REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A - Pordenone Art. 1 - Oggetto Le norme del Regolamento Contributi e Prestazioni si riferiscono al funzionamento del Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare Friuladria S.p.A., di seguito chiamato Fondo, per l assistenza sanitaria al Personale della stessa, che ha lo scopo di favorire la fruizione da parte degli iscritti di prestazioni integrative o sostitutive di quelle pubbliche, di promuovere e sviluppare la cultura della salute, della prevenzione delle malattie e dell assistenza. Art. 2 - Associati L acquisizione della qualifica di Associato, di cui all art. 5 dello Statuto, è volontaria e si ottiene con domanda scritta, tramite apposito modulo corredato da uno stato di famiglia (non anteriore a sei mesi). Possono iscriversi al Fondo come Associati: a) i dipendenti della Banca con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o a tempo parziale) che abbiano superato il periodo di prova; b) i dipendenti della Banca, con contratto di lavoro a tempo determinato (apprendistato, a termine, etc.) che abbiano superato il periodo di prova. Conservano la qualifica di Associati: - i dipendenti della Banca andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico, purché possano far valere cinque anni effettivi di servizio e comunque di contribuzione al Fondo; - i dipendenti della Banca andati in quiescenza con diritto al trattamento pensionistico, che hanno maturato almeno un anno di anzianità presso la stessa, purchè versino al Fondo il contributo relativo al periodo mancante al raggiungimento della contribuzione minima di cui al comma che precede (5 anni), con l aliquota percentuale in vigore al momento della richiesta d ammissione al Fondo; - i dipendenti collocati nel Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito, (Fondo di Solidarietà), purché versino al Fondo il contributo relativo al periodo mancante al raggiungimento della contribuzione minima di cui al comma che precede (5 anni), con l aliquota percentuale in vigore al momento della richiesta d ammissione al Fondo. Rimangono iscritti al Fondo: - i superstiti e/o il convivente dell Associato deceduto. Art. 3 - Familiari L Associato ha il diritto di iscrivere al Fondo i familiari di cui all art. 5 dello Statuto e più precisamente: a) il coniuge con esclusione di quello legalmente separato; b) il convivente more-uxorio; c) i figli ed equiparati minorenni; d) i figli legittimi ed equiparati maggiorenni fino a 30 anni, purché fiscalmente a carico; e) i figli legittimi ed equiparati maggiorenni totalmente inabili o invalidi, purché fiscalmente a carico. Art. 4 - Termini per l Associazione e l Iscrizione I soggetti di cui all art. 2, lettere a) e b), devono inoltrare domanda di associazione al Fondo, su apposito modulo, entro sessanta giorni dalla conferma in servizio. L Associato che vuole iscrivere il coniuge o il convivente more uxorio deve inoltrare domanda scritta entro sessanta giorni dal matrimonio o dall inizio della convivenza. L Associato che vuole mantenere l iscrizione al Fondo dei figli maggiorenni, deve inoltrare domanda scritta entro sessanta giorni dal compimento della maggiore età. L iscrizione al Fondo di un nuovo Associato, con relativi doveri e diritti, sarà operante dalla data di conferma scritta inviata dal Fondo all interessato. Lo stesso potrà iscrivere al Fondo i familiari aventi diritto ai sensi dell art. 3, entro il termine di sessanta giorni dall acquisizione del diritto stesso. Entro lo stesso termine l Associato dovrà dare comunicazione al Fondo di ogni variazione nella composizione del nucleo familiare che comporti la decadenza del diritto all iscrizione ai sensi dell art. 3.
I termini sono inderogabili fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6. Il Fondo ha il diritto di chiedere agli Associati ogni documentazione di supporto in relazione alla loro iscrizione al Fondo ed a quella dei loro familiari. La qualità di Associato comporta l adesione allo Statuto ed ai Regolamenti del Fondo e costituisce autorizzazione all addebito della contribuzione dovuta. Art. 5 - Domicilio degli Associati - per i dipendenti della Banca, quello della sede di lavoro; - per i pensionati, i superstiti e per i dipendenti collocati nel Fondo di Solidarietà è quello comunicato dagli stessi. Art. 6 - Associazioni ed iscrizioni tardive Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 4 il dipendente potrà chiedere l associazione al Fondo e l eventuale iscrizione degli aventi diritto di cui all art. 3 con le seguenti modalità: a) entro il dodicesimo mese dalla data di conferma in servizio a tempo indeterminato, con il versamento di un numero di mensilità contributive calcolate sull imponibile previdenziale maturato dalla data stessa di conferma in servizio a tempo indeterminato; b) dal 13 e fino al 60 mese dalla data di conferma in servizio a tempo indeterminato, con il versamento di un corrispondente numero di mensilità contributive, calcolate sull imponibile previdenziale degli ultimi dodici mesi, maggiorato di ulteriori dodici mesi. Art. 7 - Recesso, esclusione, decadenza Recesso L Associato può recedere dal Fondo mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso cancella automaticamente anche i familiari iscritti. Esclusione Il Consiglio di Amministrazione può procedere all esclusione dell Associato moroso e/o che agisca in violazione di norme statutarie e/o regolamentari. L esclusione cancella automaticamente anche i familiari iscritti. Decadenza La risoluzione del rapporto di lavoro con FriulAdria comporta l automatica decadenza della qualifica di Associato dal giorno successivo alla data di cessazione con estensione degli effetti relativi ai familiari iscritti. Il recesso, l esclusione e la decadenza non danno diritto al rimborso di contributi versati. La contribuzione dell Associato resta dovuta sino alla completa definizione della liquidazione spettante. Art. 8 - Accertamenti Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere accertamenti di qualsiasi natura in relazione a dichiarazioni e richieste inoltrate dagli Associati nel rispetto delle normative di legge tempo per tempo in vigore. Art. 9 - Contribuzioni Con riferimento a quanto stabilito nell art. 2 del presente Regolamento ed a norma dell art. 8 dello Statuto il contributo individuale dovuto al Fondo dall Associato è fissato come segue: Dipendenti Sino a 90.000 lordi annui di retribuzione si applicherà la trattenuta diretta sugli emolumenti con l aliquota dello 0,70% per gli Associati singoli, per gli Associati con coniuge o convivente fiscalmente a carico, con figli minorenni. Per la parte eccedente i 90.000 euro, il contributo è pari allo 0,30%. Maggiorazioni: - 0,30% per l iscrizione del coniuge o convivente, che risulti fiscalmente non a carico; - 0,30% per l iscrizione dei figli e/o equiparati maggiorenni risultanti fiscalmente a carico dell Associato.
Pensionati Sino ad 90.000 di pensione/i lorda/e annua/e percepita/e da Enti Previdenziali (comprese le pensioni integrative e/o di reversibilità) si applica l aliquota dell 1,50%. Per la parte eccedente i 90.000 euro, il contributo è pari allo 0,30%. Il contributo minimo annuo è di 200. Il Fondo si riserva la facoltà di compiere accertamenti sulle dichiarazioni presentate ai sensi dell art. 8 del presente Regolamento. Maggiorazioni: - 0,30% per l iscrizione dei figli e/o equiparati maggiorenni risultanti fiscalmente a carico dell Associato. Art. 10 - Casi particolari Gli Associati in aspettativa o in servizio civile che restano associati al Fondo, sono tenuti a versare allo stesso il contributo, nella misura prevista, sulla base della retribuzione di lavoro e/o equiparata risultante da idonea documentazione per tutto il periodo di assenza dal servizio. Gli Associati in permesso non retribuito, maternità, post-partum e allattamento versano al Fondo il contributo calcolato sulla base della retribuzione teorica fornita dalla Banca con riferimento agli emolumenti che sarebbero stati percepiti dalla stessa. Art. 11 - Modalità contributive Dipendenti in servizio I contributi dovuti dagli Associati dipendenti, sono trattenuti direttamente dalla Banca, sugli emolumenti mensili e riversati al Fondo. Dipendenti in aspettativa, servizio civile, pensionati, fondo solidarietà e superstiti I contributi dovuti dai dipendenti in aspettativa, servizio civile, sono addebitati sul conto corrente degli interessati entro maggio dell anno successivo. I contributi dovuti dai pensionati, dai dipendenti collocati nel Fondo di Solidarietà e dai superstiti, sono addebitati sul conto corrente dell interessato in unica soluzione, entro il 30 settembre di ciascun anno previa acquisizione della relativa documentazione entro il 30 giugno dello stesso anno. Art. 12 Prestazioni e rimborsi Check-up: - Oggetto: esecuzione di esami diagnostici di medicina preventiva, concordati tempo per tempo con la consulenza di strutture sanitarie specialistiche, da effettuare presso aziende sanitarie con le quali il Consiglio di Amministrazione stipula apposite convenzioni; - Aventi diritto: Associati ed iscritti che abbiano compiuto il 30 anno di età; - Costo: spesa a totale carico del Fondo; - Periodicità: biennale secondo modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione; - Esiti: gli esiti dei check-up sono inviati agli Associati direttamente dalla Segreteria del Fondo o dalla Struttura Sanitaria che l ha eseguita nel rispetto delle normative sulla Privacy tempo per tempo in vigore; - Altre informazioni: le fatture relative a visite specialistiche ed esami extra prescritti dai Sanitari nel corso del Check-up e sostenute nell ambito della medesima struttura, saranno emesse a carico del Fondo che provvederà direttamente al pagamento rivalendosi sull Associato nella misura del 15% della spesa sostenuta. Altri esami diagnostici di medicina preventiva: (donne): - Oggetto: visita ginecologica e senologica di prevenzione oncologica con esami connessi eseguiti dal medico specialista; - Aventi diritto: Associate ed iscritte che abbiano compiuto il 30 anno di età; - Rimborso: 150 massimo per anno esente da franchigia. Gli importi eventualmente eccedenti sono rimborsati con le modalità previste per le visite specialistiche. (uomini): - Oggetto: visite urologiche ed esami connessi eseguiti dal medico specialista;
- Aventi diritto: Associati ed iscritti che abbiano compiuto il 50 anno di età; - Rimborso: 150 massimo per anno esente da franchigia. Gli importi eventualmente eccedenti sono rimborsati con le modalità previste per le visite specialistiche. Ricoveri Ospedalieri, day surgery e day hospital presso strutture sanitarie pubbliche o private - Ricovero Ospedaliero senza intervento: - Residenziale: utilizzo, ove disponibile, della classe dozzinanti; - Massimale giornaliero di retta rimborsabile: 100. Rimangono a carico dell Associato eventuali spese non sanitarie; - Terapie e Cure: massimale individuale rimborsabile annuo: 5.000 - Ricovero Ospedaliero con intervento: - Residenziale: utilizzo, ove disponibile, della classe dozzinanti; - Massimale giornaliero di retta rimborsabile: 100. Rimangono a carico dell Associato eventuali spese non sanitarie; - Intervento,Terapie e Cure: massimale individuale rimborsabile annuo: 25.000 - Ricovero Day Surgery e Day hospital - Intervento, Terapie e Cure: massimale individuale rimborsabile annuo: 3.000 Per gli interventi chirurgici che prevedono la copertura da parte del Fondo, il tariffario di riferimento è quello previsto dal disciplinare vigente dell Ospedale Civile di Pordenone, eventualmente maggiorato del 20% massimo qualora la prestazione venga effettuata presso altra struttura sanitaria. Restano esclusi interventi chirurgici di carattere squisitamente estetico fatto salvo che non siano riconducibili a conseguenze di natura traumatica. Resta a cura dell Associato informarsi preventivamente presso la Segreteria del Fondo per la definizione della natura dell intervento e della conseguente entità del rimborso massimo ottenibile. - Cure odontoiatriche: - Oggetto: tutti gli interventi del medico specialista (conservative, chirurgiche, ortodonzia e protesi ortodontiche) fatturate direttamente dallo studio; - Massimale di spesa individuale annuo: 2.300; - Franchigia: 300; - Rimborso: 50% del residuo; - Modalità: gli Associati devono inoltrare al Fondo un preventivo rilasciato dal medico specialista, contenente il dettaglio delle prestazioni da eseguire ed il relativo onere di spesa. Le cure potranno essere avviate dopo che l Associato ha ricevuto dal Fondo la relativa autorizzazione scritta. Le fatture dovranno tassativamente avere data successiva all autorizzazione rilasciata dal Fondo. Per visita e/o pulizia denti è previsto un rimborso annuo massimo di 100 per ciascun associato e/o iscritto, esente da franchigia. - Spese mediche: - Oggetto: comprendono spese mediche specialistiche, tickets sanitari, vaccinazioni, radiografie (comprese quelle dentarie non ricomprese nei preventivi odontoiatrici). Spese per protesi, arti artificiali, scarpe e plantari ortopedici su prescrizione del medico specialista. - Aventi diritto: Associati ed iscritti: - Massimale di spesa individuale annuo: 3.000; - Esclusioni: sono esclusi dal rimborso le spese farmaceutiche ed eventuali relativi tickets, le spese per perizie, relazioni, consulenze infortuni e similari, visite per idoneità sportiva, patenti, documenti. - Occhiali da vista: - Oggetto: contributo su spese per l acquisto di lenti da vista e lenti a contatto; - Massimale di spesa individuale annuo: 700 per lenti;
- Altre informazioni: per ottenere il rimborso gli interessati devono inviare al Fondo copia della fattura dell ottico a loro intestata con allegata copia della prescrizione medica specialistica di data non anteriore a ventiquattro mesi da quella della fattura. All uopo può venire usata anche copia della prescrizione rilasciata in occasione del check-up. Per la montatura è previsto un rimborso annuo massimo di 50 per ciascun associato e/o iscritto, esente da franchigia. - Terapie: - Oggetto: terapie riabilitative e/o post traumatiche; - Massimale di spesa individuale annuo: 500; - Altre informazioni: per ottenere il rimborso gli interessati devono inviare al Fondo copia della prescrizione effettuata a cura del medico specialista non anteriore a 12 mesi. - Oggetto: terapie psichiatriche e terapie psicoterapiche; - Massimale di spesa individuale annuo: 1.000; - Altre informazioni: per ottenere il rimborso gli interessati devono inviare al Fondo copia della prescrizione effettuata a cura del medico specialista non anteriore a 12 mesi.. Casi particolari Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare su specifica richiesta corredata da idonea documentazione medica specialistica e anche di carattere fiscale, interventi ad personam. Detti casi potranno trovare accoglimento da parte del Consiglio entro un massimale annuo extra di 1.500. Note particolari Tutti i rimborsi si intendono al lordo degli eventuali oneri di natura fiscale. Ai fini del presente Regolamento si precisa che sono rimborsabili le prestazioni medico sanitarie effettuate all estero. Art. 13 - Modalità e termine per la richiesta di rimborso Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l Associato deve far pervenire al Fondo copia dei giustificativi di spesa, fiscalmente validi, entro sessanta giorni dalla data di emissione con le seguenti modalità: a) a mezzo fax in via preferenziale (0434/40797) b) in busta chiusa al seguente indirizzo: FIM Via Vittorio Veneto, 1/a 33170 Pordenone c/o FriulAdria Filiale di Torre c) via mail a fim@friuladria.it Le richieste di rimborsi relativi a prestazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre, devono pervenire al Fondo entro e non oltre il 15 gennaio dell anno successivo. I giustificativi di spesa devono essere presentati in fotocopia e contenere l indicazione del cognome e nome dell Associato ed il relativo numero di matricola. Le richieste di rimborso regolarmente pervenute nei termini sopra indicati, sono liquidate di norma con cadenza mensile. I giustificativi di spesa pervenuti al Fondo fuori dei termini indicati non danno diritto ad alcun rimborso e verranno restituiti. Art. 14 - Privacy Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 (privacy) e nell ambito dell attività del Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. con la finalità di prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con gli Associati. In relazione al trattamento dei dati sensibili (in quanto idonei a rivelare in particolar modo lo stato di salute) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso, fermo restando che il Fondo effettuerà comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a favore degli Associati che implicano di per sé la conoscenza di tali dati.
In relazione a ciò si precisa quanto segue: i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e gli operatori volontari sottoscrivono la documentazione di loro pertinenza per la salvaguardia del segreto d ufficio e il rispetto della riservatezza nell ambito delle funzioni loro attribuite; agli Associati è consegnata, all atto dell iscrizione, l informativa di legge sulla materia con la contestuale richiesta di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati sensibili. Pordenone, 2 dicembre 2008