VADEMECUM PER I CONTRATTI SPORTIVI

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Transcript:

n. 2 Marzo 2016 VADEMECUM PER I CONTRATTI SPORTIVI DILETTANTISTICI NELL EPOCA DEL JOBS ACT Atti del Convegno Perché sport insieme Roma, 21 novembre 2015 1

Le collaborazioni amministrative e sportive dilettantistiche Dalla lettera di incarico alla certificazione unica: una panoramica degli adempimenti per la gestione delle collaborazioni nei sodalizi sportivi dilettantistici Convegno Perchè sport insieme? Roma, 21 novembre 2011

Collaborazioni sportive e Jobs Act L' art. 2 c. 1 del D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce che: "A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" Il successivo comma 2 prevede che : "La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:... d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Fonti normative in materia di collaborazioni agevolate per lo sport dilettantistico art. 69 c. 2 del TUIR stabilisce che: "Sono redditi diversi... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese...ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente... le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi... erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali,... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche"

Fonti normative in materia di collaborazioni agevolate per lo sport dilettantistico Art. 35 comma 6 della legge 14 del 2009: "Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. "

Cosa si intende per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica Art. 35 comma 5 della legge 14 del 2009 "Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". atleti dilettanti; allenatori, istruttori, massaggiatori, preparatori atletici o tecnici, arbitri e i giudici di gara; commissari speciali che durante la gara devono visionare o giudicare l operato degli arbitri; dirigenti dell associazione o della società sportiva che di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone di fatto il regolare funzionamento (ris. 26.3.2001 n. 34 dell Agenzia delle Entrate)

L'attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale Tali collaborazioni devono avere le seguenti caratteristiche: continuità nel tempo; coordinazione; assenza del vincolo di subordinazione (direzione del datore di lavoro). Rientrano in tale categoria i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio: la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, la tenuta della contabilità. (Circ. 21/E del 22.4.2003 dell'agenzia delle Entrate)

Il trattamento fiscale Ammontare compensi Applicazione ritenuta Fino a euro 7.500,00 Le somme non costituiscono reddito per il percipiente. Nessuna ritenuta applicata (1) Oltre 7.500 e fino ad 28.158,28 Ritenuta del 23% a titolo di imposta + add.li regionali e comunali applicabili in base alla residenza del collaboratore (2) Oltre 7.500 e fino ad 28.158,28 Ritenuta del 23% a titolo d'acconto + add.li regionali e comunali applicabili in base alla residenza del collaboratore (2) Art. 69 c. 2 del TUIR Art. 25, comma 1, della L. 133/1999; Risol. ADE 106/2012

Il trattamento fiscale I percettori debbono attestare, attraverso apposita autocertificazione, l ammontare dei compensi della stessa natura già percepiti nell anno solare da altri soggetti; ai soli fini della determinazione delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo; sono esclusi dalla formazione del reddito anche i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Le indennità chilometriche devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall ACI. (Risoluzione n. 38/E dell 11/04/2014).

Il trattamento previdenziale e assicurativo La collocazione tra i redditi "diversi" comporta la non soggezione degli emolumenti a contribuzione previdenziale INPS, nonchè agli obblighi assicurativi INAIL (cfr. note circolari INPS 32 del 07/02/2001 e 42 del 26/02/2003; nota INAIL del 02/05/2001; Con precisazione del 27.11.2008 L ENPALS ha escluso l'applicazione del regime contributivo a istruttori, direttori tecnici massaggiatori i cui compensi che si configurino quali redditi diversi ai sensi dell art. 67, co. 1, lett. m) del TUIR.Ai fini dell individuazione di tali rapporti l'istituto rimanda a quanto stabilito con propria circolare 7.8.2006 n. 13 (cfr. anche circolare ENPALS n. 18 del 9/11/2009 )

La lettera di incarico Per gli incarichi di esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica (allenatori, istruttori, ecc.) che prevedono prestazioni personali, continuative, soggette al coordinamento da parte del sodalizio sportivo è necessario che le parti sottoscrivano un contratto anche nella forma della lettera di incarico. La forma scritta è essenziale anche per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale

Causa del rapporto di esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica Onde evitare contenziosi sia con i collaboratori che con gli enti accertatori - è necessario che la lettera di incarico non contenga obblighi che impegnano il collaboratore all'esecuzione delle prestazioni in tempi e luoghi stabiliti dall'associazione sportiva Lo sportivo dilettante non è un lavoratore dipendente. Egli esercita la sua attività principalmente per vocazione anche se la legge consente l'indennizzo economico del suo impegno. Il rapporto non deve essere improntato a vincoli gerarchici e all'etero-organizzazione aziendale (tempi e luoghi di esecuzione vanno lasciati all'autodeterminazione del collaboratore)

Clausole della lettera di incarico Nel conferire l'incarico al collaboratore si dovrà porre attenzione ad inserire una serie di dichiarazioni in premessa: - non subordinazione: il collaboratore dovrà svolgere la sua attività (sia sportiva che amministrativo-gestionale) in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, concordando tempi e modi con la direzione del sodalizio sportivo senza essere soggetto all'etero-organizzazione aziendale; - non professionalità: il collaboratore deve dichiarare che l'attività sportiva dilettantistica (o quella amministrativogestionale) non sono oggetto dell'attività professionale abitualmente svolta;

Clausole della lettera di incarico - per gli incarichi di esercizio diretto dell'attività sportiva il collaboratore dichiara di assumere l'impegno per il diletto e la gratificazione che ne ritrae: lo sport dilettantistico non è un lavoro altrimenti non può essere definito dilettantistico; - il collaboratore dichiara che i compensi, le indennità e i rimborsi forfettari che percepirà non costituiscono l'unica né la principale fonte di sostentamento personale; - il collaboratore deve dichiarare di non essere dipendente pubblico. Qualora lo sia, deve assumere l'incarico previa comunicazione all amministrazione di appartenenza. In tal caso potrà prestare la propria attività solo fuori dall orario di lavoro, a titolo gratuito, percependo solo indennità e rimborsi forfettari (no compensi);

Clausole della lettera di incarico - il compenso pattuito a prescindere dalla periodicità oraria, mensile o annuale non deve eccedere i limiti stabiliti dall art. 10, co. 6, del DLgs. 4.12.97 n. 460 in materia di ONLUS per non configurare distribuzione indiretta di utili. Inoltre deve essere compatibile con il carattere amatoriale e non professionale/lavorativo della prestazione; - l'attività affidata in incarico al collaboratore (sia sportivo che amministrativo-gestionale) deve avere carattere istituzionale, ossia deve essere conferita allo scopo di raggiungere le finalità statutarie della ASD e SSD;

Clausole della lettera di incarico -per le collaborazioni che comportano un contatto diretto e regolare con i minori è consigliabile acquisire il certificato del casellario ai sensi dell art. 25 bis del DPR 313/2002. Anche se l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica non è un lavoro, tale precauzione eviterà - nell'eventualità di trasformazione retroattiva del rapporto - le pesanti sanzioni comminate; - al collaboratore (sia sportivo che amministrativo-gestionale) deve essere riconosciuto il beneficio delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ( D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e del trattamento dei dati personali e sensibili (D.lgs 196 del 2003)

La comunicazione al centro impiego il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito con la circolare n. 4746/2007, le collaborazioni individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva al centro dell'impiego il Ministero ha confermato tale posizione con l'interpello 22/2010 chiarendo che le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all obbligo di comunicazione preventiva

La comunicazione al centro impiego I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche e per co.co.co. amministrativo -gestionali a prescindere dal superamento o meno del plafond esente di 7500 euro - debbono essere certificati al percettore entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, su modello ministeriale (no forma libera). Entro il termine successivo del 7 marzo, si dovrà procedere alla trasmissione telematica delle certificazioni all'agenzia delle entrate; Entro il 31 luglio (termine spesso prorogato a settembre) andranno trasmessi, tramite il modello 770, all'agenzia delle entrate, i dati relativi ai versamenti di ritenute effettuati