. OGGETTO: Compatibilità art. 90 della L.R. 61/85 con art. 48 del D.P.R. 380/01 ai fini allacciamento impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Al momento sono casi sporadici ma, visto l art. 4 comma 1-bis del D.P.R. 380/01 e la grande attenzione alla materia, vorrei segnalare una anomalia che si potrà verificare sempre più frequentemente nella Regione Veneto producendo sprechi di danneggiando chi decide di realizzare un impianto fotovoltaico integrato nell edificio in costruzione. Con la prima Legge sul condono edilizio 28.2.85 n 47, furono introdotte delle norme per impedire la commerciabilità e l'utilizzo di edifici costruiti senza concessione edilizia. Tale disposizione è stata recepita prima nella LR 61/85, art. 90 e poi con modifiche anche nel D.P.R. 380/01, art. 48. Sulla base delle disposizioni della LR 61/85, art. 90, l'enel, quale azienda erogatrice di energia elettrica, richiede per la fornitura uso cantiere gli estremi del permesso di costruire del Comune e per la fornitura definitiva il permesso di agibilità (anche sotto forma di Dichiarazione). Inoltre, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 380/01, art. 48 comma 3 ter comunica ai comuni ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate. Per allacciare un impianto fotovoltaico alla rete elettrica in conto energia (produzione e consumo), ENEL richiede la presenza di una fornitura attiva ed è il caso più frequente di chi ha già una abitazione e decide di realizzare un impianto FV con scambio sul posto. Il Decreto 19 febbraio 2007, Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, incoraggia in particolare gli impianti FV integrati nei nuovi edifici, che vengono necessariamente realizzati contestualmente all edificio e non dispongono quindi di una fornitura attiva ne dell agibilità. Ebbene, anche per tali impianti, per il fatto che sono collocati su immobili e sono destinati allo scambio sul posto, ENEL subordina l allacciamento alla compilazione della dichiarazione come da stampato allegato richiedendo gli estremi della agibilità, applicando rigidamente l art. 90 della LR 61/85, che si traduce in parecchi mesi di energia ed incentivo GSE sprecati in attesa della ultimazione dei lavori e dell agibilità. Tutto questo unicamente per osservare una norma nata con la finalità di combattere l'abusivismo edilizio che viceversa va ad ostacolare una attività fortemente incoraggiata come la produzione di energia da fonti rinnovabili. Se l azienda erogatrice si limitasse ad applicare l art. 48 del D.P.R. 380/01 il problema non si porrebbe. Si richiede pertanto se la sovrapposizione con l art. 90 della L.R. 61/90 rientri in quanto stabilito dall art. 13 della L.R. 16/04. Ad ogni modo pare necessario che la questione sia considerata nella prossima normativa regionale di riordino, anche alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.Lsg 115/08. Distinti saluti Tiziano Cornaviera
Lettera inviata a ENEL: Come richiesto, si trasmette la dichiarazione sostitutiva firmata precisando di aver barrato la casella al punto 4 lettera b in quanto si ritiene che l opera per la quale viene richiesta la fornitura non necessiti di agibilità. Trattasi infatti di impianto fotovoltaico integrato nella copertura volto alla produzione e consumo di energia elettrica per impianti e locali di servizio non autonomamente utilizzabili, all interno di un edificio condominiale di 12 alloggi, questi si oggetto ad agibilità alla ultimazione dei lavori, come da art. 24 del vigente DPR 380/01. Per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica come l impianto in oggetto, più che alla L.R. 61/85, pare appropriato il riferimento al recente D.Lgs. 115/08, art. 11 comma 3 che, nell ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, equipara tali interventi alla manutenzione ordinaria, non soggetti quindi ad alcun titolo abilitativo (DIA, PdC, Agibilità). In ogni caso, l azienda erogatrice potrà comunicare al Comune la richiesta di allaccio, come da DPR 380/01, art. 48 comma 3-ter. Dal sito ENEL: Qualsiasi cliente che ha la titolarità o la disponibilità di un impianto fotovoltaico con potenza nominale minore o uguale a 20 KW può scegliere di usufruire del servizio di scambio sul posto. E tuttavia indispensabile che sull impianto sia attiva - o venga richiesta contestualmente - una fornitura di energia elettrica intestata allo stesso nominativo che richiede il servizio di scambio e che il punto di immissione e di prelievo dell energia elettrica scambiata con la rete coincidano.
NORMATIVA RICHIAMATA D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw. (comma così sostituito dalla Legge LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14) L.R. 16/04 - Art. 13 Disciplina transitoria dell attività edilizia. 1. Fino all entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l assetto e l uso del territorio e successive modificazioni, che regolano la materia dell edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo. L.R. 61/85 Art. 90 - Certificato di abitabilità e di agibilità. Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di abitabilità o agibilità. Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o nell istanza tacitamente assentita, nonché alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione. Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del certificato; l istanza si intende accolta in caso di inutile decorso del termine. Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve quelle relative a subentri. Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori.
D.P.R. 380/01 Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.45) 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. 3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa. (comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002) 3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. (comma aggiunto dall'articolo 32 della legge n. 326 del 2003) DECRETO 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (GU n. 45 del 23-2-2007)