Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

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Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali Quando i caprini vengono tenuti in stalle a stabulazione libera, molti detentori di animali preferiscono asportare loro le corna. Obbligo di anestesia La decornazione è un intervento molto doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l intervento; eseguire l intervento in modo accurato, per ridurre inutili lesioni tessutali e dolori. Animali giovani nel proprio gregge I detentori di animali possono effettuare la decornazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime tre settimane di età dei loro capretti, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall Ufficio federale dell agricoltura e dall Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn). Il vantaggio di eseguire una decornazione entro le prime tre settimane di vita è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro. Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro I prodotti utilizzati per l anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet). Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet). Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria L attestato di competenza concernente la decornazione dei capretti rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi. Nr. 9.7_(1)_i febbraio 2009 520/2015/00187 \ COO.210106.369571 \

Il corso tratta i diversi aspetti dell intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicamenti e la preparazione dei capretti all intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di decornazione praticati a regola d arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l intervento in modo corretto, il veterinario dell effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire autonomamente l intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet). 2/5 520/2015/00187 \ COO.210106.369571 \ 206.0007

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet) Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente. Art. 16 LPAn Interventi su animali Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali. Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall Ufficio federale dell agricoltura e dall UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell effettivo comunica all autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi. Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali apprendimento Obiettivo di 3. L obiettivo della formazione di cui all articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l animale e a regola d arte. Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali della formazione Forma e durata La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario. Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali formazione Contenuto della 1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all anestesia e alla chirurgia. 3/5 520/2015/00187 \ COO.210106.369571 \ 206.0007

2 L esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell animale all intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l esecuzione corretta dell intervento e la sorveglianza dell animale. Art. 10 cpv. 1 2 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet 1 Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell effettivo). 2 I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell effettivo. 3. L allegato I dell OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all art. 10, in particolare concernenti i criteri di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l obbligo di conservazione. Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati 2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell effettivo, anche per la scorta: a. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo; Art. 26 lett. a b OMVet Oggetto del registro Vanno iscritti a registro: a. i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione; b. i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d attesa; Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito 1 I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti: a. la data della prima e dell ultima utilizzazione; b. l identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari; c. l indicazione; d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario; e. la quantità; f. i termini d attesa; g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall animale da reddito; 4/5 520/2015/00187 \ COO.210106.369571 \ 206.0007

h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario. Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni: a. la data; b. la denominazione commerciale; c. la quantità in unità di confezioni; d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento. 5/5 520/2015/00187 \ COO.210106.369571 \ 206.0007