IMU Settore tributi

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IMU 2015 Settore tributi

IMU 2015 Dovrà essere pagata dai proprietari di immobili o titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L'Imu non è dovuta sulle abitazioni principali e relative pertinenze¹ ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. [1] Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2

ALIQUOTE E DETRAZIONI Aliquota di base 10,6 applicabile ai terreni, alle aree edificabili e ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati. Aliquota agevolata 8 per le unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze locate con contratto a canone concordato (Art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998), purché entro il 31.01.2016 sia presentata un apposita comunicazione al Settore Tributi, in caso di prima applicazione dell agevolazione o in caso di rinnovo del contratto. Aliquota ridotta 6 per abitazione principale e pertinenze soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazione di 200. Se l'unità immobiliare è abitazione principale per più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali. Si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. 3

ALIQUOTE E DETRAZIONI Aliquota del 10,6 per mille con una detrazione pari ad 100,00 a favore degli immobili ad uso abitativo dati in uso gratuito a parenti di primo grado che vi abbiano fissato la residenza. In caso di pluralità di immobili dati in uso gratuito, la detrazione è riconosciuta ad uno solo di essi. In caso di più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali tra gli stessi ed è fruibile in proporzione ai mesi di residenza dell occupante. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della detrazione, il soggetto beneficiario deve presentare entro il 31 gennaio 2016 apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l indicazione delle generalità del soggetto occupante e dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell ufficio. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione. 4

ESENZIONI L Imu non è dovuta per l anno 2015 nei seguenti casi: 1. Abitazione principale e relative pertinenze¹ (comprese quelle degli anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in casa di cura o di riposo e degli assegnatari della ex casa coniugale), per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. 2. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze¹ dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 2. 5

ESENZIONI 3. Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, purché i fabbricati non siano censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per questi soggetti non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ². 4. Fabbricati rurali a uso strumentale. 5. Alloggi sociali come definito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 ². 6

ESENZIONI 6. Unità immobiliari di proprietà di Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi ed Enti del Servizio sanitario nazionale destinate esclusivamente per fini istituzionali ². 7. Stazioni, chiese, immobili appartenenti a stati esteri (art. 7, comma 1, lett. b, c, d, e, f, i del decreto legislativo n. 504/1992 ²). 8. Fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ². [2] Ai fini dell applicazione dei benefici di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, apposita dichiarazione ministeriale con cui attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 7

RIDUZIONI La base imponibile è ridotta del 50% A. Per i fabbricati di interesse storico artistico con vincolo diretto (art.10 d.lgs 42/2004). B. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l istanza al Settore Tributi del Comune allegando idonea documentazione alla domanda. 8

VERSAMENTO Il versamento dell imposta è effettuato mediante modello F24 presentabile presso banche, Equitalia e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente. Per il versamento dell Imu a favore del Comune di Brescia si devono indicare i seguenti codici: 9

VERSAMENTO Non c è obbligo di versamento se l imposta annuale complessiva è pari o inferiore a 10. Si ricorda che dal 1 gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione decimale è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 10

TERMINI DI PAGAMENTO Entro il 16 giugno 2015 acconto pari al 50% dell imposta dovuta. Entro il 16 dicembre 2015 saldo relativo all imposta dovuta. Oppure: Entro il 16 giugno 2015 unica soluzione. 11

INFORMAZIONI TELEFONICHE O VIA E-MAIL Nel periodo di ricezione del pubblico (fino al 16 giugno) saranno attivi SOLAMENTE i seguenti numeri telefonici: 030 2977672 030 2977673 Fax: 030 2978928 Tutti gli altri interni, nello stesso periodo, non saranno attivi. L indirizzo mail per informazioni è il seguente: tributi@comune.brescia.it 12

APPUNTAMENTI Per appuntamenti telefonare al numero 030 2977662 dalle ore 9 alle ore 12 oppure collegarsi al sito: www.comune.brescia.it/online/pagine/appuntamenti.aspx 13