CONTRATTO DI COMODATO Art 1 Messa a disposizione dei locali Il Comune di Ala concede in comodato gratuito alla Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino Il Sorriso i locali siti al primo piano dell edificio Ex Scuole Elementari, ubicato in frazione S.Margherita di Ala, via Gazzoletti n. 22, e catastalmente identificato dalla neo p.ed. 341 1 piano C.C. di S. Margherita, affinché siano destinati alla realizzazione del Servizio di Nido Familiare Tagesmutter, ai sensi della L.P. n. 4/2002, per bambine e bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni. È altresì consentito l utilizzo saltuario del locale adiacente all ambulatorio medico comunale esistente nell edificio, previo accordo con il responsabile della Consulta di Santa Margherita e limitatamente all effettuazione degli incontri con i genitori degli utenti del servizio. Il comodatario ha facoltà di sospendere l utilizzo degli spazi concessi in comodato previa comunicazione scritta da trasmettere almeno 10 giorno prima dell inizio della sospensione; con le medesime modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio. Art. 2 - Descrizione dei locali I locali di cui all art. 1 vengono messi a disposizione dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, comprensivi di arredi e attrezzature di base per lo svolgimento del servizio. I locali oggetto del presente contratto, più compiutamente rappresentati nell allegata planimetria (allegato sub B), risultano in ottime condizioni, essendo inseriti in un edificio recentemente ristrutturato.
Art. 3 - Allestimento dei locali Il Comune consegna i locali compiutamente allestiti con gli arredi e le attrezzature, indicati nell allegato elenco (allegato sub C). La Cooperativa espressamente dichiara di aver preso visione dei predetti locali, del relativo arredamento ed attrezzature e di ritenerli pienamente idonei e confacenti al servizio proposto. Nel corso del comodato la Cooperativa è tenuta a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature, nonché alla manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature. Qualora il comodatario non provveda alle manutenzioni di propria competenza, il Comune le farà eseguire a spese dello stesso. Al termine del comodato i locali, l arredo e l attrezzatura dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato di manutenzione e perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Eventuali arredi e attrezzature acquistati dal comodatario ma non previsti nella dotazione originaria di allestimento, dovranno essere dal comodatario rimossi prima della riconsegna dei locali al Comune, salvo che quest ultimo non decida di trattenerli. In tal caso il Comune sarà tenuto a corrispondere al comodatario il minor importo risultante dall atto di acquisto o dal valore stimato, di comune accordo, all atto della riconsegna dei locali. Art. 4 - Manutenzioni Oltre a quanto previsto al precedente art. 3, il Comune è tenuto a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria dei
locali e ad ogni ulteriore intervento di adeguamento dell immobile per renderlo conforme e funzionale all attività da svolgersi anche in relazione a normative che dovessero essere emanate dopo la stipula del presente atto. In caso di interventi urgenti la Cooperativa dovrà tollerarli anche se comportano una sospensione della attività senza diritto ad alcun corrispettivo. Alla Cooperativa non spetta alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo di sorta per eventuali migliorie da essa apportate ai locali, all arredo o alle attrezzature che diventeranno ipso facto di proprietà del Comune. Alla fine della concessione si procederà alla riconsegna mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione e di perfetta efficienza. Art. 5 - Durata Il comodato ha la durata fino al 31.08.2016. Al termine del comodato la Cooperativa è tenuta a lasciare libero l immobile e sgombrare l area da eventuali attrezzature di proprietà, a sua cura e spese. Il Comune si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità, di esigere la restituzione della cosa comodata prima della scadenza del contratto. La richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al Comodatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altra analoga modalità che garantisca l avvenuto ricevimento della comunicazione, con almeno tre mesi di preavviso.
Nel caso di anticipata richiesta di restituzione non spetterà al Comodatario alcun rimborso, risarcimento o indennità sostitutiva. Art. 6. Divieto di subconcessione È fatto espresso divieto di subconcessione, totale o parziale, del presente contratto a qualunque titolo, a pena di risoluzione automatica. Art. 7. Obblighi del comodatario Il Comodatario si impegna, per tutta la durata del comodato, ad organizzare e gestire nei locali comodati, quale servizio di integrativo del nido d infanzia, un servizio di nido familiare tagesmutter per bambine e bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni. Il servizio sarà svolto in confromità a quanto previsto dalla L.P. n. 12 marzo 2002, n. 4 Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1 agosto 2003, come successivamente modificata ed integrata. Le tariffe del servizio dovranno essere comunicate al Comune di Ala secondo le modalità stabilite dall art. 7 del Regolamento Promozione e sostegno del servizio nido familiare servizio tagesmutter del Comune di Ala approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 21.3.2006 e ss.mm.ii. Art. 8. Altri obblighi del comodatario Il comodatario si impegna inoltre: a) ad utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata; b) ad assumere a proprio carico tutte le spese e gli oneri relativi alla gestione del servizio di cui al precedente articolo 7; fra di essi si
elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese per: - servizio di somministrazione di alimenti o bevande; - energia elettrica, acqua e riscaldamento, ad esclusione dei periodi di sospensione del servizio; - telefono; - servizio di pulizia della struttura; - servizio di manutenzione come meglio indicato all articolo 4; - pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, relativamente alla parte dell edificio adibita all esercizio dell attività; c) a stipulare una polizza assicurativa di R.C., da mantenere valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza del comodato, per danni causati a terzi nello svolgimento dell attività organizzata nei locali comodati. La polizza, con massimale non inferiore ad. 5.000.000,00, dovrà considerare terzi tutti gli utenti del servizio e dovrà altresì garantire la copertura di eventuali danni derivanti al Comune dal danneggiamento o distruzione totale o parziale dei locali, impianti arredi ed attrezzature in conseguenza dell attività esercitata dalla Cooperativa. Rimane, invece, a carico del Comune l onere per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile ed incendio dell immobile nonché gli eventuali oneri per le coperture assicurative dei beni mobili ed attrezzature di proprietà al Comune di Ala, ubicati all interno dei locali; d) a munirsi, a propria cura e spese, di tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla vigente normativa per l esercizio dell attività ed a presentare a proprio nome le eventuali prescritte denunce di inizio attività.
Art. 9. - Corrispettivo Quale sostegno del Comune all offerta del servizio integrativo al nido d infanzia la concessione dei locali avviene a titolo gratuito e non è quindi stabilito il pagamento di alcun corrispettivo. Art. 10. Deposito cauzionale Per il pieno ed effettivo adempimento ed a garanzia del presente contratto, il comodatario dovrà costituire nelle forme di legge un deposito cauzionale pari ad euro 5.000,00 (cinquemilaeuro). Il deposito verrà liberato ad avvenuta conclusione del contratto e previo congiunto accertamento del regolare adempimento di ogni obbligo contrattuale. Art. 11. Responsabilità del comodatario Il comodatario è costituito custode della cosa comodata. Egli è responsabile nei confronti del Comune della buona conservazione degli impianti, delle attrezzature, e risponde dei danni che dalla negligente conservazione e/o gestione possono derivare alla struttura ed al suo contenuto e a terzi. Il Comodatario, pertanto, solleva e rende indenne fin d ora il Comune di Ala da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potessero provenire da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamenti di materiale di proprietà del comodatario, custodito nei locali comodati. Art. 12. Domicilio del comodatario A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti e provvedimenti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il
comodatario dichiara di essere domiciliato in Trento via Zambra n. 11. Art. 13. - Controlli Il comodatario dovrà consentire il libero accesso ai funzionari del Comune o ad altro personale da questo incaricato al fine di svolgere tutti gli accertamenti e controlli giudicati opportuni. Copia delle chiavi della struttura dovranno essere depositate in busta chiusa e controfirmata dalle parti, all Economo comunale, il quale potrà, in caso di necessità o pericolo, accedere ai locali per i provvedimenti del caso. Art. 14. - Risoluzione Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso di scioglimento o cessazione di attività della Cooperativa, così come nel caso la medesima non risulti iscritta all apposito albo provinciale dei soggetti di cui all articolo 7, comma 1, lett.b) della legge provinciale 4/2002, o albo similare. Il contratto potrà essere altresì risolto per gravi inadempienze nello svolgimento del servizio, per gravi violazioni contrattuali o per gravi e reiterate infrazioni a norme di legge. Nei casi previsti al comma precedente il Comune diffiderà la Cooperativa al rispetto degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto, senza che al Comodatario spetti alcun rimborso o risarcimento per i lavori o migliorie fino a quel momento eseguiti sulla cosa comodata e fermo restando l obbligo del Comodatario medesimo di risarcire gli eventuali oneri che il Comodante dovesse sopportare per la rimessa in pristino dell immobile o per l eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata.
Art. 15. - Controversie Per la soluzione di eventuali controversie che potranno sorgere relativamente all interpretazione ed attuazione del presente contratto, le parti concordano il fare ricorso ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) esperti che decideranno senza formalità di procedura e con decisione inappellabile. Gli arbitri saranno nominati uno dal Comune e uno dalla Cooperativa ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Rovereto. Art. 16. Spese contrattuali Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico del comodatario. per l AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE: (dott. Gian Andrea Moz) Per TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO Soc. Coop. Soc. ( )