento è a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori. A seguito dell approvazione del presente atto, l installazione di antenne paraboliche non conformi al presente regolamento ed in mancanza o difformità della denuncia di Inizio attività, potrà essere presentata domanda di autorizzazione in sanatoria (art.13 L.47/85) o DIA in sanatoria (L.662/96). In questo ultimo caso verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle citate leggi oltre a quelle previste da eventuali altri vincoli di tipo paesaggistico. Nel caso di inerzia o di impossibilità all adeguamento,si provvederà alla rimozione delle stesse a cura dell Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile dell abuso. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile. TITOLO III APPARATI DI RICEZIONE GIA ESISTENTI DISCIPLINA TRANSITORIA Art. 11 NORME TRANSITORIE 1- Il Regolamento si applica ai nuovi impianti ed agli impianti che obsoleti vengono sostituiti. Art. 12 NORMA FINALE 1- Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione.